Ricorso inammissibile: quando i motivi generici non bastano in Cassazione
L’ordinanza n. 44319/2023 della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: per contestare una sentenza, non è sufficiente una critica generica. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di motivi d’appello che non si confrontano specificamente con le ragioni della decisione impugnata. Questo caso offre uno spunto chiaro su come devono essere strutturate le impugnazioni per evitare una declaratoria di inammissibilità e la conseguente condanna alle spese.
I fatti del processo
Un imputato, a seguito di una condanna in Corte d’Appello, ha presentato ricorso per Cassazione. Le sue doglianze si concentravano esclusivamente sul trattamento sanzionatorio ricevuto. In particolare, il ricorrente contestava la commisurazione della pena, la mancata concessione delle attenuanti generiche e il riconoscimento della recidiva. L’obiettivo era ottenere una revisione della pena, ritenuta eccessivamente aspra.
Analisi di un ricorso inammissibile
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede nella valutazione della qualità dei motivi presentati dal ricorrente. La Corte ha osservato che le contestazioni erano formulate in modo del tutto generico. Il ricorrente si era limitato a enunciare principi generali in materia di pena e circostanze attenuanti, senza però entrare nel dettaglio delle motivazioni espresse dalla Corte d’Appello di Bari. Mancava, in sostanza, un confronto critico e puntuale con la sentenza impugnata, che invece aveva fornito una spiegazione dettagliata delle ragioni che avevano portato a quella specifica determinazione della pena.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale ha ritenuto che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile. I giudici hanno sottolineato che la valutazione sulla commisurazione della pena, sulla concessione o negazione delle attenuanti e sul giudizio di recidiva costituisce un ‘giudizio di merito’. Tale giudizio, se logicamente e adeguatamente motivato dal giudice dei gradi inferiori, è ‘insindacabile’ in sede di legittimità. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma solo verificare la correttezza giuridica e la logicità del suo ragionamento. Poiché i motivi del ricorso erano astratti e non attaccavano le specifiche argomentazioni della sentenza d’appello, l’impugnazione è stata giudicata priva dei requisiti minimi per poter essere esaminata.
Le conclusioni
Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: un’impugnazione efficace deve essere specifica, dettagliata e deve ‘dialogare’ con la sentenza che contesta. Limitarsi a esprimere un dissenso generico equivale a presentare un ricorso destinato al fallimento, con l’ulteriore aggravio di costi per il proponente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici. L’imputato ha contestato la pena senza confrontarsi specificamente con le ragioni dettagliate fornite dalla Corte d’Appello nella sua decisione.
Cosa accade quando un ricorso penale in Cassazione è dichiarato inammissibile?
In base a questa ordinanza, quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
La Corte di Cassazione può modificare l’entità di una pena decisa da un tribunale inferiore?
Generalmente no. La Corte ha ribadito che la determinazione della pena è un ‘giudizio di merito’. Se la decisione del giudice inferiore è correttamente motivata, essa è ‘insindacabile’ (cioè non riesaminabile) in sede di Cassazione, la quale si limita a un controllo di legittimità e logicità della motivazione.