Stato di Necessità e Furto per Fame: Quando la Povertà Non Basta
L’ordinanza in esame offre un’importante riflessione sui limiti dell’applicazione dello stato di necessità nel contesto di reati contro il patrimonio commessi da persone in condizioni di indigenza. La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha confermato che la difficoltà economica, da sola, non è sufficiente a giustificare un furto, specialmente quando esistono canali di assistenza sociale. Questo principio, sebbene possa apparire severo, si fonda su una rigorosa interpretazione della legge e sulla necessità di bilanciare la tutela della proprietà con la solidarietà sociale.
I Fatti del Caso: Dal Tentato Furto al Ricorso in Cassazione
Il caso riguarda un individuo condannato sia in primo grado che in appello per il reato di tentato furto. L’imputato, per difendersi, ha presentato ricorso alla Suprema Corte, basando la sua difesa principalmente sull’esimente dello stato di necessità, come previsto dall’articolo 54 del codice penale. Egli sosteneva di aver agito spinto da una grave situazione di difficoltà economica, che lo avrebbe costretto a sottrarre beni di prima necessità per sopravvivere.
La Tesi dello Stato di Necessità e la Risposta della Corte
Il ricorrente ha argomentato che la sua condizione di indigenza configurasse un pericolo attuale di un danno grave alla persona, giustificando così la sua azione. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha respinto categoricamente questa tesi, qualificando il motivo come manifestamente infondato.
I giudici hanno sottolineato un punto cruciale: l’esimente dello stato di necessità richiede che il pericolo, oltre ad essere attuale e grave, non sia “altrimenti fronteggiabile”. Nel caso di specie, la Corte ha osservato che la situazione di difficoltà economica, per quanto oggettiva, è suscettibile di essere soddisfatta attraverso gli istituti di assistenza sociale. La presenza di sistemi di protezione sociale (come mense per i poveri, sussidi, e altri aiuti statali) offre un’alternativa legale e legittima alla commissione di un reato. Pertanto, il pericolo non può considerarsi “inevitabile” nel senso richiesto dalla norma.
La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza consolidata (in particolare la sentenza n. 38888 del 2023), secondo cui la condotta di un soggetto malnutrito o indigente che si impossessa di generi alimentari di scarso valore non integra automaticamente lo stato di necessità. Per l’applicazione dell’esimente, è necessario dimostrare un pericolo imminente e non altrimenti evitabile, cosa che non sussiste se si può ricorrere al supporto della collettività.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per diverse ragioni. In primo luogo, il motivo relativo allo stato di necessità è stato giudicato reiterativo delle argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, la cui motivazione è stata ritenuta logica e priva di vizi. In secondo luogo, il ricorso è stato considerato manifestamente infondato perché non si confrontava adeguatamente con le ragioni della sentenza impugnata e con la giurisprudenza prevalente. Anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla presunta eccessività della pena, è stato ritenuto generico e infondato, poiché il giudice di merito aveva adeguatamente motivato la sua decisione tenendo conto delle modalità dell’azione, dell’oggetto del furto e della personalità dell’imputato.
Conclusioni
La decisione della Suprema Corte riafferma un principio fondamentale: lo stato di necessità è un’esimente eccezionale, che non può essere invocata per legittimare reati contro il patrimonio motivati da uno stato di povertà cronica o strutturale. Sebbene il sistema giuridico riconosca il diritto alla sopravvivenza, esso canalizza la tutela dei bisogni primari attraverso strumenti di welfare e assistenza sociale. Commettere un reato, anche di lieve entità, non è considerato un’alternativa lecita quando esistono altre vie legali da percorrere. Di conseguenza, la condanna del ricorrente è stata confermata, con l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma a favore della Cassa delle ammende.
La condizione di povertà giustifica il furto di generi alimentari?
No. Secondo la Corte di Cassazione, lo stato di difficoltà economica non è sufficiente a integrare l’esimente dello stato di necessità se esistono sistemi di assistenza sociale a cui la persona può rivolgersi per soddisfare i propri bisogni primari.
Quali sono i requisiti per l’applicazione dello stato di necessità?
L’esimente dello stato di necessità richiede la presenza di un pericolo attuale di un danno grave alla persona, che non sia stato volontariamente causato dal soggetto e che non sia altrimenti evitabile. La possibilità di ricorrere a servizi sociali esclude quest’ultimo requisito.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano in parte una semplice ripetizione di argomenti già respinti nei gradi precedenti e in parte manifestamente infondati, poiché non tenevano conto della motivazione della sentenza impugnata e della giurisprudenza costante in materia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28859 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28859 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale cittadino per il reato di tentato furto di cui agli artt. 56,624,99 comma quarto cod. pen.
Considerato che il primo motivo con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 54 cod. peri., è:
reiterativo, riproponendo la medesima censura contenuta nell’atto di appello disattesa dalla sentenza impugnata con motivazione immune da vizi logici;
manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata ( p.5) che ha evidenziato la obiettiva situazione di difficoltà economica dell’imputato che è tuttavia suscettibile di essere soddisfatta attraverso istituti di assistenza sociale deputati alla tutela dei bisogni primari; nonché con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la condotta del soggetto malnutrito e in generale stato di indigenza, che si impossessi di generi alimentari di ridotto valere economico, non comporta l’applicazione l’esimente dello stato di necessità, che postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non volontariamente causato e non altrimenti fronteggiabile, potendosi ricorrere agli ordinari sistemi di protezione sociale.(Sez.4 n. 38888 del 13/06/2023, Rv. 285006).
Ritenuto che il secondo e ultimo motivo con cui il denunziante lamenta vizio di motivazione e violazione di legge penale in punto di trattamento sanzionatorio è generico nonché manifestamente infondato a fronte di argomentazioni del giudice adeguate attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti quali le modalità dell’azione, l’oggetto del furto e la personalità dell’imputato (si veda, in particolare pagg. 5 e 6 della sentenze’ impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q., NOME.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 3 luglio 2024 Il cgisigliere estensore
Il Presielenpsi