Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 48521 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 48521 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi, riportandosi alla memoria depositata.
In difesa di NOME è presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di Roma in sostituzione dell’avvocato COGNOME NOME. Il difensore deposita nomina
ex art. 102 c.p.p., si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
In difesa di COGNOME NOME è altresì presente l’avvocato NOME del foro di Roma in sostituzione dell’avvocato COGNOME NOME. Il difensore deposita nomina ex art. 102 c.p.p. illustra i motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
E’ presente infine l’avvocato COGNOME NOME del foro di Roma, in sostituzione dell’avvocato COGNOME NOME, per COGNOME NOME nonché dell’avvocato COGNOME NOMEper COGNOME NOME. Il difensore deposita nomine ex art. 102 c.p.p.si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21.7.2022, la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio nei confronti di alcuni imputati, prosciolto altri e, per il resto, confermato le condanne irrogate dal primo giudice in relazione a reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio meglio descritti in rubrica.
1.1. In particolare, per quanto concerne i sottoindicati imputati, i quali hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, la Corte territoriale ha così statuito:
COGNOME NOME: “riconosciute circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, ridetermina la pena inflitta a COGNOME NOME per i reati ascritti in anni 2 e mesi 8 di reclusione ed C 8000,00 di multa e revoca le pene accessorie applicate nei confronti del predetto imputato”; conferma della condanna per i reati ascritti ai capi 70, 73, 74 e 76 della rubrica;
NOME: conferma della condanna per i reati ascritti ai capi 31, 58, 60 e 63 della rubrica;
COGNOME NOME: “dichiara non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME per il reato ascritto al capo 52) perché estinto per intervenuta prescrizione e ridetermina la pena inflitta al predetto imputato per i residui reati in mesi 7 di reclusione ed C 1000 di multa”; conferma della condanna per i restanti reati ascritti ai capi 45 e 47 della rubrica;
COGNOME NOME: conferma della condanna per il reato ascritto al capo 88 della rubrica, riqualificato nell’ipotesi dì cui al comma 5 dell’art. 7 d.P.R. 309/90;
COGNOME NOME: conferma della condanna per il reato ascritto al capo 94 della rubrica;
NOME: conferma della condanna per i reati ascritti ai capi 110 (riqualificato nell’ipotesi del comma 5 dell’art. 73 cit e 111-bis della rubrica;
COGNOME NOME: su concordato delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., riconosciuta la continuazione con il reato giudicato con sentenza 16.12.2016 del Tribunale di Cosenza, ridetermina la pena complessivamente inflitta “in anni 2 e mesi 3 di reclusione”, in relazione ai reati ascritti ai capi 142, 143 e 143-bis della rubrica;
COGNOME NOME: conferma della condanna per il reato ascritto al capo 171 della rubrica.
1.2. Come si evince dalle sentenze di merito, il processo in esame (c.d. “Mater”) riguarda una serie di condotte delittuose contestate agli imputati (tra cui gli odierni ricorrenti), talora in concorso con altri imputati ovvero con soggett giudicati separatamente, in relazione a furti perpetrati in luoghi pubblici o privati cessioni di sostanze stupefacenti di vario tipo, usura, estorsione, favoreggiamento reale.
Il procedimento ha preso le mosse dalle dichiarazioni rese dalla madre di NOME, la quale, dopo l’arresto del figlio – trovato in possesso di sostanze stupefacenti – rivelava che lo stesso da tempo era coinvolto in uno smercio di sostanze stupefacenti gestito da alcune persone che lo avevano più volte minacciato.
Dagli accertamenti svolti in sede di indagine dai militari operanti, anche a mezzo di servizi di intercettazione, osservazione e pedinamento, emergevano diversi soggetti coinvolti in un vasto giro di spaccio di sostanze stupefacenti di vario tipo e nella perpetrazione di numerosi reati contro il patrimonio, che trovavano riscontro anche nelle dichiarazioni rese dai collaboratori COGNOME NOME e COGNOME NOME (il quale iniziava a collaborare nel corso della celebrazione del processo). Gli inquirenti, inoltre, identificavano con certezza le voci attribuite ag imputati i quali, nel corso delle conversazioni, venivano chiamati o indicati per nome. L’esatta identificazione delle voci degli interlocutori è stata spesso confermata dalle sommarie informazioni rese dai “clienti”, i quali ammettevano di aver dialogato con i soggetti identificati prima dell’acquisto della sostanza stupefacente. I giudici di merito hanno anche osservato come le intercettazioni, protrattesi per mesi, abbiano consentito ai militari in ascolto di acquisire dimestichezza nel riconoscimento delle voci degli interlocutori, anche perché gli stessi, durante le conversazioni, utilizzavano i loro nomi di battesimo e a volte anche i loro cognomi.
Appare opportuno, a questo punto, sintetizzare nel presente paragrafo i soli fatti che hanno formato oggetto dei motivi di censura che saranno più avanti specificati.
2.1. COGNOME NOME.
Capo 76: delitto di tentata estorsione, per avere l’imputato (in concorso con NOME COGNOME, il quale ha patteggiato la pena), minacciato e percosso violentemente un soggetto non identificato, al fine di farsi restituire un quantitativo di sostanza stupefacente di tipo imprecisato, in precedenza consegnato alla vittima o, in alternativa, per farsi versare una somma di denaro
corrispondente al valore della sostanza stupefacente. Evento non verificatosi a causa della resistenza opposta dalla vittima.
I giudici di merito hanno ritenuto che non fosse dimostrata la (presupposta) cessione di droga di cui al capo 75, in quanto la “roba” la cui restituzione era violentemente pretesa dal COGNOME si sostanziava in merce rubata e non in sostanza stupefacente. La configurabilità del delitto è stata però confermata, risultando il fatto immutato nei suoi elementi costitutivi. È stata esclusa l’ipotesi dell’esercizi arbitrario delle proprie ragioni, atteso che COGNOME non aveva agito a tutela di un proprio diritto e, comunque, l’uso della violenza era stato talmente eccessivo da trasmodare nel delitto estorsivo.
2.2. COGNOME NOME (in concorso con altri soggetti).
Capo 45: cessione, in diverse occasioni, di sostanza stupefacente (marijuana e hashish) a COGNOME NOME, dietro corrispettivo di dieci euro per ciascuna cessione.
Capo 47: cessione, in diverse occasioni, di sostanza stupefacente (marijuana e hashish) a COGNOME NOME, dietro corrispettivo di dieci euro per ciascuna cessione.
2.3. COGNOME NOME.
Capo 88: cessione, in diverse occasioni, di sostanza stupefacente (cocaina) a COGNOME NOME (5 grammi per ciascuna cessione, al prezzo di euro 75,00 al grammo).
2.4. COGNOME NOME.
Capo 94: vendita, in diverse occasioni, a COGNOME NOME di quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di 100 grammi ogni volta.
2.5. NOME.
Capo 110: vendita a NOME di tre panetti di sostanza stupefacente del tipo marijuana al prezzo di euro 1.050.
Capo 111-bis: cessione a COGNOME NOME di 5 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana al prezzo di 30/35 euro.
2.6. COGNOME NOME.
Capo 171: vendita a COGNOME NOME, in almeno cinque o sei occasioni, di un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente del tipo cocaina al prezzo di 20 euro circa per ciascuna occasione.
NOME COGNOME deduce violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla condanna relativa al capo 76 dell’imputazione (tentata estorsione), eccependo che la Corte territoriale ha errato nell’escludere che la condotta del ricorrente sia sussumibile in quella del soggetto responsabile del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. COGNOME non ha mai dichiarato di aver
tentato di recuperare la refurtiva per conto terzi, né ciò risulta dimostrato dall intercettazioni.
NOME COGNOME lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90, nonché del disposto di cui all’art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen. e artt. 163 e 175 cod. pen.
Deduce di aver collaborato con la giustizia nel presente procedimento, rendendo dichiarazioni auto ed etero accusatorie giudicate attendibili dai giudicanti, i quali tuttavia hanno ingiustamente negato l’applicazione della speciale attenuante di cui al comma 7 dell’art. 73 cit., ritenendo tali dichiarazioni prive di riscontri o meramente rafforzative del quadro probatorio, diversamente da quanto risultante dalla sentenza di primo grado.
Lamenta il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen., per la quale non serve la specifica contestazione del delitto associativo mafioso o dell’aggravante di cui allo stesso art. 416-bis.1 cod. pen. Nella specie, emerge comunque un contesto associativo di criminalità organizzata.
Lamenta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, a fronte di una condanna nella misura di sei mesi di reclusione e 900 euro di multa, con totale mancanza di motivazione al riguardo.
5. NOME COGNOME lamenta quanto segue.
Quanto al capo 45), eccepisce la nullità della sentenza per vizio di motivazione in riferimento alla testimonianza di COGNOME NOME, il quale non ha mai riferito le circostanze riportate nella sentenza impugnata: non ha mai detto di aver fatto riferimento al COGNOME per l’acquisto dello stupefacente, chiarendo che l’imputato si era limitato ad indicare al teste alcuni soggetti della zona conosciuti come venditori di droga, senza alcun contributo di intermediazione. Il teste, inoltre, ha solo riferito che l’imputato era “una persona conosciuta nel quartiere”, ma non ha mai detto che questi fosse conosciuto nel quartiere come spacciatore.
II) Quanto al capo 47), eccepisce la nullità della sentenza per vizio di motivazione in riferimento alla testimonianza di COGNOME NOME, la quale ha reso dichiarazioni palesemente inattendibili da un punto di vista oggettivo. La teste, infatti, prima ha riferito di non aver mai acquistato droga dall’imputato, per poi, su sollecitazione del PM, ammettere tale circostanza; prima ha detto non di non aver mai avuto il numero di telefono del COGNOME, poi ha riferito di aver provato a chiamarlo sul telefonino.
NOME COGNOME lamenta quanto segue.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo 88) della rubrica (plurime cessioni di cocaina a COGNOME NOME, pari a 5 grammi ciascuna, ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, nei mesi di aprile e maggio 2015).
Deduce la mancanza di un riscontro estrinseco alle dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato COGNOME NOME; mentre la captazione del 30.5.2015 (incontro fra COGNOME e COGNOME) non fornisce alcun indizio specifico a carico del ricorrente. Inoltre, l’esistenza di un rapporto confidenziale tra la COGNOME (all’epoca fidanzata del COGNOME, alla quale costui aveva consegnato 350 euro per il debito nei confronti del ricorrente) ed il soggetto creditore non dimostra che si trattasse proprio del COGNOME (cugino e all’epoca convivente della COGNOME). Né si comprende per quale motivo la COGNOME ed il COGNOME, che all’epoca convivevano nella stessa casa, avrebbero dovuto incontrarsi all’esterno dell’abitazione per la consegna del denaro.
NOME COGNOME – con riferimento all’accusa di aver ceduto, in più occasioni, a COGNOME NOME, nel corso del 2015, sostanza stupefacente del tipo hashish, ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (capo 94) – lamenta quanto segue.
Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità della testimonianza di COGNOME NOME, nonostante la stessa non abbia mai assistito ad alcuna cessione di stupefacente ad opera dell’COGNOME.
II) Vizio di motivazione in ordine all’utilizzo della testimonianza de relato di COGNOME NOME quale elemento dì riscontro della testimonianza di COGNOME NOMENOME mancanza di motivazione in ordine alla deposizione di COGNOME NOME.
Deduce che la Corte territoriale ha valorizzato la testimonianza de relato del COGNOME, quale elemento di riscontro alla testimonianza della COGNOME, senza spendere un solo rigo di motivazione in ordine a quanto riferito da NOME, il quale non ha confermato il narrato della COGNOME e del COGNOME.
III) Vizio di motivazione in ordine all’utilizzabilità di screenshot di Facebook a sostegno della deposizione del COGNOME, quale prova documentale ex art. 234 cod. proc. pen.
Eccepisce che non vi è prova che i profili Facebook di cui alla messaggistica acquisita siano riconducibili agli imputati COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, non essendo stata disposta alcuna perizia al riguardo.
NOME COGNOME – in relazione ai reati di cui ai capi 110) e 111 bis) dell’imputazione (cessioni di stupefacente del tipo marijuana fra febbraio e settembre 2015) – lamenta vizio di motivazione in ordine all’interpretazione della intercettazione n. 1541 del 10.10.2015 ed in ordine
all’utilizzazione delle dichiarazioni degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria abbiano riconosciuto la voce dell’imputato, ai fini della identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate.
NOME COGNOME ha proposto, personalmente, ricorso per cassazione, “con riserva di indicare i motivi”.
NOME COGNOME – in relazione alla condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (capo 171) – lamenta quanto segue.
Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità del teste COGNOME, il quale non ha ricordato nulla in dibattimento, salvo confermare dichiarazioni precedentemente rese in sede di indagini.
II) Vizio di motivazione quanto alle dichiarazioni del COGNOME e mancata valutazione delle dichiarazioni di COGNOME NOME, il quale aveva specificato che nel 2015 il COGNOME non aveva nulla a che fare con episodi di cessione di sostanze stupefacenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I proposti ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, per le considerazioni che seguono.
2. Il ricorso di NOME COGNOME.
2.1. L’unico motivo dedotto – con cui, in relazione alla condanna relativa al capo 76) dell’imputazione (tentata estorsione), si eccepisce che l’imputato non avrebbe mai dichiarato di aver tentato di recuperare la refurtiva per conto terzi, né ciò sarebbe dimostrato dalle intercettazioni – è manifestamente infondato, oltre che aspecifico, in quanto non si confronta con le argomentazioni delle sentenze di merito, le quali hanno, invece, diversamente e adeguatamente motivato sul punto.
2.1.1. In particolare, e contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, dalla sentenza di primo grado si evince che fu lo stesso COGNOME a dichiarare, in sede di interrogatorio, che il “pestaggio” registrato dalle intercettazioni era stato motivato dalla necessità di recuperare, per conto terzi, la refurtiva proveniente da un furto in una abitazione “vietata”; il COGNOME, asseritamente su incarico delle vittime del furto, intendeva recuperare la merce rubata, pretendendo di trattenerne una parte a titolo di regalo.
Sulla base di tale versione dei fatti, i giudici di merito hanno plausibilmente motivato nel senso che il COGNOME non aveva agito a tutela di un proprio diritto, né
risultava provato che avesse agito su mandato di altri, e hanno riscontrato l’evidente eccessività della violenza adottata dal medesimo, estrinsecatasi con una forza intimidatoria che andava oltre ogni ragionevole intento di far valere un (presunto) diritto.
2.1.2. Nel caso concreto, quindi, è stato legittimamente ritenuto configurabile il delitto di (tentata) estorsione, piuttosto che quello di eserciz arbitrario delle proprie ragioni, in ragione, essenzialmente, del dolo caratterizzante la condotta accertata, essendo stato escluso che il COGNOME avesse agito per il conseguimento di un profitto, nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che avrebbe potuto formare oggetto di azione giudiziaria (dolo tipico del delitto di ragion fattasi); è stato, invece, essenzialmente affermato che l’imputato aveva agito per il perseguimento di un profitto, nella piena consapevolezza della sua ingiustizia (dolo tipico del delitto di estorsione). In tal modo, è sta motivatamente esclusa l’ipotesi del concorso del prevenuto nel reato di ragion fattasi, la quale, pur in astratto ammissibile, presuppone pur sempre che il concorrente nel diritto altrui si limiti ad offrire un contributo alla pretesa creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027 – 03), condizione che non è stata concretamente ravvisata nel caso di specie. In tal senso, la decisione appare in linea con l’insegnamento delle citate Sezioni Unite Filardo, secondo cui il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all’elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027 – 02). 3. Il ricorso di NOME COGNOME. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.1. Il primo motivo – con cui si lamenta il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90 – è manifestamente infondato.
