Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4853 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 4853 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 12/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Milazzo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 15 settembre 2023 dalla Corte d’appello di Messina
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 323 cod. pen., con conseguente rideterminazione della pena, e il rigetto nel resto;
uditi i difensori delle parti civili, AVV_NOTAIO, per COGNOME e COGNOME e AVV_NOTAIO per il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, che hanno concluso per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso per raccoglimento del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina ha rideterminato la pena inflitta a NOME COGNOME, condannato per i reati di tentata concussione, diffamazione aggravata e abuso di ufficio, nella misura di anni uno e mesi sei di reclusione e ridotto ad anni tre la durata delle pene accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici e dell’incapacità di contrattare con la pubbli amministrazione.
COGNOME NOME ricorre per cassazione deducendo sette motivi di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con i primi cinque motivi, da esporre congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, deduce vizi cumulativi di violazione degli artt. 56 e 317 cod. pen. e di motivazione in relazione ai seguenti profili: a) la configurabilità d un abuso “soggettivo”, abuso delle qualità, e l’esistenza della sua correlazione con l’espressione proferita «non sai le conseguenze che hai con questo verbale», avendo la Corte omesso di valutare lo iato temporale tra la spendita della qualità e la pronuncia della frase in questione; b) la idoneità di tale espressione ad incutere metus concussivo sulle persone offese, essendo queste pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni; c) la configurabilità nel cas esame di un reato impossibile atteso che, come risulta dalle stesse dichiarazioni della persona offesa COGNOME, riscontrate da quelle rese dal teste NOME COGNOME COGNOME – non considerate dalla Corte territoriale che ha invece valorizzato altri frammenti delle dichiarazioni rese da COGNOME, nonché la deposizione del teste COGNOME – risulta che l’espressione fu pronunciata dall’imputato quando già era stata elevata la contravvenzione. A tale riguardo, si deduce anche l’omessa valutazione di prova decisiva e l’omessa motivazione sulla contraddittorietà delle dichiarazioni rese da COGNOME ; d) la mancanza di motivazione sulla invocata riqualificazione, sollecitata anche dal Pubblico Ministero, della condotta di cui al capo A) in quella di cui all’art. 336 cod. pen., atteso che la frase in contestazione proveniva da un comune cittadino e non era volta a costringere i pubblici ufficiali a dare indebitamente una utilità. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. Violazione di legge e vizi della motivazione relativa alla ritenuta configurabilità della diffamazione e, in particolare, dell’elemento soggettivo del reato, avendo il ricorrente agito, non per una finalità ritorsiva né per un intent diffamatorio, ma per la finalità istituzionale, confermata anche dalla deposizione di NOME COGNOMECOGNOME all’epoca consigliere comunale, ovvero la tutela di interessi pubblici correlati ad «un serio e diffuso motivo di preoccupazione sul modus
operandi “aggressivo e prepotente” dei due vigili urbani idoneo a scatenare l’ira dei cittadini».
2.3. Violazione degli artt. 2 e 323 cod. pen. per avere la sentenza impugnata confermato la condanna per il reato di abuso di ufficio, oggi abrogato.
La parte civile Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ha depositato una memoria in cui ha concluso per il rigetto del ricorso e la conferma delle statuizioni civili, evidenziando che, quand’anche si volesse considerare la sopravvenuta abrogazione del reato, l’accertamento del fatto storico è comunque sufficiente a fondare le statuizioni civili.
Anche le parti civili COGNOME e COGNOME hanno depositato una memoria in cui hanno concluso per inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi cinque motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente stante la loro connessione logica, sono inammissibili in quanto costituiti da mere censure di merito, volte a sollecitare una non consentita diversa valutazione del quadro probatorio secondo la diversa prospettazione del ricorrente.
1.1. Va, innanzitutto, ribadito che, ai fini della configurabilità del delitto concussione mediante abuso della qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, non è necessario che l’atto intimidatorio rifletta la specific competenza del soggetto attivo, ma è sufficiente che la qualità soggettiva lo renda credibile (Sez. 6, n. 11477 del 28/11/2018, dep. 2019, Fioravanti, Rv. 275165) e idoneo a costringere o indurre il soggetto passivo all’indebita promessa o dazione di denaro o di altra utilità (Sez. 6, n. 24272 del 24/04/2009, Convertino, Rv. 244364).
Tale l’abuso della qualità, che connota la prevaricazione abusiva del pubblico ufficiale, comprende la spendita o la prospettazione, da parte dell’agente, di un efficace potere di ingerenza nel compimento di atti formalmente estranei alle proprie competenze, ma pur sempre spettanti alla pubblica amministrazione cui egli è preposto, in modo da procurare nel soggetto interessato la percezione di poter subire conseguenze sfavorevoli o, al contrario, ingiustamente favorevoli (cfr. Sez. 3, n. 29321 del 14/07/2020, Rv. 280439 – 02).
1.2. La sentenza impugnata, muovendosi nel solco di tali coordinate ermeneutiche, ha adeguatamente argomentato, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, sulla configurabilità nel caso di specie degli elementi costitutiv del reato di tentata concussione, ponendo l’accento sulla correlazione tra la spendita della qualità di consigliere comunale, fatta nell’immediatezza, allorché
l’imputato si avvedeva che i due vigili gli stavano elevando la contravvenzione per il parcheggio nello stallo riservato alle auto di servizio, e la successiva espressione minacciosa con la quale prospettava le conseguenze che sarebbero derivate dal verbale, minacce che, come sottolineato dai Giudici di merito, si sarebbero inverate qualche giorno dopo con la presentazione dell’interrogazione consiliare con cui il ricorrente censurava l’operato dei due vigili urbani e affermava che COGNOME non era idoneo a svolgere le relative funzioni (cfr. pagina 7).
Si è, inoltre, evidenziato che siffatta condotta era avvenuta quando ancora non era stata elevata completamente la contravvenzione, avendo il vigile COGNOME chiarito che doveva ancora inserire l’ammontare della multa e le firme. Rispetto a tale versione dei fatti, le censure relative alla configurabilità del reato impossibi appaiono aspecifiche, limitandosi la doglianza a riportare un singolo frammento della dichiarazione resa da NOME COGNOME, e, comunque, manifestamente infondate, emergendo dal complessivo tenore della motivazione, fondata sulla concorde versione dei fatti offerta dai testi COGNOME e COGNOME (cfr. pagina 7) che la condotta minacciosa era volta a costringere il primo, che stava ancora completando il relativo verbale, a non elevare la contravvenzione.
Il secondo motivo è inammissibile in quanto si limita a insistere sulla diversa versione dei fatti fornita dal ricorrente e sulla finalità “istituzionale” costui perseguita senza, tuttavia, evidenziare alcun vizio di legittimità della decisione impugnata che, con argomentazione non manifestamente illogica, ha ritenuto sussistente l’elemento psicologico del reato di diffamazione, ponendo l’accento sulla scansione temporale dei fatti e, in particolare sulla contiguità temporale tra la condotta delle persone offese, che avevano elevato la contravvenzione, e la successiva interrogazione consiliare «volta a screditare la professionalità dei due vigili urbani e a delegittimarne l’operato» (cfr. punto 2.2. della sentenza impugnata).
E’, invece, fondato il terzo motivo di ricorso, stante la sopravvenuta abrogazione del reato di cui all’art. 323 cod. pen.
Alla luce di quanto sopra esposto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo C) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, con l’eliminazione della relativa pena (pari a un mese e quindici giorni) dal trattamento sanzionatorio che, per l’effetto, va rideterminato nella misura di anni uno, mesi quattro e giorni quindici di reclusione. Il ricorso va, invece dichiarato inammissibile nel resto.
Va, inoltre, precisato che tale annullamento non ha alcun effetto sulle statuizioni civili in quanto tutte le parti civili risultano costituite per l fattispecie di reato e non in relazione all’abuso di ufficio; in particolare, risulta da atti che il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto si è costituito solo per il reato di tentata concussione contestato al capo A).
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente COGNOME al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
Il ricorrente va, infine, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalle parti civili Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo C) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, eliminando la relativa pena. Ridetermina la pena in anni uno, mesi quattro e gg. 15 di reclusione.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato al pagamento delle spese processuali di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalle parti civili Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, che liquida in euro 3.167,00 oltre accessori di legge, nonché COGNOME NOME e COGNOME NOME che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
Così deciso il 12 dicembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
COGNOME
Il Presidente