Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 790 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 790 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/09/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/03/2021 del TRIBUNALE di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena subordinata allo svolgimento, per tre mesi, di lavori di pubblica utilità, proposta per non avere il condannato adempiuto all’obbligo alla data della richiesta di revoca del beneficio concesso a NOME COGNOME, in relazione alla sentenza, resa il 10 luglio 2020, divenuta irrevocabile in data 29 settembre 2020.
1.1. Il provvedimento impugnato evidenzia che non risulta specificato il termine entro il quale l’obbligo deve essere adempiuto in sede di cognizione e, dunque, conclude, richiamando giurisprudenza di legittimità, nel senso dell’equiparazione del detto termine, trattandosi di obbligo di fare, a quello di cinque anni dall’irrevocabilità della condanna, di cui all’art. 163 cod. pen.
Sicché, il provvedimento pronuncia l’inammissibilità della richiesta principale di revoca della sospensione condizionale e anche di quella subordinata volta ad ottenere, in sede di esecuzione, un intervento integrativo diretto ad indicare il termine per l’adempimento.
Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Torino denunciando inosservanza ed erronea applicazione di legge.
2.1.Si osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità, più recente rispetto a quella indicata dal Giudice dell’esecuzione, in mancanza di un termine per adempiere fissato in sede di cognizione, questo deve farsi coincidere con il momento in cui la sentenza da eseguire diviene irrevocabile, richiamando un precedente in tema di adempimento di obbligazione pecuniaria, reputando che la ratio del ragionamento possa estendersi anche al caso in cui si tratti, come in quello di specie, di obblighi di fare, imposti in sede di merito.
2.2.Peraltro, resterebbe, secondo il ricorrente, senza alcuna precisa indicazione, nell’arco temporale di cinque anni dall’irrevocabilità della sentenza, il dies a quo a partire dal quale cominciare a svolgere i lavori per il periodo indicato dal giudice della cognizione; dunque la fissazione di un termine ulteriore, a partire dal quale cominciare ad adempiere, sarebbe posta a garanzia del condannato e per assicurare certa e tempestiva esecuzione dell’obbligo.
3.11 Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
Va rilevato che con la recente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, del 23 giugno 2022, ricorrente COGNOME, in tema di obbligo risarcitorio, è stato risolto il contrasto sollevato con ordinanza di rimessione della sezione Prima penale, n. 5813 del 19/01/2022, fissando il principio secondo cui, in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l’imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell’istituto, va fissato dal giudice della cognizione, nella sentenza, ovvero, in mancanza, dal giudice dell’impugnazione o da quello dell’esecuzione.
Si è, altresì, precisato che qualora il termine non venga in tal modo fissato, lo stesso coincide con la scadenza dei cinque o due anni previsti dall’art. 163 cod. pen., decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza (Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022, ricorrente COGNOME).
1.1.Tanto premesso, si osserva che, nel caso al vaglio, il termine per l’adempimento non è stato individuato dal giudice della cognizione e che tale richiesta era stata, però, avanzata dal Pubblico ministero al giudice dell’esecuzione, seppure in via subordinata.
1.2.Invero si tratta di sospensione condizionale della pena, subordinata all’adempimento di un obbligo di fare, diverso da quello di un’obbligazione risarcitoria, cui si riferisce la pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte citata.
Circa l’individuazione del termine per detto adempimento, questa Corte ha precisato (Sez. 1, n. 5217 del 22/09/2000, COGNOME, Rv. 217351) in caso di omessa specificazione, da parte del giudice, del termine entro il quale gli obblighi cui sia stata eventualmente subordinata la sospensione condizionale della pena devono essere adempiuti, che la sua individuazione dipende dalla natura e dalla specie degli obblighi stessi, non potendosi stabilire un criterio che abbia validità universale.
Inoltre, si evidenzia che l’orientamento giurisprudenziale richiamato nell’ordinanza di rimessione della questione alle Sezioni Unite di questa Corte, che faceva coincidere il termine, non fissato in sede di cognizione, con il passaggio in giudicato della sentenza, proprio in base alla specificità dell’obbligazione risarcitoria, immediatamente esigibile al passaggio in giudicato della sentenza, non risulta recepito dalla sentenza COGNOME che, anzi, ha fissato il diverso principio sopra illustrato.
Secondo il citato orientamento, in caso di sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento di una somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o di provvisionale in favore della parte civile, il termine entro il quale
l’imputato deve provvedere all’adempimento dell’obbligo risarcitorio, qualora non sia stato fissato in sentenza, coinciderebbe con quello del passaggio in giudicato della stessa, trattandosi di obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile (tra le altre, Sez. 1, n. 13776 del 15/12/2020, dep. 2021, Ciocci, 281059 – 01; Sez. 1, n. 23742 del 08/07/2020, COGNOME, Rv. 279458 – 01; Sez. 1, n. 6368 del 28/01/2020, COGNOME, Rv. 278075 – 01; Sez. 1, n. 10867 del 16/01/2020, Cirota’ Rv. 278693 – 01).
Tuttavia, la sentenza COGNOME ha affermato diverso principio sottolineando la necessità della fissazione del termine da parte del giudice della cognizione o di quello dell’esecuzione e, comunque, in mancanza, facendolo coincidere con quelli di cui all’art. 163 cod. pen.
Sicché, a maggior ragione nel caso in cui si tratti di beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato ad adempimento di obbligo di fare, appare senz’altro in linea con l’indirizzo fissato da questa Suprema Corte nella sua più autorevole composizione con la sentenza COGNOME e, comunque, più favorevole per il condannato, prima di provvedere alla revoca, fissare dinanzi al giudice dell’esecuzione la data a partire dalla quale adempiere, ove non specificata in sede di cognizione, qualora vi sia, come nel caso al vaglio, apposita richiesta proveniente dalla parte (pubblica).
Ne deriva l’annullamento dell’impugnata ordinanza perché il giudice dell’esecuzione, in sede di rinvio, provveda a fissare il termine per l’adempimento dell’obbligo di fare, come richiesto, in via subordinata, dal Pubblico ministero in sede esecutiva.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino.
Così deciso il 20 settembre 2022
COGNOME
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CORTE DI CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE
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