Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39613 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39613 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
e
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Venezia, con sentenza emessa in data 08/04/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Treviso in data 06/07/2021, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6) cod. pen. ritenuta prevalente sulle aggravanti contestate, ha rideterminato la pena inflitta aNOME COGNOME nella misura di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 300,00 di multa in relazione a reati di cui agli artt.99, 110, 624 cod. pen. (capo A) e artt. 56, 99, 110, 629 cod. pen. (capo B), con la recidiva specifica ed i nfraqu i nquenna le.
Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all’affermazione di penale responsabilità del prevenuto per asserita carenza degli elementi costitutivi dei reati addebitati e la mancata derubricazione del delitto di cui al capo B) nella fattispecie di cui all’art. 626 comma primo n. 1) o di cui all’art. 610 cod. pen. sono inammissibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con il supporto di corretti argomen giuridici, con cui il ricorrente oblitera il confronto: si veda, in particolar mo pag. 2 della sentenza impugnata sul compendio probatorio a carico dell’imputato, fondato sul racconto della parte offesa, ritenuto coerente, lineare e scevro da contraddizioni e pag. 3 sulle pertinenti ragioni per cui il delitto è stato correttamente configurato come tentata estorsione (e non già come furto d’uso o violenza privata), stante l’avvenuta coartazione della vittima da parte dell’agente, preordinata a procurarsi un profitto ingiusto, consistito nel pretendere il versamento di una somma di denaro dal soggetto passivo per poter procedere alla restituzione del telefono sottratto;
considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio inflitto, non è consentito dalla legge in questa sede poiché privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificati il ricorso e dei correlati cong riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata in punto di congruità della pena inflitta);
rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16/05/2023 GLYPH