Spaccio in Carcere: Perché la Cassazione Nega l’Ipotesi Lieve
L’ordinanza in commento affronta un tema di grande rilevanza nel diritto penale: la configurabilità dell’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti in caso di spaccio in carcere. La Corte di Cassazione, con una decisione netta, chiarisce che la cessione di stupefacenti all’interno di un istituto penitenziario assume una connotazione di particolare gravità che, di norma, esclude l’applicazione del trattamento sanzionatorio più mite, anche a fronte di quantitativi modesti.
Il Contesto del Ricorso: La Richiesta di Derubricazione
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per cessione di sostanze stupefacenti. La linea difensiva si basava principalmente sulla richiesta di derubricare il reato nella cosiddetta ‘ipotesi lieve’.
La difesa sosteneva che la scarsa qualità della sostanza e i modesti quantitativi ceduti fossero elementi sufficienti a giustificare un inquadramento più favorevole del fatto. L’obiettivo era ottenere una riduzione della pena, facendo leva su un’interpretazione che valorizzava esclusivamente gli aspetti quantitativi e qualitativi dello stupefacente.
L’Analisi della Corte: Spaccio in Carcere e Gravità del Fatto
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo del tutto infondate le argomentazioni della difesa. I giudici di legittimità hanno ribadito un principio fondamentale: la valutazione per il riconoscimento dell’ipotesi lieve non può essere frammentaria, ma deve essere ‘complessiva’.
La Valutazione Complessiva del Reato
Secondo la Cassazione, non basta guardare alla quantità di droga. È necessario analizzare l’intero contesto dell’azione criminale. Nel caso di specie, un elemento assume un peso decisivo: il luogo in cui avvenivano le cessioni. Il fatto che lo spaccio in carcere si svolgesse all’interno di un istituto penitenziario è stato considerato una circostanza di per sé dimostrativa di una ‘apprezzabile offensività e capacità criminale’.
Il Principio Affermato dalla Cassazione sullo Spaccio in Carcere
L’ordinanza sottolinea come la violazione delle regole di un ambiente già restrittivo come quello carcerario, finalizzato alla rieducazione, denoti una spiccata pericolosità sociale del soggetto. Questo contesto qualifica la condotta in termini di maggiore gravità, neutralizzando la potenziale rilevanza di elementi quali la modesta entità della sostanza ceduta.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sulla necessità di una valutazione globale della condotta. I giudici di merito avevano correttamente escluso la sussistenza dei presupposti per la derubricazione, con una motivazione ritenuta immune da censure. La Cassazione evidenzia che la doglianza difensiva, incentrata solo su qualità e quantità, è infondata poiché ignora elementi ulteriori e decisivi. Il luogo del reato, l’istituto carcerario, non è un dettaglio secondario, ma una circostanza che qualifica la condotta, rivelando una particolare capacità a delinquere e un’offensività intrinseca che impedisce di considerare il fatto come ‘lieve’. La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile discende direttamente da questa analisi, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Conclusioni
In conclusione, questa pronuncia della Cassazione consolida un orientamento rigoroso in materia di spaccio in carcere. Stabilisce che il contesto penitenziario è un fattore aggravante ‘di fatto’ che prevale su altri indicatori potenzialmente favorevoli all’imputato, come la quantità minima di stupefacente. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, il messaggio è chiaro: la cessione di droga all’interno delle mura carcerarie è un reato che, per sua natura, difficilmente potrà beneficiare di un trattamento sanzionatorio attenuato, data l’intrinseca gravità che la Suprema Corte gli attribuisce.
È possibile ottenere l’ipotesi lieve per spaccio se la quantità di droga è minima?
Non necessariamente. Secondo la Corte, la valutazione deve essere complessiva e considerare tutte le circostanze del fatto, non solo gli aspetti quantitativi e qualitativi della sostanza.
Perché lo spaccio in carcere è considerato particolarmente grave?
Perché, secondo la sentenza, il fatto che le cessioni avvengano all’interno di un istituto carcerario è una circostanza che di per sé dimostra una notevole offensività e capacità criminale dell’autore del reato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta il rigetto del ricorso senza un esame del merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44320 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44320 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
ritenuto che i giudici di merito, con motivazione immune da censure in questa sede, hanno concordemente escluso la sussistenza dei presupposti per la derubricazione del reato nell’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
rilevato che è del tutto infondata la doglianza sollevata dalla difesa e volta a sottolineare la scarsa qualità dello stupefacente e i modesti quantitativi ceduti, posto che la valutazione deve essere complessiva e ben possono valorizzarsi elementi ulteriori quali, nel caso di specie, il fatto che le cessioni avvenivano all’interno di un istituto carcerario, circostanza ritenuta di per sé dimostrativa di una apprezzabile offensività e capacità criminale;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna deN ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente