Sospensione Condizionale della Pena: Incompatibile con le Sanzioni Sostitutive
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato una questione cruciale emersa dopo la Riforma Cartabia: la possibilità di revocare una sospensione condizionale pena già concessa per accedere al nuovo regime delle sanzioni sostitutive. La risposta dei giudici è stata netta, stabilendo un principio di incompatibilità tra i due benefici e chiarendo i limitati poteri del giudice dell’esecuzione in materia.
I Fatti del Caso
Due persone, condannate con una sentenza divenuta irrevocabile, avevano ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena detentiva. Successivamente, hanno presentato un’istanza al Tribunale in funzione di giudice dell’esecuzione, chiedendo di sostituire la pena detentiva sospesa con una pena pecuniaria, una delle sanzioni sostitutive previste dalla recente normativa (d.lgs. n. 150/2022). Per fare ciò, era necessario che il giudice revocasse preliminarmente la sospensione condizionale.
Il Tribunale ha respinto la richiesta, sostenendo di non avere il potere di modificare una condanna irrevocabile eliminando un beneficio, quello della sospensione, già concesso. Contro questa decisione, i condannati hanno proposto ricorso per cassazione, sostenendo che la giurisprudenza ammette tale potere quando la modifica risulta favorevole al reo.
La Decisione della Cassazione e la Sospensione Condizionale Pena
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno confermato la decisione del Tribunale, ribadendo che non è possibile revocare la sospensione condizionale pena per applicare una sanzione sostitutiva. Questa decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa delle nuove norme introdotte dalla Riforma Cartabia, che hanno delineato confini precisi tra i diversi istituti.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha basato la sua decisione su due argomenti principali.
Il primo è di natura legislativa. Le norme introdotte dal d.lgs. n. 150/2022, in particolare l’art. 545-bis del codice di procedura penale e l’art. 61-bis della legge n. 689/1981, hanno espressamente sancito l’incompatibilità tra le sanzioni sostitutive e la sospensione condizionale della pena. Il legislatore ha creato due percorsi alternativi e non sovrapponibili: o si applica una sanzione sostitutiva, oppure si concede la sospensione condizionale. Non è possibile cumularli né scambiarli a posteriori.
Il secondo argomento riguarda i poteri del giudice dell’esecuzione. La Cassazione ha chiarito che questo giudice non ha un potere generale di revoca della sospensione condizionale concessa dal giudice di cognizione. La sua competenza è limitata ai casi di revoca di diritto, come quelli previsti dall’art. 168 del codice penale (ad esempio, se il condannato commette un altro delitto entro i termini). Al di fuori di queste ipotesi tassative, il beneficio della sospensione, una volta concesso e divenuto definitivo, non può essere rimosso, neanche se ciò fosse potenzialmente vantaggioso per il condannato.
La Corte ha inoltre specificato che il precedente giurisprudenziale citato dai ricorrenti non era pertinente, poiché riguardava un caso diverso di revoca per inosservanza di obblighi, e non la richiesta di sostituire un beneficio con un altro.
Conclusioni
L’ordinanza in esame stabilisce un principio fondamentale nell’applicazione della Riforma Cartabia: la scelta tra sospensione condizionale e sanzioni sostitutive è una valutazione che spetta al giudice della cognizione al momento della condanna e non può essere rinegoziata in fase esecutiva. Un condannato che ha già beneficiato della sospensione condizionale della pena non può successivamente chiederne la revoca per ottenere una sanzione sostitutiva, ritenuta più favorevole. Questa decisione rafforza la chiarezza e la certezza del diritto, impedendo un uso strumentale e alternato dei benefici penali dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
È possibile chiedere al giudice dell’esecuzione di revocare la sospensione condizionale della pena per ottenere una sanzione sostitutiva, come la pena pecuniaria?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che il giudice dell’esecuzione non ha il potere di revocare la sospensione condizionale concessa in sede di cognizione, al di fuori dei casi di revoca di diritto previsti specificamente dalla legge (art. 168 c.p.).
Le sanzioni sostitutive introdotte dalla Riforma Cartabia sono compatibili con la sospensione condizionale della pena?
No. La normativa introdotta con il d.lgs. n. 150/2022 (in particolare l’art. 545-bis cod.proc.pen. e l’art. 61-bis legge n.689/1981) ha escluso esplicitamente la compatibilità tra le sanzioni sostitutive e la sospensione condizionale della pena.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché si basava su una richiesta giuridicamente non accoglibile. La legge non consente al giudice dell’esecuzione di “scambiare” il beneficio della sospensione condizionale con quello delle sanzioni sostitutive, data la loro chiara incompatibilità normativa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18074 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18074 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MOHAMMEDIA( MAROCCO) il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a RONCOFREDDO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/11/2023 del TRIBUNALE di RAVENNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME, per mezzo del loro difensore AVV_NOTAIO, hanno proposto ricorso, con un unico atto, contro l’ordinanza con cui il Tribunale di Ravenna, quale giudice dell’esecuzione, in data 28 novembre 2023 ha respinto la loro istanza di sostituzione della pena detentiva inflitta con la sentenza n. 1446/2021 emessa dal Tribunale di Ravenna e divenuta irrevocabile in data 08 settembre 2023, per essere stata la stessa dichiarata condizionalmente sospesa, ritenendo altresì di non poter modificare la condanna eliminando tale beneficio, non essendo munito del necessario potere;
rilevato che i ricorrenti deducono la carenza e illogicità della motivazione, per avere il giudice dell’esecuzione affermato di non avere il potere di eliminare la concessione della sospensione condizionale della pena, mentre la giurisprudenza di legittimità gli riconosce tale potere quando, come nel presente caso, la decisione sarebbe favorevole all reo, in quanto consentirebbe la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, risultando altrimenti impedito ai ricorrenti di beneficiare della modifica normativa introdotta dal d.lgs. n. 150/2022;
ritenuto che il loro ricorso sia manifestamente infondato, stante il chiaro dettato della norma di cui all’art. 545-bis cod.proc.pen. introdotto dal d.lgs. n. 150/2022, e dell’art. 61-bis legge n.689/1981, anch’esso introdotto dal d.lgs. n. 150/2022, che ha escluso la compatibilità tra le sanzioni sostitutive e la sospensione condizionale della pena, e non sussistendo il potere del giudice dell’esecuzione di revocare la sospensione condizionale concessa dal giudice della cognizione, se non nei casi di revoca di diritto previsti dall’art. 168 cod.pen. (vedi Sez. 1, n. 19936 del 08/10/2013, dep. 2014, Rv. 262329);
ritenuto altresì che il richiamo, contenuto nell’unico atto di ricorso, alla sentenza di questa Corte Sez. 5, n. 24131 del 31/05/2022, Rv. 283430, sia manifestamente infondato, trattandosi di una pronuncia resa nell’ambito di una procedura di revoca della sospensione condizionale per inosservanza degli obblighi a cui il beneficio era stato sottoposto, e nella quale si è solamente ribadito il principio della necessità, per il giudice dell’esecuzione, di procedere solo su istanza di parte;
ritenuto, pertanto, che l’impugnazione dei due ricorrenti debba essere dichiarata inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.IM.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente