Recidiva e Prescrizione: La Cassazione Chiarisce l’Impatto sul Termine Massimo
L’interazione tra recidiva e prescrizione rappresenta uno dei nodi cruciali del diritto penale, con implicazioni dirette sulla possibilità di estinguere un reato per il decorso del tempo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la recidiva specifica non si limita a influenzare il calcolo del termine ordinario, ma estende anche il termine massimo di prescrizione, rendendo di fatto più difficile l’estinzione del reato per gli autori di illeciti seriali. Analizziamo questa importante decisione.
Il Contesto del Caso: Ricorso per Prescrizione del Reato
Il caso sottoposto alla Suprema Corte riguardava un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna della Corte d’Appello. La difesa sosteneva che il reato contestato dovesse considerarsi estinto per l’intervenuta prescrizione. L’argomentazione si basava su un calcolo dei termini che, secondo il ricorrente, erano ormai decorsi.
Tuttavia, la posizione dell’imputato non teneva conto di un elemento decisivo: la contestazione della recidiva specifica, una circostanza aggravante che si applica a chi commette un nuovo reato della stessa indole di uno per cui è già stato condannato.
L’Impatto della recidiva e prescrizione sul Calcolo
Il cuore della questione giuridica risiede nel modo in cui la recidiva influenza i due diversi termini di prescrizione previsti dal nostro ordinamento.
La Differenza tra Termine Ordinario e Termine Massimo
Il codice penale, all’articolo 157, stabilisce un termine ordinario di prescrizione, calcolato in base alla pena massima prevista per il reato. Questo termine può essere interrotto da determinati atti procedurali (es. richiesta di rinvio a giudizio, sentenza di primo grado), ma gli effetti di tali interruzioni non possono prolungare la prescrizione oltre un certo limite, definito termine massimo.
L’articolo 161, comma 2, del codice penale, stabilisce che in presenza di alcune circostanze, tra cui la recidiva specifica, l’estensione del termine di prescrizione è maggiore. È proprio su questo punto che si è concentrata l’analisi della Corte.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno spiegato che la contestazione della recidiva specifica ha un effetto dirimente che va oltre il semplice calcolo del termine ordinario. Tale circostanza, infatti, preclude l’estinzione del reato proprio perché incide direttamente sul termine massimo di prescrizione.
In altre parole, la recidiva non solo allunga il tempo base necessario a prescrivere, ma determina una proroga molto più ampia del termine ultimo, rendendo la misura complessiva del tempo necessario per l’estinzione del reato “di gran lunga superiore” a quella indicata nel ricorso.
Il Richiamo alle Sezioni Unite
Per rafforzare la propria decisione, la Corte ha richiamato un precedente fondamentale delle Sezioni Unite (sentenza n. 30046 del 2022). Questo precedente aveva già consolidato il principio secondo cui la recidiva qualificata rileva non solo ai fini del calcolo del termine ordinario, ma anche con riferimento al termine massimo, in ragione dell’entità della proroga prevista dall’art. 161, comma 2, c.p. La decisione in esame si allinea perfettamente a questo orientamento, confermandone la piena validità.
Le conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio di diritto di notevole importanza pratica. La contestazione della recidiva specifica costituisce un ostacolo insormontabile all’estinzione del reato per prescrizione, anche quando i termini ordinari potrebbero apparire decorsi. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, questa decisione serve come monito: la commissione ripetuta di reati della stessa indole ha conseguenze severe, tra cui quella di rendere quasi impossibile beneficiare dell’istituto della prescrizione. La conseguenza per il ricorrente è stata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, a conferma della manifesta infondatezza delle sue argomentazioni.
La recidiva specifica influisce solo sul termine ordinario di prescrizione?
No, la Corte di Cassazione chiarisce che la recidiva specifica incide anche sul termine massimo di prescrizione, estendendolo in modo significativo come previsto dall’art. 161, comma 2, del codice penale.
Un ricorso basato sulla prescrizione è valido se il tempo ordinario è trascorso?
Non necessariamente. Se all’imputato è stata contestata la recidiva specifica, questa circostanza preclude l’estinzione del reato perché allunga considerevolmente il termine massimo di prescrizione, rendendo il ricorso infondato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso giudicato manifestamente infondato dalla Cassazione?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Come stabilito nell’ordinanza, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40905 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40905 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’intervenuta prescrizione del delitto contestato è manifestamente infondato in’ quanto al di là della correttezza dell’indicazione del termine massimo di prescrizione pure indicato dalla sentenza impugnata, la contestazione della recidiva specifica preclude l’invocata estinzione del reato, in quanto tale circostanza rileva non solo ai fini del calcolo del termine ordinario ex art. 157 cod. pen., bensì anche con riferimento al termine massimo, in ragione dell’entità della proroga ex art. 161, comma 2, cod. pen. (Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv. 283328), con conseguente misura complessiva di gran lunga superiore a quella indicata nella sentenza impugnata;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 ottobre 2024