3.1.1. La Corte territoriale ha motivatamente negato l’invocata attenuante, affermando che le dichiarazioni confessorie rese dal COGNOME non integrano una collaborazione “attuosa”, non essendo idonee ad interrompere la catena delittuosa in atto e/o a colpire i mezzi di produzione delle attività criminali, quanto intervenute nel corso del processo di primo grado, solo rafforzando il quadro probatorio già esistente. Tale valutazione – non illogica e quindi insindacabile in questa sede – è conforme al costante insegnamento della Corte regolatrice, secondo cui, in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, ai
fini del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 73, comma settimo, del d.P.R. n. 309 del 1990, non è sufficiente la mera indicazione del nominativo di qualche complice, ma è necessario che la collaborazione prestata porti alla sottrazione di risorse rilevanti ed eviti la commissione di ulteriori attivi delittuose (cfr. Sez. 3, n. 21624 del 15/04/2015, Rv. 263822 – 01).
3.2. Il secondo motivo – con cui si deduce l’erronea applicazione del disposto di cui all’art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen. – è manifestamente infondato.
3.2.1. Anche in questo caso la sentenza impugnata ha congruamente argomentato in merito al diniego di tale attenuante, osservando che la stessa opera per i delitti previsti dall’art. 416-bis cod. pen. e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso, presupposti che nel caso non sono stati ritenuti sussistenti e che non possono essere rimessi in discussione in questa sede. Peraltro, la doglianza è stata prospettata anche in maniera generica sotto il profilo estrinseco, non avendo il ricorrente allegato alcuna specifica argomentazione, in fatto o in diritto, volta a evidenziare il vizi in cui sarebbe incorsa, sul punto, la sentenza impugnata.
3.3. Per quanto concerne il motivo in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, si deve osservare che lo stesso era già stato prospettato in maniera generica in sede di appello, per cui esso, in quanto già inammissibile in quella sede, non può essere riproposto ed esaminato nella presente sede di legittimità. Difatti, l’inammissibilità dell’appello per difetto specificità dei motivi rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondament della decisione impugnata è rilevabile anche nel giudizio di cassazione, a norma dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017, Rv. 270799 – 01).
4. Il ricorso di NOME COGNOME.
4.1. Il primo motivo – con cui, quanto al capo 45), si eccepisce vizio di motivazione in riferimento alla testimonianza di COGNOME NOME – prospetta inammissibili censure di merito, pretendendo di ottenere una “rilettura” della testimonianza in questione ai fini di una diversa ricostruzione dei fatti, operazione pacificamente non consentita in sede di legittimità. Il tutto senza neanche confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata, peccando in tal senso anche di aspecificità.
4.1.1. La Corte territoriale (conformemente al primo giudice) ha congruamente e logicamente motivato in punto di responsabilità del ricorrente per il reato di cui al capo 45), evidenziando l’attendibilità e la precisione de
narrato del teste COGNOME, il quale aveva riferito che per acquistare marijuana e hashish egli si rivolgeva proprio al COGNOME, il quale in INDIRIZZO, dove lo incontrava, lo “raccomandava” da COGNOME e dal COGNOME, i quali materialmente provvedevano a consegnare la sostanza stupefacente, previa consegna del prezzo di dieci euro al pezzo. Secondo quanto ricostruito, quindi, COGNOME era colui che poneva in contatto l’acquirente con coloro che detenevano materialmente lo stupefacente, e ciò era accaduto in più occasioni. I rapporti tra COGNOME e COGNOME sono stati confermati dalle intercettazioni, a conferma del contributo agevolatore offerto dal prevenuto nello spaccio di stupefacenti materialmente eseguito dai soggetti indicati.
4.2. Il secondo motivo – con cui, quanto al capo 47), si eccepisce vizio di motivazione in riferimento alla testimonianza di COGNOME NOME – è inammissibile per le stesse ragioni indicate nell’esame del precedente motivo.
4.2.1. La Corte territoriale (conformemente al primo giudice) ha congruamente e logicamente motivato in punto di responsabilità del ricorrente per il reato di cui al capo 47), osservando come l’iniziale reticenza della teste COGNOME nel corso della deposizione dibattimentale, sia successivamente venuta meno, in seguito a contestazione da parte del PM, per cui la stessa aveva riferito, in maniera attendibile, di aver acquistato sostanza stupefacente per conto del marito che ne faceva uso, tra la primavera del 2015 e gennaio 2016, con cadenza settimanale, pagando dieci euro al pezzo, rivolgendosi al COGNOME il quale, come riferito anche dal teste COGNOME, si trovava nel quartiere Spirito Santo. Tali dichiarazioni sono state plausibilmente ritenute credibili dai giudici di merito, i quali ne hanno evidenziato la precisione, la coerenza e la costanza, nonché la genuinità, stante la riscontrata assenza di ragioni di astio o di risentimento da parte della teste nei confronti del COGNOME, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile nella presente sede di legittimità.
5. Il ricorso di NOME COGNOME.
5.1. L’unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo 88) della rubrica (plurime cessioni di cocaina a COGNOME NOME, pari a 5 grammi ciascuna, ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, nei mesi di aprile e maggio 2015). Tale doglianza prospetta, essenzialmente, non consentite censure di merito, deducendo la mancanza di un riscontro estrinseco alle dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato COGNOME NOME e contestando la significatività probatoria della captazione del 30.5.2015 (incontro fra COGNOME e COGNOME).
5.1.1. Tuttavia, il ricorrente non si confronta con le specifiche e logiche argomentazioni della sentenza impugnata e di quella di primo grado, che ha
riscontrato il contenuto delle dichiarazioni – ritenute precise e analitiche – fornit dal COGNOME, corroborato da un quadro probatorio reputato convergente ed esaustivo, idoneo a ricondurre al COGNOME la condotta ascritta al capo 88) dell’imputazione.
Infatti, la versione fornita dal COGNOME – secondo cui il COGNOME, con cadenza quasi settimanale, lo riforniva di droga che avrebbe poi dovuto vendere, fino a che i rapporti fra i due si erano incrinati per via del mancato pagamento della somma dovuta dal COGNOME per l’ultima consegna di droga – è stata ritenuta logicamente riscontrata: a) dalle dichiarazioni rese dal teste di p.g. COGNOME, il quale aveva riconosciuto la voce del COGNOME nel corso delle intercettazioni e lo aveva individuato, grazie alle conversazioni intercettate, come l’uomo che viveva nelle “baracche”, all’epoca sottoposto alla misura della sorveglianza speciale. Erano stati intercettati alcuni colloqui tra il COGNOME e la sua precedente fidanzata COGNOME NOME, e tra quest’ultima e un uomo che era poi stato identificato proprio nel COGNOME; b) dalle dichiarazioni rese dalla teste COGNOME, la quale aveva ammesso di aver consegnato a un ragazzo (COGNOME), nei pressi delle “baracche”, una somma di denaro pari a 300 euro per estinguere un debito che il NOME (COGNOME) aveva nei confronti di quest’ultimo, logicamente ricondotto alla persona del COGNOME; c) dal tenore della conversazione intercettata il 30.6.2015 tra la COGNOME ed il COGNOME, durante la quale la prima invitava il secondo a recarsi ad un bar per la consegna del denaro per conto del COGNOME.
6. Il ricorso di NOME COGNOME.
6.1. Il primo motivo – con cui si deduce l’inattendibilità della testimonianza di COGNOME NOME – è inammissibile. La doglianza pretende di contestare la valutazione della testimonianza in questione, per come ricostruita dai giudici di merito, asserendo che la donna non avrebbe mai assistito ad alcuna cessione di stupefacente ad opera dell’COGNOME.
6.1.1. Ciò risulta smentito dalla esauriente e logica motivazione della sentenza impugnata., con cui il ricorrente neanche si confronta. La Corte territoriale, conformemente a quanto ritenuto dal primo giudice, ha congruamente spiegato che la teste aveva riferito di aver assistito allo spaccio di droga che NOME (all’epoca suo NOME) effettuava, consegnando bustine di plastica contenenti sostanza “marroncina”. In seguito a contestazione, la teste aveva confermato che nel 2015 aveva accompagnato più volte NOME a comprare la droga in INDIRIZZO, dove il NOME acquistava la droga da un soggetto chiamato “NOME“, che la teste, nel corso di una ricognizione fotografica, identificava proprio nell’COGNOME. Tale riconoscimento fotografico, come si legge nella sentenza impugnata, è stato reiterato in dibattimento, e la teste, visionato
nuovamente l’album contenente 20 foto, ha riconosciuto con certezza il venditore di droga nella fotografia n. 2 corrispondente a quella dell’imputato.
