Un commerciante di rottami subisce una condanna per il trasporto illecito di rifiuti non pericolosi, comprendenti carcasse di elettrodomestici, metallo, plastica e un passeggino. L'imputato presenta ricorso in Cassazione invocando la prescrizione del reato e contestando il blocco del decorso temporale dopo la sentenza di primo grado. L'interessato sostiene inoltre la natura occasionale del trasporto e lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. I Supremi Giudici dichiarano il ricorso inammissibile e confermano integralmente la condanna. La Corte stabilisce la piena legittimità costituzionale del blocco della prescrizione dopo il primo grado, bilanciato dai termini massimi di durata dell'appello. Inoltre, la varietà e la quantità del materiale trasportato dimostrano una condotta organizzata e non occasionale, incompatibile con la normale compravendita di rottami.
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