Inammissibilità Ricorso: Lezioni dalla Cassazione su Appelli Generici
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cruciale nel diritto processuale penale: per essere esaminato, un ricorso deve essere specifico e non limitarsi a contestazioni generiche. La pronuncia chiarisce i requisiti di ammissibilità, fornendo una guida preziosa per evitare una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Questo articolo analizza la decisione, esplorando le ragioni per cui i motivi presentati sono stati ritenuti inidonei a superare il vaglio della Corte Suprema.
Il Caso in Esame: Dalle Misure Cautelari al Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da un’ordinanza del Tribunale della libertà che, in parziale accoglimento di un’istanza di riesame, aveva sostituito la misura del divieto di dimora in una regione con quella dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le accuse a carico del ricorrente erano gravi: partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/90) e numerosi episodi di spaccio (art. 73 d.P.R. 309/90). L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e la questione dell’inammissibilità
Il ricorrente ha basato la sua impugnazione su due argomenti principali:
- Violazione del principio del ne bis in idem: Si sosteneva che per alcuni dei fatti contestati fosse già intervenuta una sentenza definitiva di condanna, con conseguente divieto di un nuovo processo per gli stessi.
- Insussistenza del reato associativo: Si contestava la sussistenza del grave quadro indiziario per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90, affermando che la partecipazione all’associazione fosse stata desunta erroneamente dalla sola serialità delle condotte di spaccio, senza una prova concreta dell’affectio societatis, ovvero della volontà di far parte del sodalizio criminale.
Entrambi i motivi sono stati giudicati inammissibili dalla Corte di Cassazione a causa della loro genericità.
La Decisione della Corte: la Rigorosa Applicazione del Principio di Specificità
La Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, ribadendo i principi consolidati, anche a Sezioni Unite, sulla necessità che i motivi di impugnazione siano specifici. La Corte distingue tra due tipi di genericità che viziano un ricorso:
- Genericità estrinseca: quando manca una correlazione tra i motivi del ricorso e le ragioni della decisione impugnata.
- Genericità intrinseca: quando i motivi sono indeterminati, astratti o si risolvono in formule di stile non calate nel caso concreto.
L’onere della prova nel ne bis in idem
Sul primo punto, la Corte ha osservato che il ricorrente si è limitato ad affermare l’identità dei fatti giudicati in un precedente processo senza né allegare la sentenza richiamata, né confrontarsi con la motivazione del Tribunale che, al contrario, aveva escluso la preclusione sulla base di precisi elementi temporali e fattuali che differenziavano le condotte. La mera affermazione che i fatti si sarebbero svolti nella stessa giornata non è stata ritenuta sufficiente a fondare una censura specifica e ammissibile.
L’affectio societatis e la prova del vincolo associativo
Anche il secondo motivo è stato giudicato generico e, pertanto, inammissibile. Il ricorrente, secondo la Corte, non ha negato la sua responsabilità per ben quindici delitti legati allo spaccio, che delineavano un ruolo stabile di corriere. Inoltre, non si è confrontato con gli elementi probatori valorizzati dal Tribunale, come le video-registrazioni presso la centrale operativa del gruppo e la sua costante presenza durante altre transazioni. Il ricorso ha ignorato la descrizione del collaudato modulo operativo, limitandosi a una contestazione astratta del requisito dell’affectio societatis.
le motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione si fonda sull’applicazione rigorosa del principio di specificità dei motivi di ricorso. Un’impugnazione non può essere una mera riproposizione di argomenti generici o una critica astratta, ma deve instaurare un dialogo critico e puntuale con la decisione impugnata. L’imputato ha l’onere di indicare con precisione le parti del provvedimento che contesta e di esporre le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua tesi. In assenza di questo confronto specifico, il ricorso si risolve in una doglianza generica, destinata a essere dichiarata inammissibile senza un esame del merito.
le conclusioni
Questa sentenza rappresenta un importante monito per la redazione degli atti di impugnazione. La genericità è un vizio fatale che impedisce al giudice di valutare la fondatezza delle censure. Per evitare una declaratoria di inammissibilità del ricorso, è indispensabile che l’atto sia redatto con la massima precisione, affrontando punto per punto le argomentazioni del provvedimento contestato e supportando ogni censura con riferimenti specifici agli atti processuali e alle norme di legge. Solo un ricorso specifico e ben argomentato può superare il vaglio di ammissibilità e consentire una difesa efficace nel merito.
Quando un ricorso in Cassazione è considerato ‘generico’ e quindi inammissibile?
Secondo la sentenza, un ricorso è ‘generico’ quando i suoi motivi mancano di una necessaria correlazione con le ragioni del provvedimento impugnato (genericità estrinseca) o quando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendosi in formule di stile o considerazioni astratte non pertinenti al caso concreto (genericità intrinseca).
Per invocare il principio del ‘ne bis in idem’, cosa deve fare chi ricorre?
Non è sufficiente affermare che i fatti siano già stati giudicati. Il ricorrente ha l’onere di allegare la sentenza irrevocabile di riferimento e, soprattutto, di misurarsi specificamente con le motivazioni del provvedimento impugnato che hanno escluso l’identità dei fatti, indicando gli elementi temporali e fattuali a sostegno della propria tesi.
La partecipazione a un’associazione criminale può essere provata solo dalla ripetizione dei reati?
La sentenza, nel dichiarare inammissibile il motivo, conferma la decisione del tribunale che non si basava solo sulla serialità delle condotte di cessione. Altri elementi, come il collaudato modulo operativo, le videoregistrazioni presso la centrale del gruppo e la costante presenza dell’imputato, sono stati decisivi e non sono stati adeguatamente contestati nel ricorso.