Spaccio di Lieve Entità: Quando Quantità e Varietà delle Sostanze Fanno la Differenza
La qualificazione di un reato legato agli stupefacenti come spaccio lieve entità è un tema cruciale nel diritto penale, poiché comporta una notevole riduzione della pena. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sent. n. 35982/2024) offre un importante chiarimento sui criteri che i giudici devono adottare per valutare tale ipotesi, specialmente in presenza di diverse tipologie e cospicue quantità di droga. Analizziamo la decisione per comprendere quali elementi escludono l’applicazione di questa fattispecie più favorevole.
I Fatti del Caso: Detenzione di un Cospicuo Quantitativo di Stupefacenti
Il caso ha origine dalla condanna di una persona per il reato previsto dall’art. 73 del D.P.R. 309/1990. La condannata era stata trovata in possesso di un totale di 141 grammi di sostanze stupefacenti, suddivisi in marijuana (per un totale di 12 dosi), cocaina (quasi 100 dosi) ed eroina (quasi 340 dosi). La condanna, emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte di Appello, teneva conto anche della recidiva reiterata specifica, un fattore che indica la persistenza nel commettere reati della stessa indole.
L’imputata ha quindi presentato ricorso alla Corte di Cassazione, basando la sua difesa su due motivi principali.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La difesa ha contestato la sentenza di secondo grado per due ragioni:
1. Omessa qualificazione del fatto come lieve: Si sosteneva che la condotta dovesse rientrare nell’ipotesi di spaccio lieve entità (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990), poiché la semplice detenzione, in assenza di prove dirette di cessione a terzi, non poteva giustificare la condanna per la fattispecie ordinaria.
2. Mancata applicazione di una pena sostitutiva: Si lamentava il diniego della possibilità di scontare la pena con una misura alternativa alla detenzione in carcere.
L’Analisi della Cassazione sullo spaccio lieve entità
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi, ritenendo il ricorso infondato. Per quanto riguarda il primo punto, i giudici hanno definito l’argomentazione difensiva come ‘generica’, in quanto non si confrontava adeguatamente con la valutazione globale della condotta compiuta dai giudici di merito.
La Suprema Corte ha sottolineato che la decisione della Corte di Appello era pienamente in linea con i principi stabiliti dalle Sezioni Unite (sentenza Murolo n. 51063/2018). Secondo tale orientamento, per negare la fattispecie lieve non è sufficiente la semplice eterogeneità delle sostanze. Tuttavia, nel caso di specie, a questa si aggiungevano le ‘rilevanti quantità’ detenute: circa 77 grammi di cocaina (340 dosi), 45 grammi di eroina (100 dosi) e 30 grammi di marijuana (12 dosi). Proprio la combinazione di questi due elementi (varietà e quantità) ha portato i giudici a desumere, in modo non irragionevole, la ‘professionalità e non occasionalità della vendita’.
In altre parole, un quantitativo così ingente e diversificato è stato considerato un indicatore forte di un’attività di spaccio ben avviata e non di un episodio isolato o di modesta portata.
La Questione della Pena Sostitutiva
Anche il secondo motivo di ricorso è stato giudicato generico. La Corte ha spiegato che, per negare una pena sostitutiva, il giudice deve motivare la sua decisione correlando gli elementi negativi alla specifica sanzione richiesta. Nel caso concreto, la Corte territoriale, sebbene in modo sintetico, aveva escluso la possibilità di formulare una prognosi favorevole circa l’efficacia rieducativa e risocializzante di una misura alternativa. Questa motivazione, per quanto concisa, è stata ritenuta sufficiente per adempiere all’obbligo di legge.
Le Motivazioni della Decisione
La sentenza ribadisce un principio fondamentale: la valutazione sulla lieve entità del fatto non può essere frammentaria, ma deve derivare da un’analisi complessiva di tutti gli elementi del caso concreto. La Corte non si è limitata a prendere atto della detenzione, ma ha dato peso al significato che la quantità e la diversità delle droghe assumono nel contesto criminale. Questi fattori, letti insieme, hanno dipinto un quadro di attività illecita strutturata, che va oltre la modesta offensività richiesta per l’applicazione del quinto comma dell’art. 73.
Analogamente, per le pene sostitutive, la decisione conferma che il giudice ha il potere discrezionale di negarle se ritiene, sulla base degli elementi a sua disposizione, che il condannato non possa trarne beneficio in termini di reinserimento sociale. L’importante è che tale valutazione negativa sia esplicitata nella motivazione della sentenza.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa pronuncia della Cassazione consolida l’orientamento secondo cui la qualificazione di spaccio lieve entità non è automatica e richiede un esame attento di tutte le circostanze. In particolare, la detenzione di un ‘paniere’ di droghe diverse e in quantità significative costituisce un forte ostacolo al riconoscimento del fatto lieve, perché suggerisce un livello di coinvolgimento nel traffico di stupefacenti superiore a quello occasionale o minore. Per la difesa, ciò significa che non basta appellarsi alla sola mancanza di prove di vendita diretta, ma è necessario contestare nel merito la valutazione complessiva della condotta operata dai giudici.
La detenzione di diversi tipi di droga può essere considerata un fatto di lieve entità?
Non necessariamente. La Corte di Cassazione ha chiarito che, sebbene la sola varietà delle sostanze non escluda automaticamente la lieve entità, quando questa si combina con quantità rilevanti, il giudice può legittimamente desumere una professionalità e non occasionalità della condotta, incompatibili con la fattispecie lieve.
Quali elementi considera il giudice per escludere lo spaccio di lieve entità?
Il giudice compie una valutazione globale che non si limita alla quantità, ma considera anche la varietà delle sostanze, le modalità dell’azione e ogni altro elemento che possa indicare il grado di offensività della condotta. In questo caso, la detenzione di quasi 100 dosi di cocaina, 340 di eroina e 12 di marijuana è stata ritenuta un indicatore di un’attività di spaccio strutturata.
Perché è stata negata la pena sostitutiva alla detenzione?
La Corte ha negato la pena sostitutiva perché ha ritenuto che il giudice di merito avesse adeguatamente motivato, sebbene in modo sintetico, l’impossibilità di formulare una prognosi favorevole sulla rieducazione e risocializzazione della condannata, requisito essenziale per la concessione di tali pene.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 35982 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 35982 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/02/2024
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME, nata a Pescara il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 20/06/2023 della Corte di appello di L’Aquila, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; letta per l’imputata la memoria dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 20 giugno 2023 la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la sentenza in data 22 settembre 2022 del Tribunale di Pescara che aveva condannato NOME COGNOME alle pene di legge per il reato dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto 141 grammi di stupefacente, tra marijuana (12 dosi), cocaina (quasi 100 dosi) ed eroina (quasi 340 dosi), con la recidiva reiterata specifica.
La ricorrente eccepisce con il primo motivo di ricorso il vizio di motivazione per omessa qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e con il secondo la mancata applicazione della sanzione sostitutiva.
Nella memoria difensiva insiste per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è nel complesso infondato.
Il primo motivo, secondo cui la detenzione in sé, in assenza di elementi relativi alla cessione, merita l’applicazione del quinto comma dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, è generico.
Non si confronta affatto con la valutazione globale della condotta compiuta nelle sentenze di merito con riferimento all’eterogeneità e alle notevoli quantità di sostanze detenute, marijuana, eroina e cocaina, da cui non irragionevolmente è stata desunta la professionalità e non occasionalità della vendita. La decisione della Corte di appello che ha motivatamente confermato la condanna del Tribunale è perfettamente in linea con il principio di diritto affermato dalla sentenza a Sezioni Unite Murolo (sent. n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076-01), secondo cui non basta l’eterogeneità delle sostanze a negare la fattispecie lieve. La Corte territoriale ha infatti negato il quinto comma dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, non solo sulla base della varietà delle sostanze detenute, ma anche delle rilevanti quantità, pari a circa 77 grammi di cocaina (340 dosi), 45 grammi di eroina (100 dosi), 30 grammi di marijuana (12 dosi).
Il secondo motivo è del pari generico perché consiste in una prospettazione teorica del diritto all’ammissione alla pena sostitutiva.
Secondo la giurisprudenza, in tema di sostituzione di pene detentive brevi, ai fini della prognosi negativa di cui all’art. 58, legge 24 novembre 1981, n. 689, è necessario che il giudice di merito non si limiti ad indicare il fattore cui abb attribuito valenza ostativa alla sostituzione, ma correli tale elemento al contenuto della specifica sanzione sostitutiva invocata o, comunque, presa in considerazione in sentenza, fornendo adeguata motivazione in ordine alla sua negativa incidenza sull’adempimento delle prescrizioni che ad essa ineriscono (Sez. 6, n. 40433 del 19/09/2023, Diagne, Rv. 285295-01). La Corte territoriale ha assolto l’obbligo motivazionale, perché, sia pure in termini sintetici, ha escluso la possibilità d formulare una prognosi favorevole in termini di efficacia rieducativa e risocializzante in relazione a ciascuna pena sostitutiva richiesta dalla ricorrente.
Il ricorso va pertanto rigettato con condanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali. ·
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 21 febbraio 2024
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