Legittimazione a ricorrere: la Cassazione chiarisce chi può impugnare l’ordinanza del riesame
Comprendere chi possieda la legittimazione a ricorrere contro un provvedimento giudiziario è fondamentale nel diritto processuale. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 27188 del 2025, offre un importante chiarimento su questo principio, specialmente con riferimento alle misure cautelari reali come il sequestro preventivo. La Corte ha stabilito che un soggetto terzo, pur rivendicando la proprietà di un bene, non può impugnare in Cassazione l’ordinanza del Tribunale del Riesame se non ha partecipato a quel grado di giudizio.
I fatti del caso
La vicenda trae origine da un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP di un tribunale locale, avente ad oggetto un gommone. Il sequestro era stato disposto nell’ambito di un procedimento penale per il reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) a carico di un uomo.
Successivamente, il Tribunale del Riesame, accogliendo l’istanza dell’indagato, annullava il provvedimento di sequestro, ritenendo insussistente il fumus del reato e ordinando la restituzione del bene. Avverso questa decisione, la donna che si dichiarava effettiva proprietaria del gommone, e che aveva denunciato l’appropriazione indebita, proponeva ricorso per Cassazione. La ricorrente sosteneva che il Tribunale del Riesame avesse errato nel valutare le prove sulla proprietà, dando prevalenza al possesso del bene da parte dell’indagato, nonostante un contratto scritto e il pagamento del prezzo provenissero da lei.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non entra nel merito della proprietà del bene, ma si concentra su un aspetto puramente processuale: la ricorrente non aveva la legittimazione a ricorrere. Secondo i giudici, il rapporto processuale non può includere soggetti nuovi nel passaggio da un grado di giudizio all’altro. Poiché la donna non era stata parte del procedimento di riesame, non poteva impugnarne l’esito dinanzi alla Corte di Cassazione.
Le motivazioni e il principio di diritto sulla legittimazione a ricorrere
La Corte ha ribadito un principio cardine del sistema delle impugnazioni, sancito dall’art. 568, comma 3, del codice di procedura penale: “il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce”. Presupposto implicito ma necessario di questa norma è che solo chi è già parte del procedimento può avere titolo per impugnare il provvedimento emesso all’esito di quel giudizio.
I giudici hanno chiarito che esiste un’eccezione a questa regola generale. Un terzo interessato può ricorrere per cassazione, pur non avendo partecipato al riesame, solo nel caso in cui il sequestro sia stato disposto per la prima volta proprio dal Tribunale del Riesame (ad esempio, a seguito di un appello del pubblico ministero). In tale ipotesi, il terzo si vedrebbe privato di un grado di giudizio e, senza la possibilità di ricorrere in Cassazione, rimarrebbe privo di tutela.
Nel caso di specie, però, la situazione era opposta: il sequestro era stato annullato dal Riesame. La ricorrente, essendo rimasta estranea a quel giudizio, non ha acquisito il diritto di contestarne la decisione in sede di legittimità. La sua pretesa era quindi preclusa per carenza di legittimazione a ricorrere.
Conclusioni
La sentenza in esame rafforza un principio fondamentale di economia processuale e di stabilità dei rapporti giuridici all’interno del procedimento. Chi intende far valere i propri diritti su un bene sottoposto a sequestro deve attivarsi nelle sedi e nei tempi corretti, partecipando attivamente ai gradi di giudizio pertinenti, come il riesame. La mancata partecipazione a una fase preclude la possibilità di contestarne l’esito nella fase successiva. Per il terzo che si ritiene proprietario, restano aperte altre vie, come l’azione civile per la rivendica del bene, ma non quella dell’impugnazione penale contro una decisione a cui è rimasto estraneo.
Chi può impugnare un provvedimento giudiziario?
Secondo la Corte, il diritto di impugnazione spetta solo a colui al quale la legge lo conferisce espressamente, e presupposto necessario è che tale soggetto sia stato parte del procedimento nel grado di giudizio precedente.
Un terzo che rivendica la proprietà di un bene sequestrato può ricorrere in Cassazione contro l’annullamento del sequestro deciso dal Riesame?
No. Se il terzo non ha partecipato al procedimento di riesame, è privo della legittimazione a ricorrere in Cassazione contro l’ordinanza che ha annullato il sequestro.
Esiste un’eccezione che permette a un terzo di ricorrere in Cassazione anche se non ha partecipato al riesame?
Sì, ma solo nel caso in cui il sequestro sia stato disposto per la prima volta direttamente dal Tribunale del Riesame. In questa specifica situazione, al terzo è concesso ricorrere per Cassazione per non essere privato di ogni forma di tutela cautelare.