Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36834 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36834 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
1.La Corte d’Appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindi condannato NOME NOME per il reato di cui alli att. 73, comma 1, DPR 309/1990. tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato, deducendo vizio di manifesta illogic di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto che doveva esse alla fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73, V comma, DPR 309/90. Lamenta in motivazione in ordine alla mancata concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche
2. Il ricorso è manifestamente infondato. In ordine alla qualificazione del fatto contestato, la sentenza impugnata, uni pronuncia di primo grado con la quale forma un unico corpo motivazionale, offre una ed esaustiva motivazione, facendo riferimento ai significativi elementi attinenti a di stupefacente nella disponibilità dell’imputato (marjuana da cui potevano ricav dosi medie singole, hashish e cocaina, abilmente nascosti in vari punti della propri sintomatico dello svolgimento di una attività di spaccio su larga scala. Ciò in consi RAGIONE_SOCIALE modalità di occultamento dello stupefacente, della diversità RAGIONE_SOCIALE sostanze det a soddisfare diverse tipologie di richieste, del cospicuo materiale destinato al conf rivelatore della professionalità della attività di spaccio perpetrata, come evidenzia de condanne successive ai fatti per cui si procede. La pronuncia è quindi pienamente dei canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legi richiedono, GLYPH per l’applicazione GLYPH dell’art. 73, comma GLYPH 5, D P R 3 0 9 / 1 9 9 0, di valutare GLYPH tutti gli elementi GLYPH indicati dalla norma, GLYPH sia quelli concernenti GLYPH l’azione (mezzi, modalità e circostanze GLYPH della stessa), sia quelli che attengono GLYPH all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità RAGIONE_SOCIALE sostanze stup cfr.Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016,Rv. 268293;Sez. 6, n. 27809 del 05/03/2013 Rv 6 – 01-; Sez. U – n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 – 01 ). Deve in propo rilevarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, al di là del pe il grado di offensività della condotta di detenzione a fini di spaccio può esse concreto dal dato del principio attivo e del numero RAGIONE_SOCIALE dosi ricavabili e poten diffondere sul mercato (Sez. 4, n. 24509 del 09/05/2018, Rv. 272942 – 01,; Sez. 4 – , Sentenza n. 50257 del 05/10/2023, Scorcia, Rv. 285706 – 01); e che le i ” piccolo spaccio”si caratterizzano proprio per la modesta entità RAGIONE_SOCIALE dosi divulga come provvista per la vendita, che devono essere conteggiabili ” a decine” ( e no caso di specie, a centinaia, anzi migliaia: Sez. 6, n.15642 del 15 aprile 2015, 263068-01). Va inoltre aggiunto che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 40 de dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1 in cui prevede la pena minima edittale nella misura di otto anni di reclusione anziché si è soffermata sulla fattispecie di cui al comma 5 del citato art. 73, sviluppando Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
di certa conducenza ai fini di intere s se e sulla base del diritto vivente in materia. Nell’evid la divaricazione di ben quattro anni venutasi a creare tra il minimo edittale di pen comma 1 dell’art. 73 cit. e il massimo edittale della pena comminata dal comma 5 dello articolo, il Giudice RAGIONE_SOCIALE leggi ha rilevato che «il Costante orientamento della Corte è nel senso che la fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, può ess solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal da e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione».Le consi precedono inducono conclusivamente a confermare che, secondo diritto vivente, l’ipotes di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 risulta qualificata dalla mini penale della condotta e che, al riguardo, il giudice di merito deve procedere ad una complessiva dei parametri indicati dalla citata norma incriminatrice pur potendo, a solo di essi essere ritenuto tale da escludere in modo preponderante che la lesi giuridico protetto sia di «lieve entità». (ex plurimis: Sez. 4, n. 15490 del 22/03/2 in motivazione; Sez. 4, n. 17674 del 09/04/2019, COGNOME, non massimata; Sez. 6, n. 28/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278615-01; Sez. 6, n. 3616 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 275044-01; Sez. 4, n. 4948 del 22/01/2010, COGNOME, Rv. 246649-01). N di specie, gli elementi evidenziati dai giudici di merito sono stati correttamen come escludenti la configurabilità della ipotesi lieve.
Quanto al diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, va rimarcato che c approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente mot giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragi riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della con diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza de (Sez. 4 – n. 32872 del 08/06/2022,Rv.283489-01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/0 Rv. 270986 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 – 01, cf Sez. 3 – n. 1913 del 20/12/2018 Rv. 275509 – 03). A tali principi si è attenu territoriale, rilevando la mancanza di elementi positivi apprezzabili al di incensuratezza, peraltro in considerazione RAGIONE_SOCIALE due condanne successive ai fatti, g
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Segue per legge la condanna del r pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e di una ulteriore somma in favore della c ammende, non emergendo ragioni di esonero.
A
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d processuali e al versamento della somma dì euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Così deciso in Roma, il 23 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Pr d nte