Specificità del Ricorso: Quando un Appello in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza n. 41572 del 2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla specificità del ricorso, un requisito essenziale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. Senza una critica precisa e argomentata, il rischio è quello di vedersi chiudere le porte del giudizio di legittimità, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questo caso per capire quali errori evitare.
I Fatti del Processo
Il procedimento trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Trento, che aveva confermato la responsabilità penale di un imputato per il reato di danneggiamento, previsto dall’art. 635 del codice penale. L’imputato, non rassegnandosi alla condanna, decideva di adire la Suprema Corte di Cassazione, contestando sia la sussistenza degli elementi costitutivi del reato sia il riconoscimento del vincolo della continuazione tra più episodi delittuosi.
La Carenza di Specificità del Ricorso
Il fulcro della decisione della Cassazione non risiede nel merito delle accuse, ma in un aspetto puramente processuale: la qualità dei motivi di ricorso. La Corte ha ritenuto che l’atto di impugnazione fosse totalmente privo dei requisiti di specificità richiesti dall’articolo 581 del codice di procedura penale.
I motivi presentati sono stati giudicati:
1. Generici e Indeterminati: Le critiche alla sentenza d’appello erano vaghe e non individuavano con precisione i punti della motivazione che si intendevano contestare.
2. Scollegati dalla Sentenza Impugnata: L’appellante non ha creato una correlazione tra le proprie argomentazioni e le ragioni esposte dai giudici d’appello, ignorando di fatto le risposte già fornite a quelle stesse doglianze.
3. Mera Riproduzione dei Motivi d’Appello: Il ricorso si limitava a riproporre le stesse questioni già sollevate e rigettate nel precedente grado di giudizio, senza confrontarsi con la motivazione della Corte d’Appello.
Il Divieto di Rivalutazione dei Fatti in Cassazione
Un altro errore cruciale commesso dal ricorrente è stato quello di chiedere, implicitamente, una nuova valutazione delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti. La Corte ha sottolineato che le doglianze difensive miravano a ottenere un riesame del merito della vicenda, attività che è preclusa al giudice di legittimità. La Cassazione, infatti, non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono rivalutare testimonianze o perizie, ma ha il solo compito di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su principi consolidati. Ha affermato che la mancanza di specificità del ricorso non si manifesta solo con la genericità, ma anche con l’assenza di un confronto critico con la decisione impugnata. Un ricorso efficace non può ignorare le argomentazioni del giudice che si contesta, ma deve smontarle punto per punto, evidenziando vizi logici o errori di diritto.
I giudici hanno osservato che la Corte d’Appello aveva già ampiamente esaminato e motivatamente respinto le argomentazioni difensive. Riproporle identiche in Cassazione, senza un’analisi critica della sentenza di secondo grado, equivale a presentare un atto inidoneo a innescare il giudizio di legittimità. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito per avvocati e imputati. Per avere una possibilità di successo in Cassazione, non è sufficiente essere convinti della propria innocenza. È indispensabile redigere un ricorso tecnicamente ineccepibile, che articoli motivi specifici, pertinenti e focalizzati su questioni di diritto o su vizi logici manifesti della motivazione. Tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti è una strategia destinata al fallimento e comporta, come in questo caso, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che qui è stata quantificata in tremila euro. La specificità del ricorso non è un mero formalismo, ma la chiave d’accesso alla giustizia di ultima istanza.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mancava del requisito di specificità previsto dalla legge. I motivi erano generici, non si confrontavano con le argomentazioni della sentenza impugnata e miravano a una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che la critica alla sentenza è vaga e non individua in modo preciso i punti della decisione che si contestano e le specifiche ragioni giuridiche della contestazione. Si limita a una critica generale senza un’analisi puntuale.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove del processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non può effettuare una ‘rivalutazione delle fonti probatorie’ o una ricostruzione alternativa dei fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41572 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41572 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROVERETO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di TRENTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
I.
6-18530/2024
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si contesta la sussistenza deg elementi costitutivi del reato di cui all’art. 635 cod. pen., nonché il riconoscime del vincolo della continuazione, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a p di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, inoltre, le doglianze difensive in punto di responsabilità tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzion dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’appel meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 6 – 9 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.