Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41647 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41647 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Scilla il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 04-06-2025 della Corte di appello di Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria trasmessa il 10 ottobre 2025 dall’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia dell’imputato che, in via preliminare, ha chiesto la sospensione del procedimento ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.P .R. n. 380 del 2001 e, nel merito, ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 4 giugno 2025, la Corte di appello di Reggio Calabria dichiarava inammissibile, perché generico, l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza del 13 febbraio 2025, con cui il Tribunale di Reggio Calabria aveva condannato l’imputato alla pena di mesi 2 di arresto ed euro 6.000 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 44, comma 1, lettera b del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 1) e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 2); fatti accertati in Scilla il 23 marzo 2021, essendo stata altresì ordinata la demolizione del manufatto abusivo realizzato.
Avverso l’ordinanza della Corte di appello reggina, COGNOME , tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa deduce l’inosservanza degli art. 581 e 591 cod. proc. pen. , osservando che, a differenza di quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, l’atto di appello era specifico, essendo stati compiutamente indicati i capi e i punti della decisione oggetto di impugnazione, con adeguata esposizione dei motivi di doglianza.
2.1. Con memoria trasmessa il 10 ottobre 2025, l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia dell’imputato, nel replicare alle considerazioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, ha chiesto in via preliminare la sospensione del procedimento ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001, stante l’avvenuta presentazione al Comune di Scilla, in data 8 ottobre 2025, di un progetto per il rilascio del permesso in sanatoria e, nel merito, ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Deve premettersi che, con l’atto di appello, compendiato in un ‘ unica pagina, la difesa aveva censurato sia l ‘ affermazione della penale responsabilità dell ‘ imputato, sia il trattamento sanzionatorio. Sotto il primo aspetto, è stato evidenziato che le opere realizzate rientravano tra quelle edificabili con la semplice presentazione di una c.i.l.a. e che, in ogni caso, non era ravvisabile in capo a COGNOME l ‘ elemento soggettivo del reato, mentre, sotto il secondo profilo, è stata contestata l ‘ applicazione di una pena di molto superiore al minimo edittale.
Orbene , nel dichiarare inammissibile l’appello, la Corte territoriale ha rimarcato la genericità dell ‘ impugnazione rispetto a entrambi i profili dedotti, non risultando enunciate le prove delle quali si è eccepita l ‘ erronea valutazione e non essendo indicati nei motivi di appello, in termini adeguatamente specifici, le ragioni di fatto e di diritto poste a sostegno delle richieste.
Ritiene il Collegio che l’impostazione seguita dalla Corte territoriale non presenti vizi di legittimità, essendosi l ‘ ordinanza impugnata posta nel solco tracciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822), le quali hanno affermato il principio secondo cui l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile
per difetto di specificità dei motivi, quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a c arico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato; sulla scia di tale percorso ermeneutico, è stato altresì precisato (cfr. Sez. 4, n. 36154 del 12/09/2024, Rv. 287205 e Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Rv. 275841), che, in tema di impugnazione, ai fini della valutazione dell’ammissibilità dei motivi di appello, sotto il profilo della specificità, è necessario che il ricorrente non si limiti a contestare semplicemente il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che rispetto ad esso indichi le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione.
Nel caso di specie, la sentenza di primo grado aveva adeguatamente esposto le ragioni poste a fondamento del giudizio di colpevolezza dell ‘ imputato, valorizzando gli esiti degli accertamenti compiuti dalla P.G. e dal tecnico comunale geometra NOME COGNOME, da cui è emerso che le opere realizzate dall ‘ imputato erano difformi da quelle asseverate nella CRAGIONE_SOCIALE e richiedevano, in ragione della loro consistente entità, il rilascio del permesso di costruire e dell ‘ autorizzazione sismica, insistendo le opere in un territorio a elevato rischio sismico.
Quanto all ‘ elemento soggettivo, lo stesso è stato ritenuto sussistente dal giudice monocratico almeno sotto il profilo della colpa, stante la condotta sicuramente negligente dell ‘ imputato.
In ordine al trattamento sanzionatorio, il buon comportamento processuale di COGNOME, che aveva prestato il consenso all ‘ acquisizione di tutti gli atti di indagine, ha giustificato il riconoscimento delle attenuanti generiche, per cui, stante la continuazione tra le due contravvenzioni contestate, la pena finale è stata fissata in mesi 2 di arresto ed euro 6.000 di ammenda, ossia in misura ben inferiore rispetto al medio edittale del reato più grave (capo 1), punito con la pena dell ‘ arresto fino a due anni e dell ‘ ammenda da 5.164 a 51.645 euro.
Con le pertinenti considerazioni della sentenza di primo grado, l ‘ appellante non si è confrontato, per cui, avuto riguardo alla genericità delle doglianze che erano state sollevate nell’impugnazione, la declaratoria di inammissibilità dell’appello appare immune da censure.
Resta solo da precisare che non può ritenersi meritevole di accoglimento la richiesta di sospensione del procedimento avanzata ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001, non solo per la tardività dell ‘ istanza, presentata con memoria difensiva trasmessa solo cinque giorni prima dell ‘ udienza fissata in sede di legittimità, ma anche e soprattutto perché non sembra esservi affatto piena sovrapponibilità tra l ‘ opera abusiva contestata nel giudizio penale in esame (ovvero ‘ tettoia/veranda di forma rettangolare con strutture metalliche in ferro/acciaio autoportante ‘ ) e quella (ossia ‘ capannone adibito a ricovero mezzi di lavoro ‘ ) descritta nella domanda di permesso in sanatoria depositata l ‘ 8 ottobre 2025 al Comune di Scilla dal geometra NOME COGNOME, tecnico designato dall ‘ imputato.
Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME deve essere pertanto rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell ‘ art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15.10.2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME