Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33781 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33781 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1061/2025
NOME COGNOME COGNOME
CC – 08/07/2025
NOME COGNOME
Relatore –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/03/2025 della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
letta la requisitoria a firma del AVV_NOTAIO COGNOME, che visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
LÕordinanza impugnata è stata pronunziata il 31 marzo 2025 dalla Corte di appello di Bologna, che ha dichiarato inammissibile lÕappello presentato da NOME avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Bologna lÕaveva condannato per il reato di cui agli artt. 56-624 cod. pen.
La Corte di appello ha dichiarato lÕinammissibilitˆ dell’impugnazione per difetto di specificitˆ estrinseca, non essendosi l’appellante in alcun modo confrontato con la motivazione della sentenza di primo grado.
Avverso lÕordinanza della Corte di appello, lÕimputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Sostiene che la Corte di appello non si sarebbe limitata a una verifica dei Çrequisiti di specificitˆ e non genericitˆ dei motivi e delle regioni dell’impugnazioneÈ, ma si sarebbe spinta a effettuare Çvalutazioni concrete, che afferivano al merito delle argomentazioni difensiveÈ, che, se infondate, avrebbero potuto condurre a un rigetto dell’appello, ma non a una dichiarazione di inammissibilitˆ.
Il AVV_NOTAIO generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, atteso che lÕunico motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La Corte di appello, invero, ha correttamente rilevato che il motivo di appello con il quale la difesa aveva contestato il giudizio di responsabilitˆ era privo di specificitˆ estrinseca. LÕappellante, infatti, si era limitato a ribadire Çla non punibilitˆ del fatto, ex art. 49 cod. pen.È, sostenendo che si sarebbe trattato di un tentativo inidoneo, atteso che la condotta dell’imputato, che aveva oltrepassato le casse senza pagare la merce occultata, era stata osservata dal personale addetto alla sicurezza, attraverso l’impianto videosorveglianza. In tal modo, il ricorrente non si era in alcun modo confrontato con la motivazione della sentenza di primo grado, nella parte in cui il Tribunale aveva evidenziato che, per la pacifica giurisprudenza di legittimitˆ, la condotta del ladro che agisce mentre è osservato tramite un impianto di videosorveglianza integra il reato di furto tentato.
L’appellante si era limitato a ribadire pedissequamente la propria tesi, senza indicare i motivi per cui la motivazione del giudice di primo grado non sarebbe stata condivisibile.
Al riguardo, va ricordato che, Çin tema di impugnazioni, è inammissibile, per difetto di specificitˆ del motivo, l’atto di appello con cui il ricorrente si limiti a
contestare un punto della decisione, senza indicare le ragioni, di fatto o di diritto, in base alle quali non sarebbero condivisibili le valutazioni del giudice di primo gradoÈ (Sez. 4, n. 36154 del 12/09/2024, COGNOME, Rv. 287205; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822).
Alla declaratoria di inammissibilitˆ del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dellÕart. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Cos’ deciso, lÕ8 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME