Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41706 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41706 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
FILIPPO CASA NOME COGNOME COGNOME NOME TOSCANI
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
NOME nato a LOCRI il DATA_NASCITA NOME nato a SIDERNO (ITALIA) il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 05/12/2024 della Corte d’Appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; sentito il Sost.Procuratore Generale che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi;
sentito il difensore di COGNOME NOME, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 21 ottobre 2014 il Tribunale di Locri – in giudizio ordinario – ha affermato la penale responsabilità di COGNOME NOME e NOME in relazione alla contestazione di tentato omicidio commesso in Riace Marina il 26 novembre del 2004 in danno di COGNOME NOME.
Ritenuta la continuazione con l’episodio storico avvenuto nel medesimo contesto (tentato omicidio commesso in danno di COGNOME NOME, agente della P.S.), il Tribunale ha condannato COGNOME NOME alla pena complessiva di anni diciotto di reclusione e COGNOME NOME alla pena complessiva di anni diciassette di reclusione.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza emessa in data 5 dicembre 2024 ha escluso la circostanza aggravante della premeditazione ed ha rideterminato la pena per entrambi in quella di anni dodici di reclusione.
Il fatto per cui si procede Ł avvenuto in data 26 novembre 2004, con l’utilizzo di un’auto rubata pochi giorni prima, di proprietà di un soggetto attenzionato dalle forze di polizia per delle indagini in materia di traffico di sostanze stupefacenti.
Il veicolo, dunque, era sottoposto ad intercettazione ambientale e monitoraggio dinamico tramite apparecchiatura satellitare GPS, il che ha permesso agli inquirenti di ascoltare in ogni momento le conversazioni dei soggetti che erano al suo interno e di seguire tutti gli spostamenti dell’autovettura. Il 25 novembre, proprio grazie alla geolocalizzazione, gli operanti hanno localizzato la vettura in prossimità di un casolare, all’interno di una struttura
in cemento, ove i medesimi hanno deciso di lasciarla, per non compromettere le indagini.
Successivamente, la macchina Ł stata spostata prima in un frantoio, non distante dal precedente rustico abbandonato, ed il giorno dopo (il 26 novembre) presso una vicina porcilaia, di proprietà di NOME e vicina alla di lui abitazione; da qui, Ł stata portata nuovamente al frantoio.
Gli operanti hanno rilevato la presenza, nei luoghi ove il veicolo veniva di volta in volta spostato, di una Mercedes Smart intestata ad COGNOME NOME e di una Volkswagen Golf in uso a COGNOME NOME.
Il 26 novembre, verso le ore 18:00, la Lancia Thema, fino a quel momento occultata presso il citato frantoio, Ł stata spostata, dapprima nei pressi dell’abitazione del COGNOME, e poi, raggiunta dalla Golf, verso i paesi di Monasterace e Riace Marina. I due autoveicoli si muovevano in constante contratto, transitando per gli stessi posti ed a breve distanza tra loro.
Verso le 19:30, la vettura monitorata – Lancia Thema- Ł giunta nei pressi di un campo di calcetto, collocato davanti ad un supermercato della catena ‘RAGIONE_SOCIALE‘, e dopo aver invertito il senso di marcia Ł ripartita in direzione di Riace. In tale momento, i militari COGNOME, COGNOME e COGNOME, componenti di una pattuglia che aveva il compito di seguire la macchina rubata, hanno potuto scorgere il viso del conducente della Lancia, poi identificato in COGNOME NOME, ma non del passeggero, che aveva indosso un passamontagna.
L’attività captativa in corso ha permesso agli operanti di comprendere le intenzioni omicidiarie dei soggetti occupanti il veicolo rubato, e della disponibilità da parte degli stessi di armi da fuoco. L’obiettivo dell’azione criminosa Ł risultato essere COGNOME NOME, che si trovava a bordo di un veicolo insieme alla sua fidanzata, circostanza, quest’ultima, che ha colto di sorpresa i correi, che sono apparsi indecisi sul da farsi, ossia se procedere comunque con l’omicidio della vittima designata (COGNOME), o se rimandare tale delitto al giorno seguente, per evitare il rischio di colpire la ragazza.
Ad opinione dei giudici del merito, i correi hanno risolto il dubbio nel senso di perpetrare comunque l’omicidio, ma sono stati fermati dalla pattuglia dei militari intenta al pedinamento, che approfittando della sosta ad un semaforo decideva di intervenire. A seguito dell’intervento delle forze dell’ordine Ł sorto un conflitto armato, durante il quale il COGNOME, occupando il sedile posteriore della Lancia Thema, avrebbe esploso un colpo di fucile all’indirizzo dei militari, ferendo il COGNOME. Su tale segmento della condotta vi Ł sentenza definitiva a carico di NOME e di NOME.
Datisi alla fuga, gli occupanti della vettura monitorata la abbandonavano. Al suo interno sono state rinvenute tracce ematiche (sul sedile posteriore), un passamontagna e dei guanti di cotone, anche questi ultimi ricoperti di sangue. L’esame dei reperti ha consentito di affermare l’appartenenza ad uno stesso individuo di sesso maschile sia delle tracce ematiche contenute sul sedile e sui guanti, sia della saliva rinvenuta sul passamontagna.
NOME e NOME, resisi irreperibili dal momento del fatto, sono stati arrestati solo un anno dopo, nel luglio del 2005.
Oggetto di particolare attenzione nei giudizi di merito Ł stata la identificazione dei soggetti coinvolti, ed in particolar modo di coloro che si trovavano all’interno della Lancia Thema.
NOME viene individuato quale conducente la Lancia Thema. Costui Ł stato riconosciuto da piø militari. Anzitutto dal teste COGNOME, sia in occasione della sparatoria essendosi il guidatore senza passamontagna girato verso gli operanti, dopo aver sentito dei colpi di fucile -, sia poco prima, nei pressi del campo di calcio e del supermercato. Il giorno
dopo il tentato delitto, il sovraintendente ha riconosciuto l’NOME da un fascicolo fotografico, ma non ha potuto individuare anche il passeggero sul sedile posteriore, il quale, durante la sparatoria, ha mantenuto perlopiø una posizione reclinata ed aveva indosso un passamontagna.
NOME Ł stato riconosciuto, sempre dopo la visione del fascicolo fotografico, anche dall’ispettore COGNOME, che ne aveva visto il volto, a distanza di circa un metro, durante il conflitto a fuoco .
Il correo NOME Ł stato identificato sia alla luce della assidua frequentazione con l’NOME, accertata nei giorni precedenti il tentato agguato, sia dal contenuto di una conversazione, intercettata in ambientale nella Lancia Thema, in cui Ł stato piø volte proferito il nome ‘NOMENOME (per come risulta sia dalla perizia redatta dal AVV_NOTAIO COGNOME, che dall’ascolto diretto dell’intercettazione, da parte della Corte).
Siginificativa Ł stata ritenuta la circostanza che il 26.11.2004, alle 14:15 (dunque, poche ore prima dei fatti esaminati), il NOME sia stato identificato, a seguito di controllo stradale, quale passeggero a bordo della Smart nell’occorrenza guidata dall’amico COGNOME NOME. Si comopie riferimento, altresì, ai contenuti della sentenza relativa al tentato omicidio COGNOME.
Ad opinione dei giudici di appello, non minano l’attendibilità del riconoscimento le osservazioni del consulente di parte, AVV_NOTAIO COGNOME, relative alle condizioni di visibilità del luogo in cui ha avuto luogo la sparatoria, considerato che: ha effettuato il sopralluogo in un periodo e in un orario diverso (estate, tra le 22 e le 22:30) da quello in cui si sono verificati i fatti; non ha specificato se lo stato dell’illuminazione pubblica al momento del sopralluogo fossero le stesse che v’erano al momento del fatto; ha valutato esclusivamente l’illuminazione pubblica e non anche le autovetture ferme sulla carreggiata con le luci accese.
Considerato, inoltre, che dall’intercettazione ambientale nell’auto oggetto di furto Ł emerso come uno dei due correi sia rimasto ferito durante lo scontro a fuoco con i militari, sono stati svolti degli accertamenti medico legali per indagare sulla eventuale presenza di cicatrici sul corpo degli imputati. Se nulla Ł stato rinvenuto sul colpo di NOME, su quello di NOME Ł stata invece osservata una ferita nella ragione glutea.
Ad opinione del perito nominato dal GUP, tale cicatrice non era riconducibile ad un colpo di arma da fuoco, ma ad ustione da contatto con un corpo metallico incandescente; tuttavia, in sede di esame il perito ha precisato che il contatto poteva essere avvenuto anche con un’arma da fuoco. Il consulente di parte ha escluso che simile cicatrice potesse essere compatibile con un colpo d’arma da fuoco. L’interessato ha riferito di aver subito simile lesione durante un periodo di detenzione. Nella sentenza del GUP del Tribunale di Reggio Calabria si Ł invece paventata la possibilità che il NOME, consapevole della visita medicolegale del perito, si fosse procurato un’ustione per celare la ferita da arma da fuoco.
Sulla questione della ferita da arma da fuoco, i giudici di secondo grado espongono alcuni argomenti, ritenuti idonei a giustificare l’identificazione del COGNOME quale correo dell’NOME e soggetto ferito dal colpo di arma da fuoco. Che un soggetto sia rimasto ferito Ł anzitutto pacifico, dato il tenore letterale della conversazione intercettata ed il rinvenimento di tracce ematiche sul sedile posteriore dell’autovettura e sui guanti rinvenuti nella medesima (sangue appartenente allo stesso soggetto la cui saliva Ł stata rinvenuta sul passamontagna, anch’esso lasciato dai correi nel veicolo). Altrettanto evidente Ł che ad essere colpito Ł stato il passeggero, dal momento che il soggetto identificato dai giudici con il nome di ‘NOMENOME ha urlato di essere rimasto ferito. A ciò deve aggiungersi che gli accertamenti sulla Lancia Thema hanno permesso di verificare cinque fori di entrata nella
carrozzeria, e che uno dei proiettili esplosi aveva forato lo schienale posteriore, lato inferiore. Da tutto ciò i giudici del merito evincono che il NOME, seduto sul sedile posteriore, sia stato colpito – sia pure di striscio – durate la sparatoria con le forze dell’ordine.
La Corte di secondo grado ha posto l’attenzione anche sulle dichiarazioni degli imputati, i quali hanno negato la propria responsabilità per il reato per cui si procede, e giustificando il proprio periodo di latitanza su ritenute minacce ricevute da soggetti appartenenti alle forze dell’ordine.
Non essendo il COGNOME comparito in udienza, Ł stato acquisito il verbale di interrogatorio reso al GIP in cui, pur avvalendosi della facoltà di non rispondere, si Ł dichiarato dispiaciuto per quanto accaduto e si Ł assunto le proprie responsabilità. Inoltre, Ł stato acquisito il verbale di udienza preliminare del 19.10.2006, ove, in sede di spontanee dichiarazioni, ha ammesso di essersi trovato in macchina con l’NOME al momento della sparatoria.
Quanto al punto della qualificazione giuridica del fatto, secondo la Corte territoriale risulta evidente l’integrazione della condotta materiale del reato contestato, avendo gli imputati posto in essere atti idonei a diretti in modo non equivoco ad attentare alla vita di COGNOME NOME, consistiti nel pedinarlo, muniti di passamontagna ed armi e nell’avvicinarsi alla sua autovettura per attingerlo a colpi di arma da fuoco.
Per quanto attiene alla questione della desistenza volontaria, tale prospettazione, secondo i giudici del merito Ł infondata. Gli imputati erano ‘nel pieno della condotta finalizzata all’esecuzione dell’agguato’, essendosi ormai decisi a perpetrare comunque l’agguato, nonostante l’inattesa presenza della fidanzata della vittima designata. A definitiva riprova, in tesi di accusa, v’Ł il fatto che, quando l’auto degli aggressori Ł stata fermata dai militari, si trovava sulla corsia di sinistra della carreggiata, ma se i due avessero voluto davvero desistere dal compimento dell’omicidio si sarebbero spostati sulla corsia di destra, quella da utilizzare per svoltare verso Riace superiore.
Avverso detta sentenza sono stati proposti i seguenti atti di ricorso.
5.1 NOME ha introdotto due motivi, con atto redatto dal difensore NOME NOME COGNOME.
Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al giudizio di responsabilità. Piø precisamente, viene censurata l’affermata sussistenza di un tentativo punibile da parte dei giudici del merito. Il ricorrente, evocata la distinzione tra atti preparatori ed atti esecutivi, riporta le parole della Corte costituzionale ( n. 177/1980), secondo la quale ‘atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto possono essere esclusivamente atti esecutivi’, considerato che ‘soltanto dall’inizio dell’esecuzione di una fattispecie delittuosa può dedursi la direzione univoca dell’atto stesso a provocare proprio il risultato criminoso voluto dall’agente’. Tale pronuncia viene riportata con l’obiettivo di contestare quell’orientamento della Suprema Corte che ammette la punibilità, a titolo di tentativo, di taluni atti preparatori. A supporto della propria tesi, la difesa pone in evidenza ulteriori elementi di carattere dogmatico. Sempre nel medesimo motivo, la difesa contesta alcune affermazioni giudiziali riportate nella sentenza ricorsa, come il fatto che i due giovani, quando sono stati fermati, fossero ‘nel pieno della condotta’, o quella secondo cui nel caso di specie ricorrerebbe un’ipotesi di tentativo ‘compiuto’. Ancor prima, viene contestata la ritenuta sussistenza, tout court , di un tentativo punibile. Il ricorrente evidenzia, in seguito, un passo dell’intercettazione ambientale che dimostrerebbe, in tesi, come i due correi avessero deciso di abbandonare il proposito criminoso, una volta scoperta la presenza a bordo dell’auto di un’altra persona, oltre alla vittima designata. Al piø, si potrebbe ritenere l’indecisione iniziale ancora sussistente, ma da ciò deriverebbe comunque
l’impossibilità di configurare un’ipotesi di tentativo, considerato che in tutti i casi in cui Ł incerto se l’agente intenda o meno compiere il comportamento penalmente rilevante non potrà dirsi sussistente l’univocità degli atti richiesta dal legislatore.
Al secondo motivo si deduce ulteriore vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge.
La doglianza attiene in particolare al mancato riconoscimento della sussistenza della causa di non punibilità costituita dalla desistenza volontaria. Il motivo si apre con un rinvio preliminare ed integrale a quanto già esposto in tema di tentativo, al fine di evitare superflue ripetizioni, e ciò con particolare riferimento: a) alla affermata sussistenza di un tentativo compiuto; b) al passo della sentenza in cui si afferma che l’evento omicidiario non si Ł verificato solo per merito dell’intervento delle forze di polizia, e non in seguito ad una decisione di desistere da parte dei correi. Sul punto, si deve osservare anche che il teste COGNOME (che ha effettuato l’ascolto in diretta della conversazione all’interno del veicolo rubato) ha riferito di non aver sentito distintamente tutte le propalazioni dei correi, ma solo quelle relative alla volontà di uccidere la vittima designata, ed eventualmente la sua fidanzata. Di tale testimonianza non Ł dato conto in motivazione, e ciò integra un vizio di travisamento di prova, considerato che l’operante addetto all’ascolto continuo delle conversazioni dei due ricorrenti non ha potuto rendersi conto della situazione di incertezza relativa alla possibile desistenza dall’omicidio.
La difesa evidenzia, altresì, un illegittimo utilizzo parziale della deposizione del teste COGNOME (occupante la pattuglia rimasta coinvolta nella sparatoria), che Ł richiamata in sentenza solo in alcuni punti, ignorando ulteriori passi che avrebbero potuto fungere da elementi a discarico. In particolare, simile deposizione Ł citata dai giudici del merito per evidenziare come il veicolo dei correi, al momento dell’intervento delle forze di polizia, occupasse la corsia di sinistra della carreggiata, e ciò a dimostrazione del fatto che i due non avessero deciso di desistere dall’azione criminosa, perchØ altrimenti si sarebbero spostati sulla corsia di destra, necessaria a girare in direzione di Riace superiore. Tuttavia, osserva la difesa, il teste COGNOME ha anche riferito delle difficoltà di ascoltare una intercettazione ambientale in diretta, e che nel giorno dell’agguato lui, insieme agli altri operanti, sono intervenuti repentinamente, appena hanno ricevuto comunicazione della volontà omicidiaria di NOME e COGNOME. Tale ultima considerazione avrebbe potuto fungere da elemento a discarico, dal momento che, se lo si considera insieme al fatto che la conversazione intercettata si interrompe subito dopo la assunta decisione di svoltare da parte degli imputati, se ne evince che gli stessi non ebbero il tempo materiale di effettuare la svolta con l’auto.
Inoltre, il ricorrente evidenzia come la Corte territoriale abbia rilevato che la specifica questione della sussistenza della desistenza volontaria sia stata già oggetto di valutazione da parte della Corte di legittimità all’esito del procedimento relativo al tentato omicidio dell’ispettore COGNOME. Nel far ciò, la Corte di merito sarebbe incorsa in un vizio, considerando che la sentenza citata non può in alcun modo essere vincolante nel caso che ci occupa, dal momento che in quel giudizio di cognizione non Ł stato formulato il capo di imputazione per il quale si Ł invece proceduto nel presente processo.
La difesa termina il ricorso rammentando che, secondo l’opinione della dottrina e della giurisprudenza maggioritarie, la decisione di desistere Ł compatibile anche con la decisione di compiere il reato in un altro e successivo momento.
5.2 Il ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME COGNOME si articola in un unico ed articolato motivo, articolato in piø paragrafi, con il quale la difesa si duole di plurimi vizi motivazionali, alcuni rubricati anche in termini di violazione di legge.
Viene dedotta la sussistenza di un multiforme vizio motivazionale, che ha inficiato il giudizio di penale responsabilità. Sono evidenziati, in particolare: il travisamento della dichiarazione resa dal perito COGNOME; il travisamento della relazione scritta redatta dal consulente di parte COGNOME; il travisamento delle dichiarazioni rese dal perito-trascrittore COGNOME; il travisamento della relazione consulenziale COGNOME; il travisamento delle dichiarazioni rese dall’imputato COGNOME, laddove ha ritirato la propria precedente confessione; il ricorso ad un’argomentazione ipotetica e congetturale secondo cui l’imputato sarebbe stato colpito solo di ‘striscio’.
Piø precisamente, il giudice di secondo grado avrebbe strumentalmente e illegittimamente privato di valore l’accertamento del perito COGNOME, al fine di non confrontarsi con un elemento decisivo a discarico, e non avrebbe tenuto conto di un intero segmento della ‘relazione COGNOME‘, laddove il consulente ha escluso che la ferita sul corpo del COGNOME potesse derivare da un colpo ‘di striscio’ di arma da fuoco, così violando il suo dovere di valutazione globale della prova. Piuttosto, il giudice di merito avrebbe scientificamente costruito la motivazione della sentenza selezionando tra gli elementi di prova quelli a carico, e non dando adeguato peso a quelli a discarico.
La difesa, ritiene che il giudice del merito sia ricorso ad un’argomentazione ipotetica e congetturale, al fine di eludere le censure difensive, e che si sia affidato ad una mera ipotesi per evitare di confrontarsi con una prova decisiva a discarico, ossia la relazione del consulente COGNOME, che ha dato dimostrazione dell’assenza nel corpo del COGNOME di proiettili o frammenti metallici. Inoltre, il giudice di seconde cure non avrebbe debitamente tenuto conto di ulteriori prove a discarico, fornite dal parere del medico legale nominato consulente tecnico di parte e dal memoriale a firma NOME COGNOME, con il quale il ricorrente ha reso dichiarazioni di segno contrarie rispetto a quelle contenute nella sua precedente confessione. Illegittimo, si afferma, il richiamo ai contenuti del diverso procedimento relativo al tentato omicidio COGNOME.
In seguito, il ricorrente pone l’attenzione sul tema della identificazione personale del passeggero ignoto della Lancia Thema.
Sul punto vi sarebbe in esame solo apparente dei motivi di appello. Segnatamente, il giudice di secondo grado avrebbe omesso di considerare come tutti gli elementi acquisiti in tema di identificazione personale fossero assolutamente contraddittori tra loro. A ciò deve aggiungersi l’assoluta divergenza tra il contenuto della confessione e quello della prova tecnica. Il giudice del merito non avrebbe svolto un’adeguata analisi di ciascun elemento di prova rilevante, avendo piuttosto operato un’indebita selezione dei soli elementi utili a rafforzare la tesi accusatoria. Il giudizio di attendibilità sul contenuto delle dichiarazioni autoaccusatorie avrebbe dovuto essere condotto basandosi sui dati di generica, e si sarebbe dovuto arrestare innanzi agli esiti della prova tecnica. Si ribadisce, infine, come sul corpo del COGNOME non siano stati rinvenuti segni di ferite determinate da colpi di arma da fuoco, circostanza che il giudice del gravame avrebbe potuto osservare da un’analisi corretta delle diverse prove tecniche. Anche l’esame del perito COGNOME ha, in tesi difensiva, definitivamente fatto venir meno la possibilità di sostenere il fatto che sotto la bruciatura, rilevata nella piega glutea del ricorrente NOME, potesse esservi una cicatrice da colpo di arma da fuoco.
Per quanto attiene alla tesi del ‘colpo di striscio’, il ricorrente rileva come il giudice abbia avanzato sul punto una mera ipotesi, che non Ł conseguita alla valutazione di un dato obiettivo nØ Ł implicata dagli elementi acquisiti nel corso del giudizio. Dunque, la ricostruzione alternativa prospettata dal giudice di appello non può ritenersi provata, a fronte
della diversa ricostruzione prospettata dalla difesa, che appare alla medesima l’unica scientificamente provata. L’ipotesi in esame ha natura tecnica, Ł incidente su una prova di identica natura, ma non Ł fondata su alcun elemento di fatto acquisito al fascicolo, nØ Ł confortata dai risultati delle diverse prove tecniche, le quali ultime sarebbero piuttosto idonee a dimostrare la tesi opposta. Non sarebbe chiaro quale sia l’elemento direttamente ed univocamente dimostrativo del fatto che il passeggero della Lancia Thema sarebbe stato anche colpito ‘di striscio’, stante l’assenza di un’adeguata motivazione sul punto. Il giudice avrebbe implicitamente fatto ricorso ad un processo inferenziale, senza però darne conto alle altre parti del processo. Dopo aver prospettato la propria tesi, il Collegio decidente avrebbe dovuto spiegare con precisione le ragioni a fondamento della mancata considerazione delle prove tecniche di segno contrario, attività che ha tuttavia omesso di compiere. Il Giudice sarebbe incorso in un grave vizio anche ignorando un passaggio della relazione COGNOME, nel quale il consulente ha espressamente escluso la possibilità che il COGNOME sia stato attinto ‘di striscio’ da un colpo d’arma da fuoco. A fronte di una simile prova tecnica, in motivazione si sarebbe dovuto dar conto delle ragioni che hanno spinto la Corte di Appello a ritenere errata l’ipotesi avanzata dal consulente di parte.