La testimonianza della COGNOME è stata riscontrata – si legge in sentenza dalle dichiarazioni rese dal COGNOME, il quale riferiva di aver maturato un debito ne confronti di COGNOME NOME NOME il pagamento di circa 100 grammi di hashish, aggiungendo che il suo creditore aveva acquistato lo stupefacente da COGNOME NOME, il quale, a sua volta, aveva fatto rifornimento da COGNOME NOME, il quale – per tramite del NOME e dell’COGNOME – lo intimava di restituire la somma dovuta.
6.2. Il secondo motivo contesta l’utilizzo della testimonianza de relato di COGNOME NOME quale elemento di riscontro della testimonianza di COGNOME NOME, asserendo che non si sarebbe tenuto conto della diversa e contrastante deposizione resa da COGNOME NOME.
6.2.1. Il rilievo è manifestamente infondato, visto che dalla mera lettura della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha preso atto del contrasto sussistente fra la deposizione del COGNOME e quella del COGNOME, valutando la prevalenza della prima in ragione degli ulteriori elementi di riscontro processualmente emersi circa il ruolo attivo dell’COGNOME nello smercio della droga, secondo quanto confermato dalla teste COGNOME. Inoltre, i giudici di merito hanno ampiamente argomentato in ordine all’inattendibilità delle dichiarazioni rese dal COGNOME, perché inverosimili e finanche contraddette dagli “screenshot” estrapolati dalla messaggistica Facebook del telefono cellulare del COGNOME, ritraenti le conversazioni intercorse tra il COGNOME e il COGNOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, le quali hanno confermato la testimonianza del COGNOME circa il rifornimento della droga, il debito contratto nei confronti del COGNOME e le pressioni avanzate dal COGNOME e dall’COGNOME per la restituzione della somma dovuta al creditore.
Del resto, è pacifico che, in tema di testimonianza indiretta, il giudice può ritenere attendibile la deposizione del teste “de relato”, sebbene sia contrastante con quella della fonte diretta, in quanto l’art. 195 cod. proc. pen. non prevede alcuna deroga al principio di libera valutazione della prova (Sez. 6, n. 38064 del 05/06/2019, Rv. 277062 – 01).
6.3. Il terzo motivo contesta proprio l’utilizzabilità dei sopra menzionati screenshot di Facebook a sostegno della deposizione del COGNOME, ma tale censura deve ritenersi manifestamente infondata.
6.3.1. Invero, si eccepisce che non vi sarebbe prova che i profili Facebook di cui alla messaggistica acquisita siano riconducibili agli imputati COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, non essendo stata disposta alcuna perizia al riguardo, senza considerare che la sentenza impugnata ha esaurientemente e logicamente
spiegato che il Giudice non deve necessariamente fare ricorso ad una perizia tecnica per accertare la paternità della messaggistica o l’attendibilità del relativo contenuto, allorquando sia possibile fare affidamento su altri elementi di prova da cui desumere tali risultanze.
Nello specifico, i giudici di merito hanno legittimamente ritenuto del tutto superfluo svolgere un accertamento tecnico sugli “screenshot” in questione, ritenuti del tutto attendibili in ragione della chiara riconducibilità dei messaggi a soggetti menzionati, espressamente indicati nei messaggi con i relativi nomi di battesimo e, nel caso dell’COGNOME, con il soprannome “NOME” (confermato dalla teste COGNOME); inoltre, è stato logicamente considerato che il contenuto di tali messaggi era indiscutibilmente riferito ai rapporti di credito-debito intercorsi tra vari soggetti di cui si tratta.
7. Il ricorso di NOME.
7.1. L’unica doglianza proposta – in relazione ai reati di cui ai capi 110) e 111 bis) dell’imputazione (cessioni di stupefacente del tipo marijuana fra febbraio e settembre 2015) – lamenta vizio di motivazione in ordine all’interpretazione della intercettazione n. 1541 del 10.10.2015 ed in ordine all’utilizzazione delle dichiarazioni degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria avevano riconosciuto la voce dell’imputato, ai fini della identificazione degli interlocutori coinvolti nelle conversazioni intercettate.
7.1.1. Si tratta di censure inammissibili, perché sviluppate in maniera confusa e parziale, omettendo di dare conto della decisività dei rilievi prospettati rispetto alle ragioni della decisione impugnata.
La sentenza impugnata, per contro, ha illustrato i criteri guida utilizzati per l’identificazione degli interlocutori delle conversazioni intercettate: intestazione dell’utenza, nome di battesimo o soprannome con il quale gli interlocutori venivano chiamati, conoscenza diretta degli operanti che avevano già ascoltato la voce dei parlatori e prove dichiarative assunte. Sotto tale profilo, la doglianza circa il numero degli interlocutori nella conversazione n. 1541 si rivela del tutto inconsistente, non contrastando in alcun modo i criteri utilizzati dai giudici di merito per la individuazione dei singoli interlocutori.
7.1.2. Allo stesso modo, manifestamente infondata si rivela la doglianza con cui si contesta l’utilizzazione delle dichiarazioni degli ufficiali e agenti di poli giudiziaria ai fini del riconoscimento della voce dell’imputato nelle conversazioni intercettate. Difatti, in tema di intercettazioni telefoniche, qualora sia contestat l’identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica, ma può trarre il proprio convincimento da altre circostanze – quali i contenuti delle conversazioni intercettate; il riconoscimento
delle voci da parte del personale della polizia giudiziaria; le intestazioni formali delle schede telefoniche – che consentano di risalire con certezza all’identità degli interlocutori, mentre incombe sulla parte che contesti il riconoscimento l’onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (cfr. Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021, Rv. 281265 – 02).
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile, sia perché proposto personalmente, sia perché presentato senza alcuna indicazione di motivi ex art. 606 cod. proc. pen.
È ormai pacifico che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale del Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 – dep. 2018, Rv. 272010 01; in motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all’impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore). Nel caso, il ricorso non risulta sottoscritto da alcun difensore abilitato a difendere in cassazione.
9. Il ricorso di NOME COGNOME.
9.1. Il primo motivo – con cui si denuncia vizio motivazionale in ordine alla ritenuta attendibilità del teste COGNOME – è manifestamente infondato.
9.1.1. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le sentenze di merito hanno congruamente e logicamente motivato sul punto, argomentando nel senso che, dopo una iniziale reticenza, il teste COGNOME aveva ricordato di avere acquistato piccoli quantitativi di cocaina presso il bar Phoenix da COGNOME NOME, confermando le precedenti dichiarazioni in ordine al numero di acquisti effettuati dal COGNOME e confermando il riconoscimento fotografico effettuato all’epoca dei fatti. Tali dichiarazioni sono state ritenute precise, concordanti e coerenti con quelle rese in precedenza, in quanto reiteratamente confermate e non inficiate da mancanza di lucidità. Si tratta di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità.
9.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale, oltre a dare conto delle parti rilevanti del racconto COGNOME attinenti alla responsabilità del COGNOME per le cessioni di stupefacente, argomenta logicamente anche in ordine alle dichiarazioni di COGNOME NOME, il
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quale aveva riferito di non sapere se nel 2015 il COGNOME fosse coinvolto in traffici di stupefacente, confermandone il suo coinvolgimento solo,nel 2018.
9.2.1. Ebbene, al riguardo i giudici di appello rispondono adeguatamente, osservando che tali dichiarazioni non valgono a smentire il fatto che il COGNOME già tre anni prima (del 2018) cedesse stupefacenti al COGNOME.
Stante l’inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ì ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19 ottobre 2023
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