Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38903 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38903 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 17/01/2023 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso letta per l’imputato la memoria con motivi aggiunti dell’AVV_NOTAIO, ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATI -0
1.Con sentenza in data 17 gennaio 2023 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza in data 8 marzo 2017 del Tribunale di Napoli, ha ridotto la pena nei confronti di NOME COGNOME ad anni 6, mesi 5 di reclusione ed euro 30.000 di multa, per il reato del capo B), art. 110 cod. pen., 81 cpv cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, perché, in concorso con i soggetti indicati nel capo A), art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 da cui era stato assolto, e con altri soggetti non identificati, aveva illecitamente detenuto, prevalentemente nel INDIRIZZO, sito nella zona orientale di Napoli, e aveva ceduto, verso corrispettivo, con cadenza quotidiana, hashish ed eroina.
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Il ricorrente lamenta con il primo motivo l’omessa qualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e con il secondo motivo il diniego delle generiche. Con i motivi aggiunti specifica quali sono le intercettazioni a suo favore.
CONSIDERATO IN DIRITrO
Il ricorso è nel complesso infondato.
Il primo motivo attiene alla possibilità di qualificare il reato ascritto al capo B) ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
I Giudici di merito hanno accertato che nell’attività di spaccio, che avveniva nel rione INDIRIZZO Gasperi della zona orientale di Napoli, sotto il controllo del RAGIONE_SOCIALE, erano coinvolti tra gli altri NOME, NOME e NOME COGNOME, rispettivamente padre e figli. NOME, in particolare, custodiva insieme alla sorella lo stupefacente e lo trasportava e consegnava a chi di competenza, secondo le indicazioni del padre. Dalle intercettazioni era risultato che il padre contattava i figli con gli ordini sempre impartiti con linguaggio criptico. Il capoRAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, aveva riconosciuto NOME in foto e gli aveva attribuito uno specifico ruolo nell’ambito del commercio di stupefacenti. Il fratello del capoRAGIONE_SOCIALE, NOME, senza disconoscerne la responsabilità, si era limitato ad affermare che non sapeva se avesse agito su disposizioni del padre NOME.
I Giudici hanno ritenuto non sufficiente la prova dell’inserimento dell’imputato nel sodalizio criminoso, ma hanno comunque valorizzato il suo decisivo contributo agli scopi del RAGIONE_SOCIALE, attraverso i familiari.
Il ricorrente, che non ha contestato l’attività di spaccio ascrittagli ma l’omessa qualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ha sottoposto in valutazione i seguenti elementi di contraddizione o illogicità della sentenza impugnata: era stato assolto dal reato associativo, non gli era stata mai contestata l’aggravante mafiosa, non vi erano stati sequestri, era stata indebitamente usata contro di lui la sentenza di condanna del padre e della sorella resa in altro procedimento, nell’ambito del quale non era stato neanche indagato. Tali argomenti, seppur suggestivi, non valgono a disarticolare il ragionamento della Corte territoriale che ha confermato la sentenza di primo grado sulla base delle intercettazioni, da cui è stato possibile desumere un’attività di spaccio, condotta ininterrottamente per circa un anno, con movimentazione di quantitativi significativi di stupefacente, confermata da altre sentenze che hanno accertato non solo l’attività dei COGNOME (padre e figlia) in favore del RAGIONE_SOCIALE per la gestione della piazza di spaccio del rione de Gasperi ma anche l’utilizzo della casa
di NOME come luogo di custodia delle sostanze, tant’è che lì erano stati trovati 184 grammi di eroina e 366 grammi di sostanza da taglio.
Le intercettazioni sono state compiutamente esaminate e non sono sindacabili in questa sede se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337 – 01), vizio che non ricorre nella specie. Né dalle indicazioni contenute nei motivi aggiunti è possibile trarre elementi decisivi per disarticolare l’interpretazione delle stesse, come offerta dai Giudici di merito.
D’altra parte, l’esclusione della lieve entità è stata fondata su una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, ivi comprese le sentenze relative al RAGIONE_SOCIALE COGNOME e al ruolo dei COGNOME, in relazione a tutti gli indíci sintomatici previsti dalla disposizione in ossequio ai principi delle Sezioni Unite Murolo (sent. n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076-01). E premessa la responsabilità di NOME e NOME, dalle intercettazioni è emerso netto il ruolo di NOME NOME costante supporto ai familiari, sia per la custodia sia per il trasporto sia per la distribuzione dello stupefacente secondo gli ordini del padre.
Il secondo motivo, attinente al diniego delle generiche, non si confronta affatto con la sentenza impugnata dove la Corte territoriale ha segnalato l’assenza di elementi favorevoli di giudizio e ha espresso un giudizio di netta gravità del fatto.
Il ricorso va, pertanto, rigettato. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 8 febbraio 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente