Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 12350 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 12350 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/03/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA NOME, nata in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/02/2022 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, d Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO del Foro di Forlì-Cesena, difensore di fiducia di NOME COGNOME, che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna confermava la decisione emessa dal G.i.p. del Tribunale di Forlì all’esito del giudizio abbreviato, la quale aveva condannato NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME alla pena ritenuta di giustizia per plurime violazioni dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, come loro rispettivamente ascritte ai capi A), B), C) e D) della rubrica.
Avverso l’indicata sentenza, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, per il ministero dei rispettivi difensori di fiducia, propongono ricorso per cassazione.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Assume il difensore che la motivazione con cui la Corte, d’appello ha rigettato la riqualificazione del fatto nella meno grave ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 contrasterebbe con il capo di imputazione, da cui risulta che all’imputato sono contestati solo quattro episodi di spaccio concentrati in due giorni, episodi che nulla hanno a che vedere con il fatto che l’attività di spaccio degli altri coimputati si sia protratta per anni.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME si articola in quattro motivi.
4.1. Il primo motivo censura la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Evidenzia il difensore che la Corte di merito ha rigettato la richiesta di riqualificazione del fatt come di “minore gravità” con una motivazione illogica, avendo valorizzato la stabilità e la durata del traffico di droga, a fronte di singole cessioni di quantitat di sostanza stupefacente oggettivamente modesti, e considerando che il carattere continuativo RAGIONE_SOCIALE condotte illecite non osta all’applicazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, come si desume dalla previsione dall’art. 74, comma 6, del medesimo d.lgs., che incrimina l’associazione finalizzata a commettere fatti di cui reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
4.2. Il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 80, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 309 del 1990. Ad avviso del ricorrente, il contributo offerto dall’imputato, consistito nell’av messo a disposizione i contatti con i fornitori, non pare costituire un elemento
sufficiente a giustificare l’attribuzione del ruolo di promotore e organizzatore della cooperazione ai sensi dell’art. 112, comma 1, n. 2 cod. pen., anche considerando che i coimputati erano a conoscenza dei luoghi di occultamento dello stupefacente, circostanza che pone i correi sullo stesso piano.
4.3. Il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti, valorizzando il ruolo di promotore, ciò che già integra una circostanza aggravante, e senza tener conto dell’incensuratezza e RAGIONE_SOCIALE condizioni soggettive dell’imputato, nonché del suo collaborativo comportamento processuale.
4.4. Il quarto motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. con riguardo alla pena inflitta, stimata eccessiva alla luce dei modesti quantitativi di sostanza stupefacente ceduta.
Il ricorso proposto, con il medesimo atto, nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME COGNOME dal comune difensore di fiducia, AVV_NOTAIO del foro di Ravenna, è affidato sei motivi.
5.1. Il primo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1, 4, 6, 80, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 309 del 1990. Rappresenta il difensore che la prova della penale responsabilità di NOME sarebbe carente, posto che nessuno degli acquirenti RAGIONE_SOCIALE sostanze stupefacenti ha ammesso di averle acquistate dall’imputato.
5.2. Il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Ad avviso del difensore, la Corte di merito ha negato la qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell’art. 73 con motivazione illogica e giuridicamente errata, senza operare una valutazione complessiva della fattispecie concreta, come richiesto dalle Sezioni Unite COGNOME.
5.3. Il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 114 cod. pen. Sostiene il difensore che, con riguardo alla posizione di NOME, la Corte di merito avrebbe erroneamente escluso i presupposti per il riconoscimento dell’attenuante ex r . 114 cod. pen., posto che la condotta tenuta dall’imputato è stata del tutto marginale.
5.4. Il quarto motivo censura la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla mancata esclusione RAGIONE_SOCIALE aggravanti ex art. 73, comma 6, e 80, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 309 del 1990. Espone il difensore che, sul punto, la motivazione sarebbe generica e, comunque, errata, essendo incentrata sulla condotta di altri coimputati.
5.5. Il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990. Dopo aver richiamato i principi elaborati, in argomento, dalla giurisprudenza di legittimità, osserva il difensore che l’attenuante in esame è applicabile nei confronti dell’COGNOME, il quale ha fornito un concreto apporto alle indagini, allargando il quadro probatorio; sul punto, la motivazione sarebbe illogica e carente.
5.6. Il sesto motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in ordine al mancato contenimento della pena nei minimi edittali, posto che la motivazione sarebbe illogica e generica.
NOME COGNOME, con il ministero dell’AVV_NOTAIO del foro di Forlì, propone un ulteriore ricorso che deduce il vizio di motivazione, in quanto la sentenza impugnata, a fronte del motivo di appello incentrato sulla richiesta di riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, si limita a richiamare la sentenza di primo grado, senza esaminare le doglianze dei singoli appellanti. In particolare, quanto alla posizione del ricorrente, la Corte non avrebbe considerato il numero ridotto RAGIONE_SOCIALE singole cessioni, la rudimentalità dell’organizzazione, le dichiarazioni rese dall’imputato.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME si fonda su due motivi.
7.1. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 110 cod. pen. Ad avviso del difensore, la Corte di merito di merito avrebbe erroneamente respinto la prospettazione tesa ad evidenziare, nei confronti dell’imputata, una connivenza non punibile, posto dal contenuto di alcune conversazioni ambientali e dalla chiamata in correità del computato NOME emerge unicamente che la donna, nei due episodi a lei ascritti, fosse a conoscenza dei traffici illeciti del compagno, ma non anche che abbia fornito un contributo causale alla realizzazione del reato, anche considerando che l’imputata non era mai presente quanto il fidanzato si incontrava con il fornitore; in altri termini, dalle prove assunte (riportate nel ricorso) emerge unicamente il ruolo completamente passivo dell’imputata. La motivazione, laddove evidenzia che la presenza della donna serviva quale copertura e garanzia di maggiore sicurezza, appare illogica, posto che l’imputata, cittadina marocchina, era priva del permesso di soggiorno; del resto, è stato lo stesso COGNOME a dichiarare di aver portato con sé la NOME per avere una compagnia.
7.2. Il secondo motiva censura la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. La motivazione, sul punto, sarebbe illogica e, in ogni caso, errato in relazione alla
posizione dell’imputata, coinvolta in due soli episodi (quelli del 12 e del 28 febbraio 2020) con un ruolo del tutto marginale, essendole state riconosciute le attenuanti ex art. 114 e 62-bis cod. pen., e considerando che la donna né vendeva lo stupefacente, né partecipava alla distribuzione degli utili. Aggiunge il difensore che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il medesimo fatto storico può essere ascritto ad un imputato ai sensi dell’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e ad un altro a norma dell’art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R. qualora il contesto complessivo nel quale si collochi la condotta assuma caratteri differenti per ciascun correo (sentenza n. 16598 del 2020).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile.
Si rammenta che, a dispetto della mutata configurazione giuridica dell’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, elevata da circostanza attenuante al rango di fattispecie autonoma di reato a seguito RAGIONE_SOCIALE novelle di cui alle leggi n. 10 e n. 79 del 2014, non sono cambiati i presupposti per la sua applicabilità.
In particolare, la fattispecie del fatto di “lieve entità” – allorquando esso int grava una circostanza attenuante – è ravvisabile in ipotesi connotate da una minima offensività, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010 – dep. 05/10/2010, COGNOME, Rv. 247911).
Recentemente, con riferimento alla nuova fattispecie ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, nel solco della sentenza COGNOME, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, COGNOME) hanno chiarito la necessità di procedere ad una valutazione complessiva e comparativa degli indici di lieve entità elencati dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sicché occorre “abbandonare l’idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri. Ma allo stesso tempo anche che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo”.
Ed invero, va riconosciuta “la possibilità che tra gli stessi si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario
sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso”. Solo all’esito “della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fa di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri”. Ma, “è per l’appunto necessario che una tale statuizione costituisca l’approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e non già il suo presupposto. Ed è parimenti necessario che il percorso valutativo così ricostruito si rifletta nell motivazione della decisione, dovendo il giudice, nell’affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, T.U. stup., dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi. Il che significa (…) che il discorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma altresì di quelli per cui la sua carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività. In tale ottica è opportuno sottolineare come anche l’elemento ponderale – quello che più spesso assume un ruolo centrale nell’apprezzamento giudiziale – non è escluso dal percorso valutativo implicito nella formulazione dell’art. 73, comma 5, come rivela ancora una volta proprio il raffronto dello stesso con la già evocata disposizione di cui all’art. 80 comma 2, T.U. stup. In altri termini, anche la maggiore o minore espressività del dato quantitativo deve essere anch’essa determinata in concreto nel confronto con le altre circostanze del fatto rilevanti secondo i parametri normativi di riferimento. Ferma la possibilità che, nel rispetto RAGIONE_SOCIALE condizioni illustrate, tale dato possa assumere comunque valore negativo assorbente, ciò significa che anche la detenzione di quantitativi non minimali potrà essere riténuta non ostativa alla qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, e, per converso, che quella di pochi grammi di stupefacente, all’esito della valutazione complessiva RAGIONE_SOCIALE altre circostanze rilevanti, risulti non decisiva per ritenere integrata la fattispecie questione”. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Orbene, nel caso in esame, facendo corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE indicazioni contenute nella sentenza COGNOME, la Corte di merito ha individuato, quale elemento avente “valore negativo assorbente”, proprio il dato ponderale dello stupefacente, avendo l’Essadoui ceduto, in un caso, un kg. di hashish e 50 gr. di cocaina, con un elevatissimo grado di purezza, pari a 42 gr. – da cui erano ricavabili dosi singole
nell’ordine RAGIONE_SOCIALE centinaia- nell’altro, un analogo quantitativo di hashish. Su queste basi, con una valutazione non manifestamente illogica, la Corte di merito ha perciò escluso la qualificazione del fatto in termini di “minore gravità”. ·
A fronte di tale motivazione, il ricorso si rileva oltretutto generico, perché, nella prospettiva indicata dalla sentenza COGNOME, non indica elementi, presenti nel caso concreto, rilevanti secondo i parametri normativi di riferimento, che avrebbero potuto controbilanciare il dato quantitativo certamente significativo di sostanza stupefacente, e che, ove valutati, avrebbe inciso sulla qualificazione dell’offesa in termini, appunto, di “minore gravità”.
4. Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile.
5. Il primo motivo è inammissibile.
Richiamati i principi dinanzi esposti, la Corte di merito ha evidenziato una serie di elementi per escludere che il fatto sia di “lieve entità”, quali: la protrazion della condotta illecita, durata un paio d’anni, l’elevato numero di clienti (oltre una ventina), in un ambito territoriale ristretto – e quindi con maggiore incidenza sulla diffusione e sul consumo dello stupefacente rispetto alla popolazione -, i quantitativi di stupefacenti commercializzati, come emerge sia dall’arresto in flagranza dell’imputato, insieme alla NOME, avvenuto il 28 febbraio 2020, perché trovati in possesso di un kg. di hashish e di 50 gr. di cocaina con un elevatissimo grado di purezza, sia del contenuto di una conversazione tra presenti all’interno dell’autovettura dello NOME, il quale rivela all’interlocutore di ave ricevuto dieci panetti e che ne sono rimasti quattro, di cui uno tagliato.
Orbene, non solo la motivazione appare immune da errori di diritto e da profili di illogicità manifesta, ma il motivo è, anche in tal caso, generico perché nemmeno indica elementi che, in ipotesi, potrebbero controbilanciare le circostanze addotte dalla Corte di merito per escludere la qualificazione dei fatti in termini di “minore gravità”.
6. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Come affermato da questa Corte, ai fini della circostanza aggravante prevista dall’art. 112, comma primo, n. 2), cod. pen., il promotore è colui che ha ideato l’impresa delittuosa, perché ne ha avuto l’iniziativa, riuscendo a persuadere altri dell’opportunità di attuarla, mentre l’attività di direzione richiede lo svolgimento e l’esternazione di attività preparatorie (Sez. 5, n. 32422 del 08/04/2019, dep. 19/07/2019, Bonalumi, Rv. 276923).
In altri termini, come si desume dal significato letterale RAGIONE_SOCIALE locuzioni impiegate dall’art. 112, comma 1, n. 2), cod. pen., occorre che il concorrente abbia
avuto un ruolo di spicco nella preparazione o nell’esecuzione del reato, promuovendo, organizzando o dirigendo l’attività degli altri concorrenti.
Ed è proprio questa la situazione accertata dalla Corte di merito, la quale, sulla base RAGIONE_SOCIALE concordi dichiarazioni degli acquirenti e dell’attività d intercettazione, ha accertato che l’imputato, da un lato, era colui che per primo veniva contattato dai clienti, che poi venivano da lui indirizzati dagli altri corr (COGNOME e COGNOME) per la consegna dello stupefacente; dall’altro, era colui che si occupava in prima persona di ricercare gli approvvigionamenti della droga.
Su queste basi, con un apprezzamento di fatto non manifestamente illogico, la Corte di merito ha ritenuto che l’imputato abbia concretamente ed effettivamente ricoperto un ruolo di direzione nello svolgimento di attività preparatorie alla commissione del reato, che integra l’aggravante in parola.
7. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
7.1. Va osservato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Ciò vale anche in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, come autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto. (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010 – dep. 18/03/2010, COGNOME, Rv. 245931). Di conseguenza, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio d comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell’art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezza come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto (Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014 – dep. 24/01/2014, COGNOME e altri, Rv. 260415; Sez. 2, n. 4969 del 12/01/2012 – dep. 09/02/2012, COGNOME, Rv. 251809).
7.2. Nel caso in esame, dopo aver dato che l’imputato ha parzialmente ammesso gli addebiti, la Corte di merito ha giustificato il giudizio di bilanciamento RAGIONE_SOCIALE circostanze in considerazione del ruolo di maggior rilievo e nella motivazione eminentemente di natura economica, in vista del conseguimento di lauti guadagni, che ha spinto il l’imputato – il quale risultava avere una regolare attività lavorativa – a commettere l’attività illecita.
Si è al cospetto di una motivazione di fatto non manifestamente illogica, che sfugge al sindacato di legittimità.
8. Il quarto motivo è manifestamente infondato.
La Corte ha rilevato che la pena base, irrogata in misura di poco superiore al minimo edittale, appare adeguata ai sensi dell’art. 133 cod. pen., alla luce della concreta gravità dei fatti, ossia la vendita senza soluzione di continuità di sostanza stupefacente per due anni nei confronti di una vasta clientela.
A fronte di tale apprezzamento di fatto immune da profili di illogicità manifesta, il motivo è destinato all’inammissibilità.
Venendo al ricorso proposto, con il medesimo atto, nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME COGNOME dal comune difensore di fiducia, AVV_NOTAIO del foro di Ravenna, si impone una precisazione preliminare.
Si osserva, infatti, che NOME COGNOME ha presentato due ricorsi: l’uno, appunto, a firma dell’AVV_NOTAIO, anche nell’interesse di NOME COGNOME, depositato il 17 giugno 2002, e l’altro, a firma dell’AVV_NOTAIO del foro di Forlì, depositato il 16 giugno 2022; in allegato a tale ultimo ricorso, v è la nomina a difensore di fiducia effettuata, in data 9 maggio 2022, dall’imputato in favore dell’AVV_NOTAIO, con contestuale “revoca di ogni precedente nomina”.
Deve perciò ritenersi che il ricorso dell’AVV_NOTAIO sia presentato nell’interesse del solo NOME COGNOME e non anche di NOME COGNOME perché depositato dopo la revoca dell’AVV_NOTAIO quale difensore di fiducia.
Ciò chiarito, il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile, essendo i motivi meramente riproduttivi di censure che i giudici di merito hanno respinto con motivazione immune da violazioni di legge e da aporie logiche.
Il primo motivo è inammissibile perché generico e perché articolato in fatto.
A fondamento della penale responsabilità, la Corte di merito ha valorizzato sia il riconoscimento fotografico effettuato da tutti gli acquirenti, che individuarono nell’effige dell’imputato – da molti indicato come il socio di NOME – come colui che provvedeva allo smercio dello stupefacente, quantomeno a partire dal settembre 2019; sia il contenuto di alcune conversazioni telefoniche (indicate a p. 5 della sentenza impugnata), da cui emerge il ruolo dell’imputato nell’attività di spaccio, sia, infine, le dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato COGNOMECOGNOME il
quale ha accomunato se stesso e il NOME nello smercio di sostanze stupefacenti.
