Traduzione Detenuto: La Cassazione Autorizza le Cure Mediche Esterne
Il diritto alla salute è un principio fondamentale che non viene meno con lo stato di detenzione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo concetto, autorizzando la traduzione di un detenuto per consentirgli di ricevere trattamenti sanitari in una struttura esterna al carcere. Questa decisione, sebbene di routine, offre spunti importanti sull’equilibrio tra diritti del singolo e esigenze di sicurezza pubblica.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine dalla richiesta avanzata dalla Direzione di un istituto penitenziario. La richiesta, pervenuta alla Suprema Corte il 18 marzo, mirava a ottenere l’autorizzazione per la traduzione di un soggetto detenuto. Lo scopo del trasferimento era quello di sottoporre la persona a un trattamento sanitario necessario presso un luogo di cura esterno, come previsto dalla normativa vigente, in particolare dall’articolo 11 dell’Ordinamento Penitenziario.
La Decisione della Corte sulla traduzione detenuto
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminata la richiesta, ha emesso un’ordinanza di autorizzazione. Il provvedimento è conciso e diretto: la Corte accoglie l’istanza e autorizza quanto richiesto. Un dettaglio significativo dell’ordinanza riguarda le modalità di esecuzione del trasferimento. La Corte, infatti, ha specificato che la “Traduzione con manette ai polsi” è lasciata “a discrezione della Polizia penitenziaria”.
Le Motivazioni
La motivazione alla base della decisione, sebbene non esplicitata in modo esteso nel breve testo dell’ordinanza, è intrinseca alla natura della richiesta. La Corte, nel prendere atto dell’istanza della direzione carceraria, fondata sulla necessità di cure mediche esterne, agisce in conformità con i principi sanciti dall’Ordinamento Penitenziario. L’art. 11 di tale ordinamento garantisce infatti il diritto dei detenuti a ricevere cure mediche adeguate, anche al di fuori delle strutture carcerarie se necessario.
La scelta di delegare alla Polizia penitenziaria la decisione sull’uso dei mezzi di coercizione, come le manette, risponde a un criterio di adeguatezza e proporzionalità. Spetta infatti all’organo che esegue materialmente la traduzione valutare, caso per caso, il livello di pericolosità del detenuto e le concrete condizioni di sicurezza, bilanciando la tutela della salute con la prevenzione di rischi di fuga o altri pericoli per la collettività.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame, pur rappresentando un atto di amministrazione della giustizia penitenziaria, conferma un principio cardine dello stato di diritto: la pena non deve comportare trattamenti contrari al senso di umanità e deve tendere alla rieducazione, senza mai sacrificare il diritto fondamentale alla salute. La decisione di autorizzare la traduzione del detenuto per cure mediche è una diretta applicazione di questo principio. Allo stesso tempo, la Corte dimostra pragmatismo affidando agli operatori di polizia il compito di calibrare le misure di sicurezza, riconoscendone la competenza specifica nella gestione operativa di situazioni potenzialmente rischiose.
Un detenuto può essere trasferito fuori dal carcere per ricevere cure mediche?
Sì, il provvedimento in esame conferma che, su richiesta della direzione carceraria e con l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente, un detenuto può essere trasferito in un luogo di cura esterno per essere sottoposto a trattamenti sanitari, in attuazione del suo diritto alla salute.
Chi decide se usare le manette durante la traduzione di un detenuto?
Secondo questa ordinanza della Corte di Cassazione, la decisione sull’utilizzo delle manette ai polsi durante la traduzione è rimessa alla discrezionalità della Polizia penitenziaria, che valuterà le specifiche esigenze di sicurezza del caso concreto.
Qual è la base normativa per l’autorizzazione al trasferimento di un detenuto per cure?
La richiesta e la conseguente autorizzazione si fondano sull’articolo 11 dell’Ordinamento Penitenziario (Legge n. 354/1975), che disciplina il servizio sanitario all’interno degli istituti di pena e prevede la possibilità di cure in strutture esterne quando necessario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 12165 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 12165 Anno 2024
Presidente: COGNOME
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Data Udienza: 21/03/2024
composta da
NOME COGNOME
NOME COGNOME
Ercole NOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Presidente –
– relatore –
n. Ord. Sez4k6’24
CC – 21/03/2023
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
, 4
vista la richiesta pervenuta lo scorso 18 marzo dalla Direzione della casa RAGIONE_SOCIALEle RAGIONE_SOCIALE Rimini, per l’autorizzazione alla traduzione del detenuto COGNOME NOME, in atti generalizzato, per essere sottoposto a trattamento sanitario in luogo esterno di cura, a norma dell’art. 11, ord. pen.;
AUTORIZZA
quanto richiesto.
Traduzione con manette ai polsi a discrezione della Polizia penitenziaria.
Roma, 21 marzo 2024.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
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NOME
SEZIONE VI PENALE
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