La difesa, in seguito, ritorna sulla confessione, che i giudici del merito avrebbero utilizzato quale principale elemento di prova a carico in punto di identificazione personale, senza però dar conto di una prova nuova emersa nel corso del giudizio di secondo grado, costituita dal documento proveniente dall’imputato, il cui contenuto sarebbe stato totalmente ignorato in motivazione. Il Giudice avrebbe indebitamente omesso di operare una comparazione tra il contenuto della confessione e quello della dichiarazione contraria, tenendo sempre conto degli esiti della prova tecnica. La confessione Ł oggetto di attenzione nel ricorso anche in riferimento alla sua ‘processualizzazione’. Tale prova, concernente le dichiarazioni dell’imputato rese in sede di interrogatorio di garanzia in altro procedimento, Ł stata acquista dal giudice del dibattimento, rilevata l’assenza dell’imputato COGNOME. La difesa, tuttavia, ritiene del tutto irrituale il meccanismo basato sull’art. 513 c.p.p., il quale ultimo disciplinerebbe le sole dichiarazioni rese precedentemente nel procedimento che Ł in corso. Inoltre, il giudice del dibattimento ha acquisito un verbale di altro procedimento documentante le dichiarazioni spontanee rese dall’imputato durante lo svolgimento del medesimo.
Sempre in tema di identificazione personale del COGNOME, la difesa si duole di un travisamento della prova, costituita dal contenuto della conversazione intercettata nel corpo della quale sarebbe presente il nome ‘NOME‘, che il giudice di secondo grado assume di avere persino udito personalmente in Camera di consiglio. In particolare, dall’esame dell’esperto COGNOME sarebbe emerso che a chiamarsi ‘NOMENOME potesse essere, al piø, il conducente del veicolo, e non il passeggero. Tale circostanza non Ł stata tuttavia adeguatamente valutata dalla Corte territoriale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati, per le ragioni che seguono.
Conviene prendere le mosse dall’atto di ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME.
Nel primo motivo la difesa ipotizza che la condotta dei due imputati, per come accertata, non configuri un tentativo punibile ai sensi dell’art. 56 cod.pen. .
Si tratta di una doglianza infondata.
Non vi Ł dubbio alcuno circa il fatto che nel caso in esame la condotta posta in essere
dai due ricorrenti – per come ricostruita in sede di merito – abbia di molto superato il profilo della mera intenzione, posto che i due occupanti della vettura oggetto di furto si sono posti armati – alla ricerca del bersaglio umano, hanno identificato COGNOME NOME come conducente della vettura segnalata, si sono accostati pronti ad agire, con evidente volontà di provocare la morte del loro obiettivo. Si tratta di una sequenza di tipo esecutivo, che ha certamente superato la soglia della punibilità proprio in ragione del fatto che gli atti posti in essere erano astrattamente idonei a determinare la morte del soggetto preso di mira.
Il tentativo Ł, tuttavia, rimasto incompiuto in rapporto a due fattori esterni che ne hanno impedito la conclusione.
Il primo Ł rappresentato dal fatto che i due – come emerge dai contenuti della captazione – si sono interrogati circa le conseguenze del loro gesto su persona diversa che era a bordo dell’auto (la fidanzata dell’COGNOME, tale NOME).
Il secondo evento esterno- qui con portata decisiva – Ł rappresentato dal sollecito intervento delle forze dell’ordine, fatto che ebbe a determinare il conflitto a fuoco oggetto della sentenza definitiva emessa nel giudizio correlato (il tentato omicidio COGNOME).
Ora, pur se il tentativo di cui si sta discutendo non può dirsi un «tentativo compiuto» ed in ciò si condividono le critiche difensive rivolte alle modalità espressive della decisione impugnata, non essendo stato concluso il segmento della condotta da cui avrebbe preso le mosse il nesso causale orientato verso l’evento omicidiario, da ciò non deriva alcuna esclusione della punibilità ma – al limite – la necessità di esaminare (secondo motivo del ricorso) lo spazio residuo della desistenza volontaria.
Ciò perchØ – lo si ribadisce – la configurazione normativa di cui all’art.56 cod.pen. rende punibili non solo i veri e propri atti esecutivi (che nel caso in esame comunque sussistono), ma sinanche quelli che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l’agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l’azione abbia la significativa probabilità di conseguire l’obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (v. da ultimo Sez. I n. 37091 del 19.7.2023, Rv 285882).
3. Quanto al secondo motivo, lo stesso Ł parimenti infondato.
La condotta degli imputati oggi ricorrenti Ł stata coerentemente vagliata in sede di merito anche in rapporto alla esclusione della desistenza volontaria.
Ciò per una ragione in fatto ed una in diritto. La prima Ł che la stessa presenza della NOME a bordo dell’auto dell’COGNOME ha determinato un ‘momento di perplessità’ durante il quale i due occupanti la Lancia Thema si sono di certo interrogati sul da farsi (non volendo provocare in un unico contesto anche la morte della NOME) ma tale momento, per come emerso dalle conversazioni oggetto di captazione, risulta essere superato attraverso l’ipotesi di una diversa modalità di consumazione del delitto (.. al semaforo.. lo caccio fuori dalla macchina ..). Dunque va detto che già il primo evento «esterno» rappresentato dalla presenza della NOME non Ł stato decisivo nella interruzione della condotta criminosa. Subito dopo sono intervenute le forze dell’ordine, e ciò Ł il reale elemento di fatto che ha determinato la interruzione della attività criminosa ancora in atto.
Trattandosi (quanto alla azione delle forze dell’ordine) di un evento esterno teso a condizionare la volontà dell’agente, non vi Ł spazio alcuno per ritenere applicabile la previsione di legge in tema di desistenza, come puntualmente evidenziato nella decisione di merito e come costantemente affermato nella presente sede di legittimità (v. per tutte Sez. III n.17518 del 28.11.2018, dep.2019, Rv 275647 secondo cui in tema di desistenza dal delitto
e di recesso attivo, la decisione, rispettivamente, di interrompere l’azione criminosa o di porre in essere una diversa condotta finalizzata a scongiurare l’evento deve essere il frutto di una scelta volontaria dell’agente, non riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni).
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME va dunque rigettato.
Il ricorso proposto nell’interesse del COGNOME Ł parimenti infondato.
La difesa, per il vero, tende a riproporre il tema della identificazione del NOME come il passeggero della Lancia Thema attraverso la «ridiscussione» di singoli segmenti dell’istruttoria su cui i giudici del merito hanno fornito ampia e congrua motivazione. Si tratta di aspetti che, pertanto, risultano esclusivamente in fatto e non possono trovare accesso al giudizio di legittimità.
L’unico aspetto su cui questa Corte Ł chiamata ad interloquire risulta essere quello dell’avvenuto riferimento ai contenuti della decisione emessa a carico del COGNOME nel processo relativo al tentato omicidio COGNOME. Si tratta, tuttavia, di un riferimento che rispetta pienamente il canone della pertinenza e rilevanza, nonchØ i contenuti dell’art.238 bis cod.proc.pen. e ciò in ragione del fatto che gli eventi oggetto dei due giudizi si sono verificati – come si Ł detto in parte narrativa- nel medesimo contesto spaziale e temporale, il che rende del tutto legittimo il riferimento probatorio operato. Del resto la quantità e qualità degli indizi emersi a carico del COGNOME circa la compartecipazione al fatto Ł un dato che ulteriormente conferma e convalida i contenuti dimostrativi emersi anche in rapporto ai contenuti di metodo di cui all’art.192 comma 2 cod.proc.pen. .
Al rigetto dei ricorsi segue ex lege la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 07/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME