Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43525 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43525 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BRESSANONE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/01/2023 del TRIBUNALE di BOLZANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG,NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in preambolo, resa in data 23 gennaio 2023, il Tribunale di Bolzano, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta presenta da NOME COGNOME di sostituzione della pena detentiva, allo stesso inflitta con sentenza del medesimo Tribunale in data 14 novembre 2019, irrevocabile in data 17 maggio 2020, con la corrispondente pena pecuniaria, avanzata in conseguenza della parziale illegittimità costituzionale dell’art. 53, secondo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689 dichiarata con sentenza della Corte costituzionale con la sentenza n. 28 del 2022.
A ragione della decisione il Tribunale ha ritenuto che tale richiesta doveva essere formulata nel giudizio di cognizione e solo su tale presupposto, in seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale, l’interessato avrebbe potuto promuovere incidente di esecuzione per invocare la rideterminazione in melius del trattamento sanzionatorio. L’istanza di sostituzione della pena detentiva – ha chiarito – non poteva essere richiesta per la prima volta in sede di incidente di esecuzione, ponendosi tale richiesta al di fuori del sistema processuale.
NOME, con atto del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione ed errata applicazione degli artt. 666 cod. proc. pen., 53 L. 689 del 1991 e 30 L. 87 del 1953.
Il giudice dell’esecuzione, alla luce dei prìncipi affermati dalle Sezioni Unit “Gatto”, ha errato nel respingere la richiesta de qua.
Infatti, non si rinvengono cause ostative alla sostituzione, da parte del giudice dell’esecuzione, della pena detentiva (passata in giudicato) in pena pecuniaria, anche laddove il condannato non abbia avanzato richiesta in sede di cognizione, atteso che è intervenuta la declaratoria d’illegittimità costituziona dell’art. 53, secondo comma, nella parte in cui prevedeva che il valore giornaliero di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria non potesse essere inferiore a 250 euro anziché a 75 euro.
Tale intervento – secondo il ricorrente – ha inciso su una norma penale diversa idonea a mitigare il trattamento sanzionatorio, sicché la disposizione di cui all’art. 30, comma 4, L. 87 del 1953 avrebbe dovuto trovare applicazione anche al caso di specie, giacché costituisce lo strumento per riportare a legalità la pena, eliminando ogni effetto pregiudizievole derivante da una condanna assunta sulla base di una norma, dichiarata incostituzionale, che abbia avuto incidenza sul trattamento sanzionatorio.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto requisitoria scritta depositata in data 8 maggio 2023, ha concluso declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso muove da enunciati in palese contrasto con la giurisprudenz legittimità.
Invero, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che quando successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile di condann interviene la dichiarazione d’illegittimità costituzionale di una norma diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattam sanzionatorio e quest’ultimo non è stato interamente eseguito, il gi dell’esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato pur provvedimento “correttivo” da adottare non è a contenuto predeterminato, potendo egli avvalersi di penetranti poteri di accertamento e di valuta fermi restando i limiti fissati dalla pronuncia di cognizione in applicaz norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali, o comunque derivanti principi in materia di successione di leggi penali nel tempo, che inibi l’applicazione di norme più favorevoli eventualmente medio tempore approvate dal legislatore (Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260697 – 01).
In applicazione di tale principio, è stata ritenuta ammissibile l’is rideterminazione in executivis della pena pecuniaria, applicata con decreto penale di condanna in sostituzione di pena detentiva, secondo i nuovi va minimi giornalieri di conversione conseguenti alla declaratori incostituzionalità dell’art. 53, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 28 del 2022, nel caso in trattamento sanzionatorio non sia stato ancora interamente eseguito (Sez. 12675 del 13/12/2022, dep. 2023 -4 ,K. 284284).
Tuttavia, tale principio, affermato in un caso in cui la pena detentiva stata sostituita in pena pecuniaria dal giudice della cognizione, non può t applicazione – come quello di specie – in cui tale jisostituzione non e richiesta in sede di cognizione, e dunque dovrebbe essere operata direttam dal giudice dell’esecuzione.
Occorre, infatti, ribadire in questa sede che non rientra nei poteri del dell’esecuzione alcuna valutazione circa la sostituzione della pena detentiva corrispondente pena pecuniaria, atteso che gli artt. 53 e 57 della legge
del 1981 attribuiscono espressamente tale facoltà al giudice che pronunci condanna. (Sez. 1, n. 38717 del 31/01/2013 COGNOME, Rv. 256881).
Gli artt. 53 e 57 della legge 24 novembre 1981, n. 689, individuano giudice che pronuncia la sentenza di condanna l’organo deputato, sulla bas discrezionale valutazione, all’eventuale sostituzione della pena detent conseguentemente, alla determinazione della durata della pena sostitutiva, per quanto automaticamente derivante dai criteri di conversione previsti d legge, entra a far parte, nel singolo processo, del dispositivo ivi restando soggetta, se errata, soltanto alla possibilità di impugnazione ovv effetto di errore materiale, di correzione da parte dello stesso giudice. dunque esclusa – perché si risolverebbe in un’attività decisoria compiu organo non legittimato – la possibilità di un intervento in funzione interpr o correttivo del dispositivo predetto da parte di altri organi o dell magistrato di sorveglianza chiamato a determinare le modalità di esecuzi della sanzione sostitutiva, e ciò anche quando il dispositivo della sentenza dar luogo a perplessità circa la durata della pena medesima. (Nella spec Corte ha annullato il provvedimento del giudice di sorveglianza che, premess diritto-dovere di determinare, in carenza di più specifiche indicazioni sentenza, l’entità temporale della libertà controllata, sostituita in sen analogo periodo”, alla pena di mesi cinque e giorni dodici di reclusione, ne fissato la durata in mesi dieci giorni ventiquattro, richiamandosi al d dell’art. 57 legge n. 689 del 1981, in base al quale un giorno di pena de equivale, a qualsiasi effetto giuridico, a due giorni di libertà controllata) n. 6521 del 12/12/1995, dep. 1996, Mandaliti, Rv. 203358).
Nel caso in esame, pertanto, deve ritenersi corretta la decisione as con il provvedimento impugnato, non potendosi ritenere, nemmeno alla luc dell’invocata COGNOME declaratoria COGNOME d’illegittimità COGNOME costituzionale, COGNOME che COGNOME il COGNOME giudice dell’esecuzione possa esercitare un potere non previsto dalla legge.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i prof colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 28 giugno 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente