Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11083 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11083 Anno 2026
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/02/2026
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a CASTELDACCIA il DATA_NASCITA
CIRAFICI NOME NOME a MISILMERI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen.;
che il primo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge per il mancato riconoscimento della esimente di cui all’art. 54 cod. pen. – è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, atteso che la situazione di indigenza non è di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità, per difetto degli elementi dell’attualità e dell’inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale (Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015 – dep. 29/01/2016, COGNOME, Rv. 265888); la scriminante dello stato di necessità, infatti, postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l’atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti (Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Rv. 267640, con specifico riguardo al furto di energia elettrica, Sez. 5, n. 994 del 13.10.2017, dep. 2018, Fiorenti, n.m.);
che il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso – che denunziano violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzioNOMErio sono indeducibili perché si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), alla luce della rilevata genericità delle allegazioni difensive (in relazione alla prospettata esistenza di un unitario programma criminoso, anche alla luce della significativa distanza temporale), della prognosi negativa formulata (in considerazione dei precedenti emersi a carico dell’imputato) e della discrezionalità propria del giudizio di bilanciamento (della quale la Corte territoriale ha dato conto attraverso l’indicazione dei relativi criteri);
che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna í ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 febbraio 2026
Il C
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NOME COGNOME