Sospensione Condizionale della Pena e Demolizione: Cosa Succede se l’Immobile Cambia Proprietario?
La sospensione condizionale della pena è un istituto fondamentale del nostro ordinamento penale, che subordina l’effettiva esecuzione di una condanna al rispetto di determinate condizioni. Ma cosa accade se l’adempimento di una di queste condizioni, come la demolizione di un’opera abusiva, diventa impossibile per l’imputato? Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti su questo tema, analizzando il caso di un uomo che non aveva potuto demolire un immobile perché, nel frattempo, la proprietà era passata alla sua ex coniuge.
I Fatti del Caso: La Richiesta di Revoca del Pubblico Ministero
Il caso ha origine da un decreto penale di condanna per un reato edilizio. All’imputato era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, a patto che demolisse l’opera abusiva e ripristinasse lo stato dei luoghi. Trascorsi diversi anni, il Procuratore della Repubblica chiedeva al giudice dell’esecuzione la revoca del beneficio, sostenendo che l’imputato non avesse adempiuto alla condizione.
Secondo l’accusa, l’imputato aveva avuto la piena disponibilità giuridica e materiale dell’immobile per un lungo periodo dopo la condanna definitiva e, quindi, avrebbe potuto e dovuto procedere con la demolizione. Il fatto che successivamente avesse trasferito la proprietà a terzi (nella fattispecie, l’ex moglie in sede di separazione) non poteva essere una scusante, ma anzi una sua scelta che lo aveva reso inadempiente.
La Decisione del Giudice e la Questione della Sospensione Condizionale della Pena
Il tribunale, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato la richiesta del Pubblico Ministero. La difesa dell’imputato aveva infatti evidenziato che, a seguito di un accordo di separazione, la proprietà esclusiva dell’immobile era stata “mantenuta” dalla moglie, rendendo di fatto impossibile per l’ex marito procedere alla demolizione. Il tribunale aveva quindi ritenuto che l’inadempimento non fosse imputabile a una colpa diretta dell’uomo.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Procura ha impugnato questa decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, ma il ricorso è stato giudicato infondato. La Suprema Corte ha focalizzato la sua attenzione sulla prova della colpevolezza nell’inadempimento. Il Pubblico Ministero, secondo i giudici, si è limitato a dedurre che l’imputato avesse ceduto la proprietà, senza però allegare prove concrete che lo dimostrassero in modo inequivocabile.
Il punto cruciale, secondo la Corte, risiede nell’ambiguità del termine “mantenesse” utilizzato nell’accordo di separazione. Questo verbo potrebbe presupporre una situazione di proprietà già esistente in capo alla moglie, e non necessariamente un atto di cessione da parte del marito. In assenza di certezze, non è possibile stabilire se l’impossibilità di demolire sia stata una conseguenza diretta e colpevole di un’azione dell’imputato o se sia derivata da una situazione giuridica a lui non imputabile.
Inoltre, la Corte ha sottolineato che non era stato fissato un termine perentorio per la demolizione, quindi non si poteva pretendere che questa dovesse avvenire necessariamente prima dell’accordo di separazione. Di conseguenza, non potendo escludere che l’impossibilità di adempiere fosse dovuta a un fatto non imputabile al condannato, la richiesta di revoca del beneficio è stata correttamente respinta.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale: la revoca della sospensione condizionale della pena non è automatica in caso di inadempimento. È necessario che l’autorità giudiziaria accerti, con prove concrete, che l’inadempimento sia frutto di una scelta colpevole del condannato. Quando subentrano situazioni complesse, come accordi di separazione e trasferimenti di proprietà, l’onere della prova a carico dell’accusa diventa ancora più stringente. La decisione insegna che, in mancanza di una ricostruzione certa dei fatti che dimostri la volontaria sottrazione all’obbligo imposto, il beneficio della sospensione condizionale deve essere mantenuto, in ossequio al principio del favor rei.
La sospensione condizionale della pena viene revocata automaticamente se non si adempie alla condizione imposta?
No, la revoca non è automatica. La Corte ha stabilito che deve essere provato che l’inadempimento sia dovuto a un fatto imputabile al condannato. Se l’impossibilità di adempiere non dipende dalla sua volontà, il beneficio non viene revocato.
In questo caso, perché l’impossibilità di demolire l’opera abusiva non è stata considerata colpa dell’imputato?
Perché non è stato provato con certezza che l’imputato avesse volontariamente ceduto la proprietà dell’immobile all’ex coniuge per sottrarsi all’obbligo. L’accordo di separazione parlava di un “mantenimento” della proprietà da parte della moglie, una formula che la Corte ha ritenuto ambigua e insufficiente a dimostrare la colpa dell’imputato.
Qual era l’argomento principale del Pubblico Ministero per chiedere la revoca?
Il Pubblico Ministero sosteneva che l’imputato avesse avuto la piena disponibilità dell’immobile per un lungo periodo dopo la condanna e prima del trasferimento della proprietà, e che quindi avrebbe dovuto demolire in quel lasso di tempo. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che, in assenza di un termine specifico per la demolizione, questa argomentazione non fosse sufficiente a provare la sua colpevole inadempienza.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 16181 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16181 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica del tribunale di Cagliari; nel procedimento a carico di NOME nato il DATA_NASCITA in Germania; avverso la ordinanza del 09/10/2023 del tribunale di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del difensore dell’imputato AVV_NOTAIO che ha chiesto la conferma della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 9 ottobre 2023, il tribunale di Cagliari, quale giudice dell’esecuzione adito dal Procuratore del tribunale suindicato per la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, applicato in favore di NOME, rigettava la richiesta.
Avverso la predetta ordinanza il Procuratore della Repubblica del tribunale di Cagliari ha proposto ricorso per Cassazione, con un solo motivo di impugnazione.
Deduce che non essendo stato stabilito il termine entro cui NOME avrebbe dovuto demolire l’opera abusiva in relazione alla quale era stato emesso decreto penale di condanna, anche ripristinando lo stato dei luoghi, quale condizione cui era stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale applicato al predetto, risultava scaduto il termine di adempimento delle predette prestazioni, con necessaria revoca del citato beneficio. Si sostiene che il tribunale, nel rigettare quest’ultima richiesta del Pubblico Ministero, avrebbe erroneamente valorizzato l’impossibilità di adempiere del NOME limitatamente all’anno 2023, mentre invece quest’ultimo, avendo avuto disponibilità effettiva e giuridica dell’opera abusiva dal 29.12.2018 (data di esecutività del decreto penale) fino almeno al 9.4.2018, data di cessione a terzi della stessa, con conseguente possibilità di demolire la struttura, e non avendovi provveduto neppure dopo la predetta cessione nonostante la rappresentata – dal COGNOME – impossibilità di procedere non fosse dipesa da fatto a lui non imputabile, avrebbe dovuto subire la richiesta revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, nella misura in cui il Pubblico Ministero deduce ma non allega che il NOME avrebbe ceduto la proprietà dell’immobile interessato da opere abusive, mentre il giudice, nel provvedimento impugnato, rappresenta solo che in sede di procedimento civilistico di separazione gli ex coniugi avrebbero stabilito che la moglie del COGNOME “mantenesse” la proprietà esclusiva, senza altra specificazione, con termine quindi che, nella misura in cui presuppone una pregressa situazione di proprietà già in capo all’ex coniuge, non appare tale da corroborare pienamente la ricostruzione del ricorrente; così che in tale quadro non è dato stabilire con certezza, per questa Corte, se l’impossibilità di adempiere rilevata dal giudice non sia realmente tale (come sostenuto in ricorso), posto che in caso di “mantenimento” esclusivo di proprietà non può escludersi che per il periodo successivo a tale evento il NOME non potesse demolire l’opera per fatto a lui non imputabile e posto che l’adempimento non doveva essere necessariamente realizzato prima dell’accordo fondante la predetta situazione di “mantenimento” della proprietà in capo all’ex coniuge.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato.
rigetta il ricorso Così deciso, il 15.02.2024.