A fronte di tale motivazione, immune da profili di illogicità manifesta e aderente alle acquisizioni probatorie, il ricorrente oppone censure di fatto, che sono estranee al giudizio di legittimità.
12. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Anche in tal caso, valgono le considerazioni espresse in relazione al primo motivo dedotto nell’interesse di NOME: la Corte di merito ha fatto buon governo RAGIONE_SOCIALE indicazioni della sentenza COGNOME, la quale, proprio nell’ottica di una valutazione non parcellizzata ma complessiva di tutti gli elementi del caso concreto, ha escluso la qualificazione del fatto in termini di minore gravità, valorizzando la durata della condotta illecita, protrattasi per circa due anni, la circostanza che essa si sia rivolta ad un numero elevato di clienti stabili (circa una ventina), i qua acquistavano con cadenze anche plurisettimanali, e in un ambito territoriale ristretto, nonché la sussistenza di continuativi rifornimenti di notevoli quantitativi d hashish e di cocaina, come comprovato dal sequestro, in occasione dell’arresto in flagranza di NOME e della NOME, di un kg. di hashish e di 50 gr. di cocaina con un elevatissimo grado di purezza.
A fronte di tali elementi, chiaramente indicativi di un’attività di spaccio stabile in grado di rifornire in maniera continuativa un’ampia cerchia di clienti, non assume rilevanza la circostanza che ogni singola cessione sia avvenuta per un quantitativo modesto di droga, proprio perché tale dato deve essere valutato nel contesto di tutti gli altri elementi considerati dal comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, come correttamente ha fatto la Corte di merito.
13. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
Invero, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, la Corte di merito ha escluso l’applicazione, in favore del ricorrente, della circostanza attenuante prevista dall’art. 114 cod. pen., avendo accertato il ruolo non certo trascurabile di NOME nell’economia AVV_NOTAIO dell’iter criminoso, posto che: egli in diverse provvide da solo alla consegna dello stupefacente al cliente, mentre nelle altre era sempre in compagnia di NOME; alcuni clienti avevano il suo numero di cellulare e chiamavano direttamente lui per l’acquisto; egli svolgeva anche il ruolo di custode della sostanza stupefacente, come emerge dalla conversazione ambientale n. 32.
Anche il tal caso, il motivo è articolato in fatto e, non indicando passaggi viziati da manifesta illogicità, non è ammissibile in questa sede.
Il quarto motivo è inammissibile per mancanza di interesse.
E’ dirimente osservare che il Tribunale aveva riconosciuto al ricorrente le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alla (sola) aggravante ex art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 (l’aggravante di cui all’art. 80, comma 1, lett. b, è stata applicata nel confronti del solo NOME: cfr. p. 49 della sentenza di primo grado), circostanze applicate nella massima estensione.
Di conseguenza, in assenza di un concreto interesse all’esclusione dell’aggravante dinanzi indicata – interesse che nemmeno il ricorrente indica – il motivo non supera il vaglio di ammissibilità.
Passando all’esame del sesto motivo – il quinto, che si riferisce al solo NOME COGNOME, per i motivi dinanzi indicati è irricevibile -, lo stesso è inam missibile.
Premesso che il Tribunale aveva irrogato la pena base nel minimo edittale, applicando, inoltre, la massima riduzione per le circostanze attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulla contestata aggravante, la Corte di merito ha escluso una mitigazione ulteriore della pena sulla base della durata della condotta, dell’elevato numero di clienti riforniti, della condotta, dinanzi descritta, tenuta dall’imputato.
Si tratta di una valutazione di fatto non manifestamente illogica, perciò non sindacabile in questa sede di legittimità.
Il ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile.
Al proposito, è sufficiente rinviare alle argomentazioni sopra esposte in relazione al secondo motivo di ricorso del coimputato COGNOME, la cui posizione è sovrapponibile a quella dell’NOME.
Occorre aggiungere che, con riferimento alla qualificazione del fatto, non sono valutabili le dichiarazioni collaborative rese dall’imputato, in quanto tale condotta, certamente susseguente al fatto, pur valutabile, come è accaduto, ai fini della determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio, non è però ricompresa tra gli indici, contemplati del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in grado di qualificare l’offesa in temine di “lieve entità”.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile perché, anche in tal caso, reitera motivi che i giudici di merito hanno disatteso con una motivazione giuridicamente corretta ed esente da profili di illogicità manifesta.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
18.1. Per costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, la distinzione tra l’ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, dep. 07/12/2020, COGNOME, Rv. 280244-02; Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, dep. 13/10/2015, COGNOME, Rv. 265167 e, con riferimento al concorso del coniuge, Sez. 6, n. 9986 del 20/05/1998, COGNOME, Rv. 211587).
18.2. Orbene, i giudici di merito, con doppia valutazione conforme, si sono attenuti a tali coordinate ermeneutiche, escludendo un ruolo meramente passivo della donna sulla base sia del contenuto RAGIONE_SOCIALE conversazioni ambientali del 12 e del 21 febbraio intercettate all’interno dell’autovettura del compagno (riportate alle p. 8 e 9 della sentenza impugnata), sia dell’arresto in flagranza, unitamente a NOME, avvenuto il 28 febbraio con il contestuale sequestro di un kg. di hashish e di 50 gr. di cocaina, sia dalla chiamata in correità di NOME, il quale ha riferit che la donna, sebbene non partecipasse alle consegna, aiutava NOME nell’attività di spaccio.
Invero, come evidenziato dalla Corte, dalla prima conversazione, intercettata mentre i due si stavano recando dal fornitore dello stupefacente, emerge che la donna e il compagno commentano sia la condotta degli altri coimputati (la donna, in particolare, riferendosi a NOME, dice che “quello non ha voglia di lavorare”), sia, dopo l’acquisto, la qualità della droga, per accertare la quale NOME invita la NOME ad annusare l’hashish; dalla seconda, invece, emerge l’irritazione della donna quando apprende che faranno il viaggio a Modena solo per provvedere al pagamento, senza procedere ad alcun acquisto di sostanza stupefacente.
Ancora, la Corte ha evidenziato che, come pure emerge dalle conversazioni ambientali, la donna, poco prima dell’arresto in flagranza, appariva preoccupata che qualcuno li potesse sorprendere con la droga (“C’è uno che ci sta guardando”), e, a quel punto, il compagno le consegnava la sostanza da nascondere (“prendi qua”), ciò che la donna, preoccupata (“O Dio proteggici da lassù”), fece, come risulta dal fatto che la si sente armeggiare nei pressi del cruscotto.
18.3. Su tali basi, la Corte di merito ha logicamente ritenuto il pieno coinvolgimento della donna nei traffici illeciti del compagno, il quale faceva affidamento su di lei e la cui presenza serviva come copertura e garanzia di maggiore sicurezza in occasione degli acquisti dai fornitori.
A fronte di tale motivazione, giuridicamente corretta e non manifestamente illogica, la ricorrente pretende una rivalutazione dei dati probatori, che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità.
Quanto al secondo motivo, si osserva che, una volta ritenuta la donna pienamente coinvolta nell’attività illecita del compagno, la Corte di merito, sia pure implicitamente, ha coerentemente escluso la qualificazione del fatto in termini di minore gravità, anche considerando il quantitativo di stupefacente sequestrato in occasione del suo arresto in flagranza, pari a un kg. di hashish e 50 gr. di cocaina, di cui gr. 42 di sostanza pura.
Si osserva, inoltre, che il minore apporto causale della donna è stato valutato dal G.i.p. ai sensi dell’art. 114 cod. pen. – peraltro, a parere della Corte di merito in maniera errata, non potendosi definire tale contributo di minima importanza (p. 10 della sentenza impugnata) – sicché esso non dispiega ulteriori effetti in relazione alla qualificazione del fatto, che, proprio in relazione ai non trascurabili quantitativi di sostanze stupefacenti movimentati – quantitativi di cui la donna era pienamente consapevole – non può certo ricondursi tra quelli connotati da “lieve entità”.
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso il 01/03/2023.