Truffa e monete false: la Cassazione conferma il doppio reato
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 34254 del 2024, è tornata a pronunciarsi su un tema di grande rilevanza pratica: il concorso tra truffa e spendita di monete false. La decisione chiarisce che chi utilizza una banconota contraffatta per effettuare un acquisto non risponde solo del reato di spendita di moneta falsa (art. 455 c.p.), ma anche di quello di truffa (art. 640 c.p.), poiché la consegna stessa della banconota integra l’artificio necessario a ingannare la vittima.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna, confermata in appello, di due persone per aver speso una banconota da 100 euro contraffatta per pagare in un bar, traendo in inganno la cassiera. Oltre al reato di spendita di monete false, il tribunale aveva riconosciuto anche la sussistenza della truffa ai danni della titolare dell’esercizio commerciale.
Gli imputati hanno presentato ricorso in Cassazione, sollevando diverse questioni sia di natura procedurale che sostanziale. Uno dei motivi principali riguardava proprio la presunta errata applicazione della legge penale, sostenendo che il reato di spendita di monete false dovesse assorbire quello di truffa, escludendo così il concorso.
Le Questioni Giuridiche Affrontate
I ricorsi si basavano su due argomentazioni principali:
La Violazione del Principio di Specialità
Un’imputata sosteneva che la condotta di pagare con denaro falso per ottenere un bene fosse interamente punita dall’art. 455 c.p. (spendita di monete falsificate). Secondo questa tesi, tale norma sarebbe speciale rispetto a quella sulla truffa (art. 640 c.p.) e, pertanto, l’unica applicabile. Si contestava, in pratica, che il mero atto di porgere la banconota potesse configurare gli “artifici e raggiri” richiesti dalla truffa, essendo già l’elemento centrale del primo reato.
Vizi di Motivazione e aspetti procedurali
L’altro imputato lamentava vizi nella motivazione della sentenza d’appello, ritenendola generica e basata su elementi probatori inesistenti, come una presunta fuga dopo il fatto. Inoltre, veniva contestata la congruità della pena inflitta, giudicata non adeguatamente giustificata dai giudici di merito. Un ulteriore motivo, di carattere procedurale, riguardava la mancata trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore Generale nel giudizio d’appello, svoltosi secondo le regole emergenziali del periodo pandemico.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, respingendo tutte le censure e consolidando principi giuridici importanti.
In primo luogo, riguardo al concorso tra truffa e spendita di monete false, i giudici hanno ribadito l’orientamento consolidato della giurisprudenza. Le due norme penali tutelano beni giuridici diversi (la fede pubblica per l’art. 455 c.p. e il patrimonio per l’art. 640 c.p.) e presentano elementi costitutivi differenti. La truffa richiede non solo la spendita del denaro falso, ma anche l’induzione in errore della vittima e un conseguente atto di disposizione patrimoniale che causa un danno. La Corte ha specificato che la dazione di una banconota falsa, che appare genuina, costituisce di per sé un raggiro idoneo a sorprendere l’attenzione del ricevente e a indurlo in errore. Pertanto, i due reati possono e devono coesistere in concorso formale.
Per quanto riguarda gli altri motivi, la Corte ha ritenuto infondate le doglianze sulla motivazione. Ha chiarito che il riferimento alla fuga degli imputati non era un’invenzione, ma un dato emerso dalla testimonianza della cassiera, correttamente riportato nelle sentenze di merito. Anche la motivazione sulla determinazione della pena è stata giudicata adeguata, in quanto faceva riferimento a criteri specifici come i precedenti degli imputati e l’entità del danno patrimoniale, pur mantenendosi prossima al minimo edittale.
Infine, la questione procedurale sulla mancata trasmissione delle conclusioni del PG è stata superata, affermando che, secondo la giurisprudenza, tale omissione non costituisce una nullità rilevabile dalla difesa per carenza di interesse.
Le conclusioni
La sentenza in esame conferma un principio chiave: pagare un bene o un servizio con una banconota falsa integra due distinti reati. Non si tratta di una duplicazione sanzionatoria, ma del riconoscimento che una singola azione lede due interessi protetti dall’ordinamento: la fiducia collettiva nella circolazione monetaria e il patrimonio del singolo cittadino. Questa pronuncia serve da monito, sottolineando come l’utilizzo di denaro contraffatto comporti conseguenze penali aggravate dalla configurabilità del concorso di reati, con un conseguente inasprimento della pena finale. La decisione della Corte, dichiarando i ricorsi inammissibili, rende definitiva la condanna e obbliga i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, confermando la solidità dell’impianto accusatorio originario.
Pagare con una banconota falsa costituisce sempre anche il reato di truffa?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, la consegna di una banconota falsa per effettuare un acquisto, essendo la banconota simile a una genuina, rappresenta l'”artificio o raggiro” che induce in errore il venditore. Questa condotta integra sia il reato di spendita di monete false (art. 455 c.p.) sia quello di truffa (art. 640 c.p.), che quindi concorrono tra loro.
È valida una sentenza d’appello se il Pubblico Ministero non deposita le conclusioni scritte nei procedimenti trattati con rito cartolare?
Sì, la sentenza è valida. La Corte ha stabilito che l’eventuale omissione non costituisce una nullità che la difesa possa eccepire, in quanto o la parte non ha interesse a rilevarla, oppure perché la partecipazione del procuratore generale in questo tipo di procedimento è considerata meramente eventuale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la sentenza impugnata diventi definitiva e non possa più essere contestata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, poiché si ritiene che l’impugnazione sia stata proposta in assenza di validi motivi di diritto.