Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 535 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 535 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a San Giovanni Valdarno il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2025 della Corte di appello di Firenze
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al motivo inerente alla liquidazione del danno all’immagine, e il rigetto degli altri motivi di ricorso;
lette le conclusioni scritte dell’avvocato NOME COGNOME del foro di Roma e dell’avvocato NOME COGNOME del foro di Roma in difesa di COGNOME NOME, che hanno concluso per l’accoglimento del ricorso e per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con revoca delle statuizioni civili.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 08 luglio 2021 il Tribunale di Firenze dichiarava COGNOME
NOME colpevole del reato ascrittogli al capo A) – artt. 110 e 319-quater cod. pen. – e lo condannava alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Ordinava l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, nonché la confisca diretta del profitto del reato costituito dalla somma complessiva di C. 250.000,00. Condannava l’imputato al risarcimento del solo danno da immagine patito dalla parte civile, liquidato in via equitativa in euro diecimila, nonché alla rifusione delle spese processuali dalla stessa sostenute. Assolveva il COGNOME dal reato ascrittogli al capo B) perché il fatto non sussiste.
Con sentenza in data 16 gennaio 2025, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze, appellata da COGNOME NOME, dichiarava non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato per il quale aveva riportato condanna perché estinto per prescrizione. Revocava le pene accessorie e la confisca e confermava nel resto.
Avverso la predetta sentenza della Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, mediante i propri difensore di fiducia, proponendo due motivi di ricorso, che saranno riportati nella parte strettamente necessaria ai fini della decisione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.1. con il primo motivo si deduce violazione di legge in relazione all’art. 319quater cod. pen. Si sostiene la non riconducibilità della fattispecie concreta nell’ambito della fattispecie normativa delineata dall’art. 319-quater cod. pen. La Corte di appello avrebbe aderito integralmente a quanto affermato dal Tribunale, senza considerare che il teste COGNOME avrebbe affermato di avere ricevuto dal COGNOME un “suggerimento” sul nominativo del progettista e dell’impresa cui affidare l’esecuzione dei lavori, nonché di avere lui stesso chiesto consiglio in merito all’imputato. Le dichiarazioni del teste sono state ritenute dai giudici del merito attendibili e credibili e, sul punto, non si sollevano questioni. Tuttavia, premesso che, quando il teste parlava di “messaggio velato”, ricevuto dal ricorrente, faceva riferimento ad una sfera puramente interna alla sua psiche, non derivante dalla forma in cui il messaggio è stato espresso, e che, anche sotto il profilo delle conseguenze eventuali rispetto al mancato adeguamento al suggerimento ricevuto, il teste mostrava di non avere avuto timori di condotte ripercussive, emergerebbe l’assoluta assenza di pressione psicologica da parte del COGNOME sul COGNOME, l’assenza di abuso prevaricatore. Ne conseguirebbe l’insussistenza della fattispecie di reato contestata all’imputato, in quanto priva dell’elemento oggettivo essenziale dell’induzione indebita, ciò che rileva per la determinazione della stessa ragion d’essere delle statuizioni civili confermate dalla sentenza impugnata, che andrebbero cassate senza rinvio.
Il procedimento si è svolto con trattazione scritta ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. e ha inviato requisitoria scritta il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, nonché conclusioni scritte i difensori del ricorrente, concludendo come in epigrafe riportato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non può essere accolto.
- Il primo motivo è infondato.
Come è noto, il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. riguarda l’erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua
inosservanza), ovvero l’erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l’erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un’erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Rv. 268404-01).
Premesso che nello stesso ricorso non si pone in dubbio la credibilità ed attendibilità del principale teste di accusa, COGNOME NOME, né si prospetta un travisamento delle sue dichiarazioni da parte dei giudici di merito, deve osservarsi che, contrariamente all’assunto difensivo, la Corte di appello ha espressamente esaminato la doglianza riguardante la sussunzione della fattispecie concreta nel disposto di cui all’art. 319-quater cod. pen., evidenziando come il cuore della fattispecie delittuosa dell’induzione indebita a dare o promettere utilità sta proprio nel perimetro dell’abuso induttivo, per il quale non è richiesta alcuna espressa minaccia, in quanto per il delitto in esame la condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno (sempre che quest’ultimo non si risolva in un’induzione in errore), come pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico (Sez. U., n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258470-01; nello stesso senso Sez. 6, n. 32594 del 14/05/2015, Rv. 264424-01 e Sez. 6, n. 9429 del 02/03/2016, Rv. 267277-01).
Sotto questo profilo, anche richiamando le conclusioni cui era pervenuto il giudice di primo grado, la Corte ha ribadito come la condotta del COGNOME si caratterizzasse per un comportamento dai contenuti suggestivi, non tale da costituire abuso prevaricatore, nel senso della costrizione, grave coercizione psicologica, comportamenti, questi ultimi, caratterizzati da un maggiore disvalore rispetto all’induzione e che avrebbero legittimato ben altra contestazione (art. 317 cod. pen.). Il ricorrente, approfittando del ruolo che ricopriva quale responsabile del procedimento amministrativo nominato da NOME, aveva fatto presente al COGNOME che il procedimento amministrativo in corso si poteva concludere positivamente per lui sempre che avesse accettato i suoi suggerimenti; per contro, il privato, compreso il senso implicito della affermazioni del pubblico ufficiale, si era fatto convincere, si era lasciato condizionare e aveva scelto i soggetti che gli erano stati da quest’ultimo indicati.
Peraltro, replicando ad alcune specifiche censure, la Corte territoriale ha evidenziato come fosse lo stesso imputato ad ammettere di avere indicato al COGNOME,
in un momento in cui doveva essere proposto alle Banche, e poi all’Ente, un soggetto di loro gradimento per l’esecuzione dei lavori e con credibilità imprenditoriali, nonché anche il nominativo del progettista, sebbene, secondo il COGNOME, fra quello di altri tecnici, circostanza, quest’ultima, non ricordata dal COGNOME, che, invece, rammentava il solo nome del COGNOME, suggerito in un contesto, definito, di messaggio “velato”, nel senso che, con l’incarico affidato al COGNOME, il COGNOME non avrebbe avuto problemi sul lavoro.
Su tali basi, va esclusa la dedotta violazione di legge, mentre appaiono non consentite, nell’ambito del vizio denunciato, le doglianze in punto di erronee affermazioni della sentenza impugnata, denunciabili, al più, con il vizio di motivazione, nonchè le prospettate diverse letture interpretative delle dichiarazioni del teste COGNOME, che sfociano in una rivalutazione del fatto non consentita in questa sede.
- Il secondo motivo è per una parte infondato, per l’altra inammissibile.
Preliminarmente, si osserva che nei motivi di ricorso risulta dedotto il vizio di motivazione sul presupposto che la Corte di Appello si è limitata a rispondere alle doglianze sollevate con i motivi di appello richiamando, per relationem, la motivazione della sentenza di primo grado.
A tale riguardo, va rammentato che le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata (Cass. Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Rv. 252615-01). Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, rftv. 257595-01). Ai fini del controllo di legittimità sul vizio d motivazione, ricorre la cd. “doppia conforme” quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati ne valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere
lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Cass. Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218-01).
Dunque, in presenza di una c.d. doppia conforme, come nel caso di specie, non è prospettabile il vizio di mancanza di motivazione della sentenza di appello qualora la doglianza proposta con l’impugnazione abbia già ricevuto risposta da parte del giudice di primo grado, sicchè il giudice di appello, condividendo il percorso logico-giuridico seguito dal primo giudice nel replicare alle argomentazioni difensive, poi trasfuse nel motivo di appello, abbia risposto, richiamando la motivazione della sentenza di primo grado.
Ciò detto, deve osservarsi come il Tribunale avesse già risposto compiutamente, con argomenti immuni da manifesta illogicità, a tutti i rilievi difensivi, dedicando agli stessi un apposito paragrafo della motivazione (vedi pag. 83 e ss.).
Come condivisibilmente affermato dalla Corte di appello, i motivi di appello presentavano, sul punto, in larga parte profili di aspecificità, non confrontandosi criticamente con le ragioni poste dal primo giudice, ma riproponendo le medesime doglianze già vagliate, come detto, con motivazione coerente ed adeguata, dal Tribunale.
Con riguardo agli aspetti delle censure considerati ammissibili, la Corte territoriale ha fornito congrua motivazione.
Orbene, nel ricorso si torna ad evidenziare la rilevanza che l’esito del procedimento disciplinare avviato nei riguardi del COGNOME avrebbe avuto anche sulla vicenda penale. Tuttavia, anche su questo aspetto il Tribunale aveva argomentato (con motivazione non censurabile sotto il profilo della manifesta illogicità e implicitamente richiamata dalla Corte di appello), evidenziando come le contestazioni mosse sul piano disciplinare al COGNOME, sebbene siano state l’occasione per l’apertura del procedimento penale nei suoi confronti, non erano poi confluite in alcun modo nei fatti contestati in sede penale, dove non si contestava la qualità, sotto il profilo strettamente professionale, del suo operato, né di avere illecitamente influito sul procedimento di valutazione del contraente dal quale acquistare l’immobile da adibire a piattaforma logistica di Area Vasta Centro, e neppure si disquisiva sul se il progetto del COGNOME fosse o meno adeguato rispetto a quello predisposto in via preliminare dalla Technologies RAGIONE_SOCIALE, ovvero se la complessiva operazione fosse stata economicamente vantaggiosa per l’Ente e per lo stesso privato, avendo ad oggetto la contestazione penale l’avere indebitamente indotto il COGNOME, amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, abusando della sua qualità, ad affidare l’incarico di progettazione e direzione dei lavori di ristrutturazione all’ing. COGNOME e ad affidare l’esecuzione dei medesimi lavori al RAGIONE_SOCIALE, società a lui riconducibile.
Quanto, infine, alle statuizioni civili, va rilevata in questa sede l’inammissibilit del motivo di appello sul punto (che si riverbera, quindi, sull’inammissibilità del conseguente motivo di ricorso), che non si è confrontato con l’ampia motivazione della sentenza di primo grado, che, escluso il profilo del danno materiale, ha ritenuto sussistente il danno all’immagine dell’Ente, costituito parte civile, quantificandolo in via equitativa (vedi pag. 112 e ss.). Invero, nel motivo di appello si sosteneva che le ragioni che avevano indotto il Tribunale ad escludere profili di danno patrimoniale avrebbero dovuto sostenere anche l’esclusione del danno all’immagine, senza, pervero, confrontarsi con l’ampia motivazione posta a base del riconoscimento del diverso profilo di danno, patito dall’Ente, connesso alla grave violazione dei doveri imposti al pubblico ufficiale nell’esercizio dei suoi poteri e doveri, che il primo giudice ancorava a precise indicazioni giurisprudenziali ed elementi di fatto, diversi da quelli presi in esame per escludere il danno patrimoniale. Come è noto, l’inammissibilità dell’atto di appello per difetto di specificità dei motivi, che la Corte territoriale erroneamente non ha qualificato come tale, può essere rilevata anche in Cassazione ai sensi dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017, Rv. 271193-01).
In conclusione, il ricorso è nel complesso infondato e merita rigetto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 17 dicembre 2025