Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 48 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 48 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA assistito e difeso dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso la sentenza in data 7/3/2024 della Corte di appello di Firenze
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 7 marzo 2024, la Corte di appello di Firenze, in accoglimento del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza in data 31 ottobre 2017 del Tribunale di Livorno ha confermato l’affermazione della penale responsabilità di NOME in relazione al reato di ricettazione (art. 648 cod. pen.) procedendo alla sola rideterminazione del relativo trattamento sanzionatorio.
Ricorre per RAGIONE_SOCIALEzione avverso il predetto provvedimento il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’a 163 cod. pen.
Rileva la difesa del ricorrente che la Corte di appello, pur avendo irrogato all’imputato una pena inferiore a due anni di reclusione non ha tuttavia riconosciuto all’imputato la sospensione condizionale della stessa ex art. 161 cod. pen., beneficio non inserito nell’accordo ma comunque invocato dalla difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via del tutto preliminare ed assorbente deve rilevarsi che il ricorso è inammissibile in quanto presentato fuori termine.
Risulta infatti che la sentenza impugnata con “motivazione contestuale” è stata emessa in data 7 marzo 2024 e depositata in udienza.
L’imputato è stato giudicato in assenza e, quindi, il termine per proporre impugnazione ai sensi dell’art. 585, comma 1, lett. a), e comma 1-bis cod. proc. pen. era di complessivi trenta giorni e quindi veniva a scadere 6 aprile 2024.
Essendo il ricorso stato depositato presso la cancelleria della Corte di appello il 9 aprile 2024, lo stesso è tardivo.
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento ed al versamento in favore della RAGIONE_SOCIALE, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 27 novembre 2024.