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Lettura dibattimentale, persona residente all’estero

L’eccezione difensiva, pur astrattamente ipotizzabile in ossequio alla generale regula iuris, secondo cui ai fini dell’acquisizione mediante lettura dibattimentale, ex art. 512 bis c. p. p. , delle dichiarazioni rese, nel corso delle indagini, da persona residente all’estero, è necessario preliminarmente accertare l’effettiva e valida citazione del teste non comparso – secondo le modalità previste dall’art.

Pubblicato il 21 May 2014 in Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

L’eccezione difensiva, pur astrattamente ipotizzabile in ossequio alla generale regula iuris, secondo cui ai fini dell’acquisizione mediante lettura dibattimentale, ex art. 512 bis c.p.p., delle dichiarazioni rese, nel corso delle indagini, da persona residente all’estero, è necessario preliminarmente accertare l’effettiva e valida citazione del teste non comparso – secondo le modalità previste dall’art. 727 c.p.p. per le rogatorie internazionali o dalle convenzioni di cooperazione giudiziaria – verificandone l’eventuale irreperibilità mediante tutti gli accertamenti opportuni e tenendo conto, inoltre, che l’impossibilità di assumere in dibattimento il teste deve essere assoluta ed oggettiva, non potendo consistere nella mera impossibilità giuridica di disporre l’accompagnamento coattivo, deve ritenersi tuttavia infondata, laddove non si fa carico di esaminare le implicazioni delle specifiche risultanze emergenti dal quadro di elementi probatori a carico dell’imputato.

Si tratta, del resto, di una soluzione interpretativa frutto di un metodo di valutazione della prova in linea con la più recente evoluzione giurisprudenziale della Corte europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, secondo cui, in tema di prove dichiarative rese da soggetti non escussi in contraddittorio, occorre valutare non solo le modalità con cui le garanzie siano state applicate, ma anche l’estensione delle possibilità procedurali offerte alla difesa per compensare gli ostacoli con i quali essa ha dovuto confrontarsi ed il modo in cui il giudice abbia condotto il procedimento, con la conseguenza che, ove una pronuncia di condanna si fondi, in tutto o in parte, sulle dichiarazioni rese da un teste assente, dovrebbe comunque escludersi una violazione del principio di equità processuale in presenza di forti garanzie procedurali idonee a controbilanciare l’applicazione della regola basata sulla prova sola o determinante.

Cassazione Penale, Sezione Sesta, Sentenza n. 2296 del 20 gennaio 2014

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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