Sostituzione pena detentiva: quando i precedenti penali chiudono la porta
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6948 del 2024, torna a pronunciarsi su un tema cruciale del diritto penale: la possibilità di convertire una pena detentiva in una pecuniaria. La decisione chiarisce come i precedenti penali di un imputato possano diventare un ostacolo insormontabile per ottenere la sostituzione pena detentiva, specialmente in presenza di recidiva specifica. Analizziamo insieme i dettagli di questo importante caso di guida in stato di ebbrezza.
I Fatti del Caso
Un automobilista veniva fermato durante un controllo notturno e riscontrato con un tasso alcolemico significativamente superiore ai limiti di legge (1,67 e 1,51 g/l). A seguito di ciò, sia il Tribunale di Modena che la Corte d’Appello di Bologna lo condannavano a una pena di quattro mesi di arresto e 1.400,00 euro di ammenda. La difesa dell’imputato, non rassegnata alla condanna, decideva di presentare ricorso in Cassazione.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Il ricorso si fondava su un unico, ma duplice, motivo. La difesa lamentava una presunta contraddittorietà e carenza di motivazione da parte dei giudici di merito su due punti fondamentali:
1. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche: secondo il ricorrente, non erano state adeguatamente valutate le circostanze a suo favore che avrebbero potuto portare a una riduzione della pena.
2. La mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria: il punto centrale del ricorso verteva sul diniego di trasformare i quattro mesi di arresto in una sanzione puramente economica.
La Decisione della Cassazione sulla Sostituzione Pena Detentiva
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Le motivazioni fornite sono di grande interesse pratico e offrono una chiara linea guida sull’applicazione dei benefici di legge. I giudici hanno stabilito che la decisione della Corte d’Appello era corretta e ben motivata, senza alcuna contraddizione. La questione della sostituzione pena detentiva è stata analizzata con particolare rigore.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha smontato le argomentazioni della difesa punto per punto. Per quanto riguarda le attenuanti generiche, i giudici hanno osservato che gli elementi portati dall’imputato non avevano particolare rilevanza, aggravati dal fatto che al momento del controllo fosse sprovvisto di patente e documenti.
Ma è sul tema della sostituzione della pena che la Corte si è soffermata con maggiore decisione. I giudici di merito avevano correttamente evidenziato il curriculum criminale dell’imputato: ben cinque precedenti per furto e, cosa ancora più grave, un precedente specifico per guida in stato di ebbrezza.
La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: la valutazione per la concessione di una sanzione sostitutiva si basa sugli stessi criteri dell’articolo 133 del codice penale, utilizzati per la determinazione della pena. Ciò significa che il giudice deve formulare un giudizio prognostico sulla futura condotta del reo. In questo caso, i precedenti penali, e in particolare la recidiva specifica, rendevano impossibile formulare un giudizio prognostico positivo. La Corte ha precisato che il giudice può negare la sostituzione della pena anche solo sulla base dei precedenti, poiché questi rendono il reo “immeritevole del beneficio”, senza la necessità di fornire ulteriori e più analitiche motivazioni.
Le Conclusioni: L’impatto dei Precedenti Penali
Questa ordinanza conferma con forza che il passato di un imputato ha un peso determinante nel presente processuale. La presenza di un casellario giudiziale non “pulito” non è un mero dato anagrafico, ma un elemento attivo che guida il giudice nella sua discrezionalità. La possibilità di accedere a benefici come la sostituzione pena detentiva è subordinata a un giudizio di affidabilità che, in presenza di una storia di reati, soprattutto se ripetuti, viene inevitabilmente a mancare. La decisione rappresenta un monito chiaro: la legge offre delle alternative al carcere, ma solo a chi dimostra di meritarle, e i precedenti penali sono la cartina di tornasole di tale meritevolezza.
Un giudice può rifiutare la conversione della pena detentiva in pecuniaria basandosi solo sui precedenti penali?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che un giudice può negare la sostituzione della pena basandosi esclusivamente sui precedenti penali del reo, in quanto questi possono renderlo “immeritevole del beneficio” e giustificare un giudizio prognostico negativo, senza necessità di addurre ulteriori motivazioni.
Perché non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche in questo caso?
Le attenuanti generiche non sono state concesse perché gli elementi offerti dalla difesa sono stati ritenuti di scarsa rilevanza dai giudici. Inoltre, ha pesato negativamente la circostanza che l’imputato, al momento del controllo, fosse sprovvisto di patente e di altri documenti.
Che peso ha un precedente specifico per lo stesso reato?
Un precedente specifico, ovvero una condanna passata per lo stesso tipo di reato, ha un peso molto rilevante. Dimostra una tendenza a ripetere il comportamento illecito (recidiva specifica) e rende estremamente difficile per il giudice formulare un giudizio prognostico positivo, che è un presupposto essenziale per la concessione di benefici come la sostituzione della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6948 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6948 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NIZZA MONFERRATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 1.6.2022 la Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Modena con sentenza n. 915 del 2020 aveva condannato NOME per il reato di guida in stato di ebbrezza in orario notturno per essere stato fermato ad un posto di controllo alle h 2,35 con un tasso alcolemico di 1,67 e 1,51 e lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed Euro 1400,00 di ammenda.
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in un solo motivo con cui deduce la contraddittorietà e la carenza della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.
3. Il ricorso é inammissibile.
Il motivo é meramente riproduttivo di circostanze già vagliate e correttamente disattese dal giudice di merito, avendo la Corte d’appello evidenziato che gli elementi offerti al fine di valutare la concessione delle circostanze attenuanti generiche non appaiono di particolare pregnanza non avendo peraltro l’imputato con sé né patente né documenti.
Quanto alla sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria la Corte di merito ha evidenziato che il prevenuto vanta cinque precedenti per furto ed uno per guida in stato di ebbrezza e quindi anche specifico in applicazione del principio secondo cui la valutazione della sussistenza dei presupposti per l’adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dall legge per la determinazione della pena. Ne consegue quindi che il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall’art. 133 c.p., con conseguenza che il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perchè i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni (Sez. 3, 3 aprile 2013, n. 28707).
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14.12.2023