Con l’ordinanza n. 29012 del 2024, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso di ricorso inammissibile per ricettazione, fornendo importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità dei motivi di impugnazione. La decisione sottolinea un principio fondamentale: il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito, ma deve limitarsi a censure di legittimità sulla sentenza impugnata. Questo caso specifico offre uno spunto per comprendere perché la mera riproposizione di argomenti già esaminati e respinti conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello di Bologna, che aveva confermato la condanna di un individuo per il reato di ricettazione, previsto dall’art. 648 del codice penale. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso in Cassazione basando la sua difesa su tre motivi principali, sperando di ottenere l’annullamento della condanna.
I Motivi del Ricorso e la questione del ricorso inammissibile per ricettazione
L’appellante ha strutturato il suo ricorso su tre pilastri argomentativi, tutti volti a smontare l’impianto accusatorio confermato in secondo grado:
- Insussistenza dell’elemento soggettivo: Il ricorrente contestava la correttezza della motivazione della Corte d’Appello riguardo alla sussistenza del dolo, in particolare nella forma del ‘dolo eventuale’. Sosteneva che non vi fossero prove sufficienti per dimostrare che egli fosse consapevole della provenienza illecita dei beni.
- Mancato riconoscimento di un’attenuante: La difesa lamentava la mancata applicazione dell’attenuante speciale prevista per i casi di ricettazione di particolare tenuità, argomentando che il valore dei beni non giustificasse tale esclusione.
- Intervenuta prescrizione del reato: Infine, si deduceva che il reato fosse ormai estinto per decorrenza dei termini di prescrizione, calcolati in circa dieci anni dal fatto.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato ciascun motivo, giungendo a una conclusione netta di inammissibilità per tutti.
Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha osservato che le argomentazioni erano una ‘pedissequa reiterazione’ di quelle già presentate e puntualmente respinte dalla Corte di Appello. I giudici di legittimità hanno ribadito che non è loro compito riesaminare il fatto o proporre una ‘lettura alternativa’ basata su mere ipotesi. L’appello era stato ritenuto carente di specificità, in quanto non svolgeva una critica argomentata contro la sentenza impugnata, ma si limitava a riproporre le stesse tesi.
Anche il secondo motivo è stato giudicato reiterativo e, pertanto, non consentito. La Corte di Appello aveva motivato il diniego dell’attenuante facendo riferimento al ‘cospicuo compendio di oggetti ricettati’, una valutazione di merito che la Cassazione non può sindacare se logicamente motivata.
Infine, la Corte ha smontato la tesi della prescrizione. Ha chiarito che, a causa degli atti interruttivi, il termine di prescrizione per la ricettazione è di dieci anni, un periodo non ancora trascorso al momento della decisione d’appello. Inoltre, la Corte ha evidenziato come la contestata ‘recidiva qualificata’ avrebbe esteso il termine a oltre sedici anni, rendendo la questione della prescrizione manifestamente infondata.
Le Conclusioni
La decisione della Cassazione si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa pronuncia comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza ribadisce un principio cruciale del processo penale: il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità specifici e argomentati, non sulla semplice riproposizione di difese di merito già vagliate e respinte nei gradi precedenti. Un ricorso che si limita a ripetere le stesse argomentazioni è destinato a essere dichiarato inammissibile, con le conseguenti sanzioni economiche per il proponente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice e pedissequa reiterazione di quelli già dedotti e respinti dalla Corte di Appello, mancando quindi della specificità richiesta per una critica argomentata alla sentenza impugnata.
Come ha ragionato la Corte riguardo all’eccezione di prescrizione del reato?
La Corte ha respinto l’eccezione, spiegando che il termine di prescrizione per la ricettazione, tenuto conto delle interruzioni, è di dieci anni e non era ancora decorso. Ha inoltre aggiunto che la contestata recidiva qualificata avrebbe esteso tale termine a oltre sedici anni.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.