Sospensione Condizionale Pena: Perché un Appello Generico è Inammissibile
La sospensione condizionale della pena rappresenta uno strumento fondamentale nel nostro ordinamento, volto a favorire il reinserimento sociale di chi ha commesso reati di minore gravità. Tuttavia, l’accesso a tale beneficio non è automatico e le decisioni dei giudici che lo negano devono essere contestate in appello con argomenti specifici e pertinenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un’impugnazione generica sia destinata al fallimento, ribadendo l’importanza di un confronto puntuale con le motivazioni della sentenza impugnata.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso di un’imputata avverso la sentenza della Corte di Appello che aveva confermato la decisione del giudice di primo grado. Quest’ultimo aveva negato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. La ragione del diniego era ben precisa: una valutazione prognostica negativa sulla futura condotta della ricorrente. Il giudice aveva basato questa prognosi su elementi concreti, quali le modalità dei fatti per cui era stata condannata e la presenza di precedenti giudiziari molto recenti e per reati della stessa natura. Di fronte a questo diniego, la difesa aveva presentato appello, ma la Corte territoriale lo aveva dichiarato inammissibile, spingendo la questione fino alla Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione ha confermato integralmente la linea dei giudici di merito. Oltre a rigettare la richiesta, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi ritenuti inammissibili.
Le Motivazioni: l’Importanza del Confronto Specifico con la Sentenza
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Cassazione ha respinto il ricorso. I giudici hanno sottolineato che il motivo di appello era del tutto generico. La difesa, infatti, si era limitata a contestare il diniego della sospensione condizionale della pena senza però confrontarsi specificamente con l’argomentazione centrale della sentenza di primo grado.
Il primo giudice aveva costruito una motivazione chiara e logica: la prognosi negativa di recidiva era fondata su due pilastri solidi, ovvero le modalità del reato commesso e i precedenti penali “recentissimi ed assolutamente omogenei”. Un appello efficace avrebbe dovuto smontare punto per punto questa valutazione, dimostrando, ad esempio, che i precedenti non erano così rilevanti o che la prognosi era errata per altri motivi. Invece, l’atto di appello non aveva operato questo necessario confronto critico, risultando di fatto un’impugnazione debole e non pertinente. Secondo la Corte, questa mancanza “inibisce ex lege l’accesso ai benefici richiesti”, rendendo l’impugnazione inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
L’ordinanza offre una lezione fondamentale per la pratica legale: un’impugnazione non può essere una semplice doglianza. Per avere successo, deve essere un’analisi critica e puntuale della decisione che si contesta. Quando un giudice nega un beneficio come la sospensione condizionale della pena fornendo motivazioni specifiche (come la prognosi di recidiva basata su precedenti), l’avvocato ha l’onere di affrontare direttamente quelle motivazioni nel proprio atto di appello. In caso contrario, il rischio concreto non è solo quello di vedersi respingere l’impugnazione, ma di incorrere in una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento di ulteriori spese e sanzioni per il proprio assistito.
Perché è stata negata la sospensione condizionale della pena in primo grado?
La sospensione è stata negata a causa di una prognosi negativa sulla futura condotta dell’imputata. Il giudice ha ritenuto probabile che commettesse nuovi reati, basando questa valutazione sulle modalità dei fatti e sulla presenza di precedenti giudiziari molto recenti e per reati simili.
Qual è il motivo principale per cui la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo di appello non si confrontava in modo specifico con la motivazione della sentenza di primo grado. In pratica, la difesa non ha contestato puntualmente le ragioni per cui il giudice aveva formulato una prognosi di recidiva negativa.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente dopo la decisione della Cassazione?
Oltre a non ottenere il beneficio richiesto, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29011 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29011 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME natka MODENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
.IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME NOME che il motivo unico di ricorso, con il quale si deduce la violazione della legge penal nell’aver dichiarato inammissibile il motivo di gravame speso in tema di negata sospensione condizionale della pena si scontra con il rilevato omesso confronto del motivo di appello con la chiara motivazione della sentenza di primo grado, che aveva negato il beneficio richiesto sulla base della negativa prognosi recidivante elaborata traendo spunto dalle modalità dei fatti e dai precedenti giudiziari recentissimi ed assolutamente omogeni; il che inibisce ex lege l’accesso ai benefici richiesti;
NOME, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.