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Autodifesa avvocato al di fuori del processo civile

In tema di patrocinio a spese dello Stato, dove il difensore, purché iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti davanti alle magistrature superiori, è stato considerato legittimato a proporre personalmente il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di liquidazione delle sue competenze professionali maturate in sede penale, emesso in sede di opposizione, proprio perché la regola generale della rappresentanza tecnica nel processo penale (art. 24 e 13 della Carta fondamentale, circostanza che, a parere della Corte, legittima la decisione assunta nel quadro normativo così come ricostruito, in base al quale la facoltà di autodifesa dell’avvocato non può essere ammessa al di fuori del processo civile, come sopra precisato.

Pubblicato il 25 June 2014 in Giurisprudenza Penale, Ordinamento Forense

In tema di patrocinio a spese dello Stato, dove il difensore, purché iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti davanti alle magistrature superiori, è stato considerato legittimato a proporre personalmente il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di liquidazione delle sue competenze professionali maturate in sede penale, emesso in sede di opposizione, proprio perché la regola generale della rappresentanza tecnica nel processo penale (art. 613 c.p.p.) è, in questo caso, eccezionalmente derogata a favore dell’avvocato cassazionista, in virtù del rinvio formale che l’art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 opera, in tema di liquidazione di compensi professionali, alla speciale procedura prevista per gli onorari di avvocato dall’art. 29 L. n. 794 del 1942, come modificato dal recente d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, e, indirettamente, alle disposizioni degli artt. 86 e 365 c.p.c. .

Tali conclusioni vanno riaffermate anche con riferimento alla nuova disciplina introdotta dalla Legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”, prevista dall’art. 13, in cui la possibilità del diritto di difendersi da solo è significativamente prevista da una disposizione titolata “Incarico e compenso” che, per il suo carattere generale, come evidenzia il suo inserimento nel Titolo I, Disposizioni generali, artt. 1-14, non può che rimandare al quadro normativo che specificamente deve essere applicato in materia per ogni singola controversia.

La previsione di cui al comma 1 dell’art. 13 della legge citata, secondo la quale “L’avvocato può esercitare l’incarico professionale anche a proprio favore. L’incarico può essere svolto a titolo gratuito”, non può che avere, dunque, un valore ricognitivo, rispetto alla disciplina esistente, in relazione alla possibilità di autodifesa e al quadro analiticamente previsto dalle norme di procedura civile e procedura penale specificamente previste e sopra ricordata.

Queste conclusioni trovano più in generale il loro fondamento nella considerazione che l’attività forense, in quanto diretta alla difesa dei diritti, è componente indefettibile dello Stato di diritto, presidio dei diritti dei cittadini e garanzia della loro tutela, strumento di accesso alla giustizia da parte di tutti i soggetti, a qualunque categoria sociale essi appartengano, attraverso la previsione del difensore di ufficio e dell’istituto del gratuito patrocinio.

L’attuale disciplina del sistema dell’autodifesa nel processo penale, dunque, si giustifica anche perché le norme che vietano il suo espletamento tutelano un interesse pubblico, in cui, tra l’altro, è coinvolto un diritto fondamentale, quale quello della libertà personale.

La difesa dell’imputato non può, dunque, assolutamente mancare: è una figura, oltre che una attività e un diritto, garantita e protetta dalla Costituzione.

Infatti, in quest’ottica, la professione forense assolve ad una funzione sociale ed occasionalmente partecipa di pubblici poteri, come si evince dalla previsione costituzionale di cui agli artt. 24 e 13 della Carta fondamentale, circostanza che, a parere della Corte, legittima la decisione assunta nel quadro normativo così come ricostruito, in base al quale la facoltà di autodifesa dell’avvocato non può essere ammessa al di fuori del processo civile, come sopra precisato.

Cassazione Penale, Sezione Seconda, Sentenza n. 40715 del 2 ottobre 2013

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