Rinuncia al Ricorso: Niente Multa se il Motivo non è Colpa Tua
La rinuncia al ricorso per Cassazione è un atto che può avere conseguenze economiche significative per chi lo compie. Tuttavia, una recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce un principio fondamentale: se l’impugnazione diventa inutile per una causa non imputabile al ricorrente, quest’ultimo non può essere condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria, ma solo delle spese processuali. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine da un’ordinanza del Tribunale del riesame di Roma, che confermava un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. nei confronti di una società operante nel settore ecologico. Il sequestro riguardava le quote societarie e l’intero complesso aziendale, a seguito di presunte violazioni della normativa ambientale contestate all’amministratore di fatto dell’impresa.
Contro tale ordinanza, la società, tramite il suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione, contestando la legittimità della misura cautelare. Tuttavia, prima che la Corte potesse decidere, accadeva un fatto nuovo e decisivo: il Pubblico Ministero, accogliendo un’istanza della difesa, emetteva un decreto di revoca del sequestro preventivo.
A questo punto, venendo meno l’oggetto della contesa, la società presentava una formale dichiarazione di rinuncia al ricorso.
La Decisione della Corte sulla rinuncia al ricorso
La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, presa visione della rinuncia, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La questione centrale, però, non era tanto la declaratoria di inammissibilità, quanto le sue conseguenze economiche per la società ricorrente.
La Corte ha stabilito che la società dovesse essere condannata al pagamento delle sole spese processuali, escludendo esplicitamente il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione si fonda su un’attenta interpretazione della legge e su un consolidato orientamento giurisprudenziale.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della motivazione risiede nel concetto di “sopravvenuta carenza di interesse”. Il ricorso della società è diventato inutile non per un suo errore o per un ripensamento, ma perché l’atto che contestava (il sequestro) era stato rimosso da un provvedimento della stessa autorità inquirente. In altre parole, la ragione per cui si era rivolta alla Cassazione era venuta meno per un evento esterno e favorevole.
La Corte richiama un proprio precedente (Sent. n. 39521/2018) per affermare un principio di equità processuale. L’articolo 616 del codice di procedura penale, anche dopo le modifiche introdotte nel 2017, prevede che la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria (ammenda) sia legata a una responsabilità del ricorrente nella presentazione di un’impugnazione inammissibile.
Quando, come in questo caso, l’inammissibilità deriva da una “causa non imputabile alla parte ricorrente” (la revoca del provvedimento impugnato), non sarebbe giusto penalizzare ulteriormente chi ha rinunciato all’impugnazione. La condanna, pertanto, deve essere limitata al solo rimborso delle spese vive del procedimento giudiziario attivato.
Conclusioni
Questa sentenza rafforza un importante principio di garanzia per chi si trova ad affrontare un procedimento giudiziario. Stabilisce chiaramente che le conseguenze sanzionatorie di un’impugnazione inammissibile devono essere valutate alla luce delle ragioni che hanno portato a tale esito. Se la rinuncia al ricorso è la logica conseguenza di un atto favorevole proveniente dalla controparte processuale (in questo caso, il P.M.), che di fatto risolve la controversia, non vi è spazio per l’applicazione di sanzioni pecuniarie. La decisione sottolinea come il sistema processuale debba bilanciare le esigenze di efficienza con i principi di equità, evitando di penalizzare un soggetto per eventi che non dipendono dalla sua volontà.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
Generalmente, la rinuncia porta a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso e alla condanna del rinunciante al pagamento delle spese processuali. A seconda dei casi, può essere aggiunta anche la condanna al pagamento di una somma a titolo di ammenda.
Se un ricorso diventa inammissibile per una causa non imputabile al ricorrente, si deve pagare una multa?
No. Come chiarito dalla sentenza, se l’inammissibilità deriva da una sopravvenuta carenza di interesse per una causa non imputabile alla parte ricorrente (come la revoca del provvedimento impugnato), quest’ultima può essere condannata solo al pagamento delle spese processuali e non anche al versamento di una sanzione pecuniaria (ammenda).
Perché in questo caso la società ha dovuto pagare solo le spese processuali?
La società ha pagato solo le spese processuali perché la sua rinuncia al ricorso è stata una conseguenza diretta della revoca del sequestro preventivo da parte del Pubblico Ministero. Poiché la ragione dell’inutilità del ricorso non era una sua colpa, la Corte di Cassazione ha escluso l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41648 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41648 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/10/2025
SENTENZA
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, stante sul ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE, avverso l’ordinanza del 14-05-2025 del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; l’intervenuta rinuncia al ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 14 maggio 2025, il Tribunale del riesame di Roma confermava il decreto del 6 febbraio 2025, con cui il G.I.P. del Tribunale di Roma aveva disposto il sequestro preventivo delle quote societarie e del complesso aziendale della società RAGIONE_SOCIALE in relazione a violazioni della normativa ambientale riferibili all ‘ indagato NOME COGNOME, dominus di fatto della predetta impresa.
Avverso l’ordinanza del Tribunale capitolino, la RAGIONE_SOCIALE, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa ha dedotto l’erronea applicazione degli art. 321, comma 1, cod. proc. pen. e 53 del d. lgs. n. 231 del 2001, contestando la legittimità della cautela reale.
Con dichiarazione pervenuta il 24 luglio 2025, la RAGIONE_SOCIALE ha ritualmente rinunciato al ricorso, evidenziando che nelle more, ossia il 9 luglio 2025, è stato emesso dal P.M., a seguito di istanza difensiva, decreto di revoca del sequestro preventivo.
Orbene, alla luce di tale rituale rinuncia, il ricorso proposto nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, scaturendo da ciò la condanna della ricorrente al solo pagamento delle spese processuali, avendo questa Corte precisato (cfr. Sez. 5, n. 39521 del 04/07/2018, Rv. 273882), con orientamento condiviso dal Collegio, che nell’ipotesi di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a discuterlo per una causa non imputabile alla parte ricorrente (ad esempio quando, come avvenuto nel caso di specie, il provvedimento impugnato sia stato nel frattempo revocato), quest’ultima, anche successivamente alla modifica dell’art. 616 cod. proc. pen. operata dall’art. 1, comma 64, della legge 23 giugno 2017, n. 103, può essere condannata solo al pagamento delle spese processuali e non anche al versamento in favore della Cassa per le ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 15/10/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME