Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45393 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45393 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SESTO SAN GIOVANNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che ii difensore di NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza delia Corte d’appello di Milano che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Monza, all’esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità dell’imputata in ordine al delitto di cui agli artt. 56 e 624 cod. peri.
Ritenuto che il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali, rispettivamente, si contestano:
il mancato riconoscimento della scriminante di cui all’art. 54 cod. pen., in ragione dello stato di indigenza dell’imputata;
la mancata derubricazione del fatto nella fattispecie di cui all’art. 626, comma primo, n. 2), cod. pen.;
la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4), cod. pen;
sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dalla corte territoriale che ha dato contezza della certificazione medica attestante le buone condizioni di salute dell’imputata, dell’assenza di un grave e urgente stato di bisogno e del valore non esiguo dei beni sottratti, pari a circa euro 113,00.
Ritenuto che il quarto motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione di una maggiore riduzione di pena per il tentativo, è manifestamente ilfondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionaità dei giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l’esercizio in maniera adeguata.
Rilevato’, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così decl, ,o il i 7/07/2023