La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato un caso di danneggiamento aggravato commesso all’interno di un istituto penitenziario, fornendo importanti chiarimenti sui limiti del ricorso per cassazione e sulla procedibilità di questo tipo di reato. La vicenda riguarda un detenuto che, per protesta, aveva distrutto arredi della propria cella, beni di proprietà dell’Amministrazione Penitenziaria. La Suprema Corte ha dichiarato il suo ricorso inammissibile, confermando la condanna dei precedenti gradi di giudizio.
I Fatti del Caso: Protesta e Danneggiamento in Cella
L’imputato era stato condannato in primo e secondo grado per il reato di concorso in danneggiamento aggravato e continuato. I fatti risalgono al 5 dicembre 2017, quando, durante un periodo di detenzione, l’uomo aveva partecipato alla distruzione di mobili e altri beni presenti nella sua cella. Tale gesto era stato compiuto come forma di protesta contro l’amministrazione penitenziaria.
Contro la sentenza della Corte d’Appello, che confermava la sua responsabilità penale, il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, sollevando diverse questioni di legittimità e di merito.
I Motivi del Ricorso e la loro Infondatezza
La difesa ha articolato il ricorso su cinque punti principali, tutti respinti dalla Suprema Corte in quanto manifestamente infondati:
- Nullità degli atti per mutamento del giudice: La difesa sosteneva la nullità degli atti istruttori a causa del cambiamento del giudice durante il processo. La Corte ha respinto il motivo per genericità, evidenziando come la rinnovazione dell’istruttoria fosse avvenuta con il consenso delle parti.
- Errata valutazione delle prove: Si contestava la dichiarazione di responsabilità, sostenendo che non si fosse tenuto conto di testimonianze che descrivevano un clima di pericolo creato da altri detenuti.
- Mancanza di prova del concorso: Si lamentava l’assenza di prove sul concorso materiale e sull’elemento soggettivo (l’intenzione) del ricorrente nel commettere il reato.
- Assenza di querela: Secondo la difesa, il reato non poteva essere perseguito per mancanza della querela di parte.
- Mancata applicazione di attenuanti e della tenuità del fatto: Si criticava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
L’analisi della Corte sul Danneggiamento Aggravato
La Cassazione ha chiarito che i motivi relativi alla valutazione delle prove (punti 2 e 3) erano inammissibili perché miravano a una rilettura del merito della vicenda, compito precluso al giudice di legittimità. La Corte Suprema non è un “terzo grado” di giudizio sui fatti, ma valuta solo la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. In questo caso, essendoci una “doppia conforme” (sentenze di primo e secondo grado identiche nella decisione), le motivazioni dei giudici di merito si sono saldate in un unico corpo argomentativo, ritenuto congruo e privo di vizi logici.
le motivazioni della Decisione
Il punto cruciale della decisione riguarda la procedibilità del reato. La Corte ha ribadito che il danneggiamento aggravato di beni “destinati a pubblico servizio” è procedibile d’ufficio. I mobili di una cella, appartenenti al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, rientrano pienamente in questa categoria. Pertanto, non era necessaria alcuna querela da parte dell’ente danneggiato per avviare l’azione penale. Questo chiarisce un aspetto fondamentale per i reati commessi contro il patrimonio dello Stato.
Infine, la Corte ha confermato la correttezza della decisione di non applicare l’art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto). La motivazione risiede nel comportamento “immotivatamente violento” dell’imputato e nei suoi “numerosi ed allarmanti precedenti” penali. Tali elementi, secondo i giudici, non solo giustificavano il diniego delle attenuanti generiche, ma rendevano improponibile anche un proscioglimento per la particolare tenuità dell’offesa.
le conclusioni: Implicazioni della Sentenza
L’ordinanza in esame consolida due principi giuridici di notevole importanza pratica. In primo luogo, stabilisce che danneggiare beni all’interno di un carcere, essendo questi destinati a un servizio pubblico, integra un’ipotesi di danneggiamento aggravato procedibile d’ufficio. In secondo luogo, ribadisce che il ricorso per cassazione non può essere utilizzato come un pretesto per rimettere in discussione l’accertamento dei fatti compiuto nei gradi di merito, a meno che non emergano vizi logici manifesti o violazioni di legge. La decisione serve quindi da monito sull’inammissibilità dei ricorsi che, di fatto, chiedono alla Suprema Corte di trasformarsi in un giudice del fatto.
Quando il reato di danneggiamento è procedibile d’ufficio e non richiede la querela?
Il reato di danneggiamento è procedibile d’ufficio quando sussistono determinate circostanze aggravanti. Nel caso specifico, i beni danneggiati erano di proprietà dell’Amministrazione Penitenziaria e “destinati a pubblico servizio”, una condizione che, ai sensi dell’art. 635 in relazione all’art. 625 del codice penale, rende il reato perseguibile d’ufficio senza necessità di una querela di parte.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare le prove e le testimonianze di un processo?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di riesaminare i fatti o le prove (come le testimonianze), ma di controllare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria. Tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove rende il ricorso inammissibile.
Perché la Corte ha negato la non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La Corte ha ritenuto che il proscioglimento per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) fosse improponibile a causa della gravità del comportamento dell’imputato, definito “immotivatamente violento” e potenzialmente pericoloso, e dei suoi numerosi e allarmanti precedenti penali. Questi elementi sono stati considerati ostativi sia al riconoscimento delle attenuanti generiche sia all’applicazione della causa di non punibilità.