Attenuanti Generiche e Precedenti Penali: la Cassazione fa il punto
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più discrezionali a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione dell’imputato. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio consolidato: i precedenti penali specifici e la mancanza di elementi positivi sono ostacoli insormontabili alla concessione di tale beneficio. Il caso analizzato riguarda un ricorso avverso una condanna per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
I fatti del caso e il ricorso in Cassazione
Un soggetto, già condannato in primo e secondo grado per il reato previsto dall’art. 187, comma 8, del Codice della Strada, proponeva ricorso per cassazione. La difesa lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione su due punti cruciali:
- L’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
- Il diniego delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).
Secondo il ricorrente, i giudici di merito non avevano adeguatamente valutato la possibilità di applicare questi istituti favorevoli.
Il ruolo dei precedenti penali nel diniego delle attenuanti generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una motivazione chiara e in linea con il suo orientamento consolidato. I giudici hanno sottolineato come la concessione delle attenuanti generiche non possa basarsi sulla mera assenza di elementi negativi, come l’incensuratezza, ma richieda la presenza di elementi di segno positivo da valorizzare. Nel caso di specie, questi elementi non solo erano assenti, ma erano presenti fattori decisamente negativi.
Il ricorrente, infatti, risultava gravato da plurimi precedenti penali per reati della stessa indole e in materia di stupefacenti. Inoltre, al momento del fatto, era stato trovato non solo alla guida in stato di alterazione, ma anche in possesso di eroina. Questi elementi, secondo la Corte, giustificano ampiamente e logicamente la decisione dei giudici di merito di negare le attenuanti.
La condotta abituale come ostacolo alla non punibilità
Anche per quanto riguarda l’esclusione dell’art. 131-bis c.p., la motivazione della Corte è stata netta. Tale norma richiede, tra le altre cose, che la condotta non sia abituale. La Corte ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite ‘Tushaj’ (n. 13861/2016), la quale ha chiarito che il comportamento è da considerarsi abituale quando l’autore ha commesso almeno altri due reati oltre a quello per cui si procede. I numerosi precedenti penali del ricorrente integravano pienamente quella ‘serialità di comportamenti’ che la legge considera ostativa all’applicazione dell’istituto della particolare tenuità del fatto.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché basato su motivi infondati. La decisione della Corte d’Appello è stata giudicata corretta e ben motivata. In primo luogo, la ‘serialità’ dei comportamenti del ricorrente, attestata dai suoi precedenti penali, configura una ‘condotta abituale’ che esclude a priori l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). In secondo luogo, il diniego delle attenuanti generiche è stato legittimamente fondato sull’assenza di elementi positivi e sulla presenza di elementi negativi significativi: i precedenti specifici e le circostanze concrete del reato (guida in stato di alterazione e possesso di droga). La giurisprudenza, soprattutto dopo la riforma del 2008, è costante nel ritenere che per la concessione di tale beneficio non basta più la sola incensuratezza, ma sono necessari elementi positivi che nel caso in esame mancavano del tutto.
Conclusioni
L’ordinanza in commento ribadisce con forza che il passato criminale di un imputato ha un peso determinante nella valutazione giudiziale. I precedenti penali, specialmente se specifici e ripetuti, non solo possono precludere l’accesso a benefici come la non punibilità per tenuità del fatto, ma costituiscono anche un valido motivo per negare le attenuanti generiche. La decisione sottolinea che la valutazione del giudice deve basarsi su elementi concreti e positivi, e non su una mera assenza di negatività. Per gli operatori del diritto, questa pronuncia è un’ulteriore conferma della necessità di dimostrare attivamente la presenza di circostanze meritevoli di una mitigazione della pena, non potendo fare affidamento su un’applicazione automatica delle attenuanti.
Quando un comportamento viene considerato ‘abituale’ ai fini dell’esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite citata nella decisione, il comportamento è abituale quando l’autore ha commesso almeno altri due reati oltre a quello per cui si sta procedendo, dimostrando una serialità di condotte penalmente rilevanti.
È sufficiente l’assenza di elementi positivi per negare le attenuanti generiche?
Sì, la Corte di Cassazione conferma che il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con la semplice assenza di elementi o circostanze di segno positivo da valorizzare, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis del 2008.
Quali elementi ha considerato la Corte per confermare il diniego delle attenuanti generiche in questo caso?
La Corte ha confermato il diniego sulla base di specifici elementi negativi: i plurimi precedenti penali specifici dell’imputato (per reati della stessa indole e in materia di stupefacenti) e le circostanze del fatto, ovvero essere stato colto alla guida in stato di alterazione e in possesso di eroina.