Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41671 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41671 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Grammichele il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2025 del Tribunale di Caltagirone
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, difensore dell’imputato, che ha chiesto l’annullamento della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Caltagirone, in composizione monocratica, in data 26 maggio 2025, ha condannato NOME alla pena di euro duemila di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali per i reati di cui agli artt. 256 co.2 lett. b) D. Lgs. n. 152/2006 (capo 1) e art. 483 cod. pen. in relazione agli artt. 193 e 258 comma 4 del d. Igs. n. 152/2006 (capo 2).
Avverso la predetta sentenza, NOME COGNOME, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando tre motivi.
Con il primo motivo, la difesa deduce violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. per inosservanza dell’art. 256 comma 1 lett. b) del d.lgs. 152/2006 e dell’art. 259 d. Igs. 152/20006 nonché per inosservanza dell’art. 483 cod. pen. in relazione all’art. 193 e 258 comma 4 del d. Igs. 152/2006.
La difesa osserva che il giudice erroneamente ha applicato all’imputato la pena prevista dall’art. 256 comma 1 lett. a) del d. Igs. 152/2006 per i rifiuti no
pericolosi, mentre la fattispecie contestata è quella di cui alla lett. b) del decre citato.
Sostiene la difesa poi che il Giudice ha erroneamente applicato la sanzione accessoria della confisca del mezzo di trasporto, pur non richiamando alcuna disposizione normativa che preveda tale sanzione accessoria. Inoltre, il Giudice di primo grado, facendo confusione tra rifiuti pericolosi e non, ha inflitto al ricorrente per il reato contestato al capo 2) dell’imputazione una pena diversa rispetto a quella prevista legalmente dalla fattispecie contestata, ovvero la reclusione fino a due anni.
Con il secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge per la mancata esclusione della punibilità ex art. 131-bis, cod. pen. La difesa lamenta che il giudice di merito avrebbe dovuto prosciogliere l’imputato ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. per le modalità della condotta, l’esiguità del pericolo e la mancanza di abitualità nel comportamento dell’imputato, in uno alla sussistenza di licenza amministrativa.
Con il terzo motivo la difesa deduce mancanza e illogicità della motivazione. In particolare, la difesa osserva che il giudice monocratico in un primo momento (pag. 3) ha sostenuto che l’imputato trasportava rifiuti non pericolosi, senza l’autorizzazione e il formulario di identificazione; successivamente (pag. 4) ha affermato che non rileva che l’imputato fosse munito di licenza amministrativa, poiché era sprovvisto di formulario di identificazione dei rifiuti. Infine la dife censura l’omessa motivazione del provvedimento impugnato sulla continuazione e sulla disposta confisca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, risultato solo parzialmente fondato, deve essere, di conseguenza, accolto nei limiti di quanto di ragione.
- Va, in linea AVV_NOTAIO rilevato che l’art. 568 comma 4 cod. proc. pen., applicabile a tutte le impugnazioni, richiede, in capo al soggetto legittimato all’impugnazione, l’esistenza di un concreto interesse ad impugnare. All’elaborazione del concetto di interesse ad impugnare hanno contribuito le Sezioni Unite di questa Corte che, in adesione ad una nozione “utilitaristica”, hanno affermato come la facoltà di attivare i procedimenti impugnatori non è assoluta e indiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulti idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell’impugnante e l’eliminazione, o la riforma della decisione gravata, renda possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso. La legge processuale non ammette, dunque, l’esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione o la correttezza formale del procedimento; non
ammette, in altri termini, un’impugnazione che non produca alcun effetto pratico favorevole alla posizione giuridica del soggetto, nel senso che miri a soddisfare una posizione oggettiva giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto (S.U., n. 12234 del 23/11/1985, COGNOME, Rv. 171394; Sez. U, n. 6563 del 16/03/1994, COGNOME, Rv. 197536; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, P.M. in proc. Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, COGNOME, Rv. 202269; Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, P.C. in proc. Guerra, Rv. 240815 39; Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, P.G. in proc. De Marino, Rv. 244108 40; Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, Testini, Rv. 249002). L’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4.cod. proc. pen. come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione deve essere concreto, e cioè mirare a rimuovere l’effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato. Esso, pertanto, deve persistere sino al momento della decisione e sussiste soltanto se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione immediata più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente.
Nel caso in esame, l’imputato non ha alcun interesse alla riforma della sentenza impugnata, poiché il reato di cui all’art. 256 comma 1 lett. b) del d. Igs. 152/2006, contestato al capo 1), prevede una sanzione più severa rispetto a quella di cui all’art. 256 comma 1 lett. a) del d. Igs. cit.. Dalla motivazione della sentenza si evince che il fatto accertato è quello del trasporto di rifiuti non pericolosi, assenza della prescritta autorizzazione, e il Giudice ha correttamente inflitto all’imputato la sanzione prevista per il reato di cui all’art. 256 comma 1 lett. a) de d. Igs. cit..
Quanto alla confisca dell’autocarro in sequestro, la stessa deve ritenersi legittimamente disposta, atteso che trattasi di confisca obbligatoria ex art. 259, d. Igs. n. 152 del 2006 che nemmeno la successiva iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del titolare dell’automezzo in sequestro consentirebbe di escludere (si v., tra le tante: Sez. 3, n. 5154 del 16.1.2025; Sez. 3, n. 1635 del 18/11/2015, dep. 2016, Rv. 265934 – 01).
Nessuna rilevanza assume la circostanza che il giudice, nel disporre la confisca, non abbia citato la norma di riferimento.
In relazione al capo 2), il ricorso è inammissibile in quanto la difesa non ha alcun interesse all’impugnazione dal momento che invoca nuovamente l’applicazione di una sanzione più severa: il Giudice ha applicato l’ammenda e la difesa sostiene che vada applicata la sanzione prevista per i rifiuti pericolosi, cioè la reclusione.
La Corte rileva però di ufficio che il reato contestato al capo 2) non è previsto dalla legge come reato. Infatti, l’art. 258 comma 4 prima parte del d. Igs.
152/2006 prevede solo una sanzione amministrativa per chiunque trasporti rifiuti non pericolosi senza il formulario di cui all’art. 193, salvo che il fatto costitui più grave reato. La pena prevista dall’art. 483 cod. pen. si applica solo per il trasporto di rifiuti pericolosi.
Nel caso in esame, il giudice di primo grado ha ritenuto che l’odierno imputato trasportasse rifiuti non pericolosi e di conseguenza doveva proscioglierlo perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Va quindi annullata senza rinvio la sentenza di primo grado in relazione al reato di cui al capo 2) ed eliminato l’aumento di pena pari a duecento euro per detto capo. La pena va quindi rideterminata in milleottocento euro.
Manifestamente infondato è il terzo motivo.
Infatti, non si ravvisa alcuna contraddittorietà o illogicità della motivazione della sentenza impugnata.
Il Giudice di primo grado ha chiarito che i militari operanti constatavano che l’imputato trasportava rifiuti non pericolosi in mancanza di iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE. L’odierno ricorrente asseriva di essere in possesso di regolare licenza amministrativa, ma la Scia mostrata in fase di controllo, ammesso che fosse stata sufficiente per il trasporto dei rifiuti, era stata rilasciata il 6 giugno 2013 e non era stata mai rinnovata nel termine di cinque anni previsto dall’art. 216 comma 5 d. Igs. 152/2006.
La motivazione, dunque, è logica e coerente con le risultanze dibattimentali.
Fondato è il secondo motivo.
La difesa lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La difesa aveva formulato, in sede di conclusioni, nel giudizio di primo grado, richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod pen. (vedi verbale di udienza).
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo.
Ciò che è necessario è una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta in quanto è la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore (Sez. U., n. 13681, del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).
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Il Giudice, accertato il reato, deve motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento al fine di valutarne complessivamente la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena.
Nel caso in esame, il Giudice ha omesso ogni motivazione sul punto e, dunque, la sentenza va annullata con rinvio per un nuovo esame.
In conclusione, il ricorso sul merito dell’affermazione di responsabilità del ricorrente è inammissibile e ciò impone la declaratoria di irrevocabilità del giudizio di responsabilità dell’imputato in relazione al reato di cui all’art. 256 comma 1 lett.a) del d. Igs. 152/2006, salva poi la valutazione del giudice del rinvio in ordine all’applicazione dell’art. 131 bis c.p.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo sub 2) perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato eliminando la relativa pena irrogata a titolo di aumento di euro 200 di ammenda e con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di ealtagirone in diversa persona fisica con riferimento al capo sub 1) quanto alla causa di esclusione della punibilita’ ex art. 131 bis cod. pen. dichiara il ricorso inammissibile nel resto.
Così è deciso, 12/11/2025