Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43889 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43889 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
COGNOME
R.G.N. 28293/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a MONTELLA il 04/04/1949
avverso l’ordinanza del 28/05/2024 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 28 maggio 2024, il Tribunale di Campobasso, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta di NOME COGNOME di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena di anni due, irrogata con sentenza del Tribunale di Campobasso in data 22/07/2020, irrevocabile dal 27/10/2022.
Il beneficio non era stato concesso dal giudice della cognizione “in virtø delle precedenti condanne risultanti dal certificato del casellario giudiziale”. Tuttavia per una di esse, che aveva già concesso una prima volta il medesimo beneficio, era intervenuta revoca per “abolitio criminis” e per altre due era stato emesso provvedimento di riabilitazione.
Il Tribunale, dopo aver rilevato che l’incidente di esecuzione verteva sui medesimi profili già esaminati e disattesi con ordinanza 05/03/2024, aveva sottolineato che le due condanne, oggetto di riabilitazione, rimanevano ostative, perchØ tali evidentemente valutate nella sentenza della Corte di appello in data 14/10/2021, di conferma della sentenza del Tribunale di Campobasso in data 22/07/2020, emessa allorchØ la riabilitazione (risalente al 2009) era stata già concessa.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME denunciando violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 671 e 673 cod. proc. pen.
La deduzione inerente l’intervenuta riabilitazione costituiva fatto nuovo, che imponeva una
nuova verifica circa la concessione del beneficio della sospensione condizionale, il quale, a questo punto, sarebbe senz’altro spettato, secondo il ricorrente, quale “provvedimento conseguente” alla revoca della sentenza di condanna per abrogazione dell’illecito penale
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha depositato memoria scritta con la quale chiede l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’ordinanza con rinvio per nuovo giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato.
Il difensore di NOME COGNOME aveva richiesto, ai sensi dell’art. 671, comma 3 (“rectius” 673, comma 1), cod. proc. pen., la concessione della sospensione condizionale della pena inflittagli con la sentenza emessa dal Tribunale di Campobasso in data 22/07/2020, irrevocabile il 27/10/2022. In quella sentenza, secondo quanto prospettato dalla difesa, il beneficio non era stato concesso in ragione del fatto che era stato già concesso una volta con una precedente sentenza di condanna a pena sospesa, emessa in data 04/07/2013. Tuttavia questa sentenza era stata successivamente revocata in data 17/11/2023 per sopravvenuta abolitio criminis .
L’istanza era stata già presentata al giudice dell’esecuzione che la aveva respinta ritenendo che il giudice della cognizione avesse motivato il diniego anche in ragione di altri due precedenti penali all’epoca attestati dal certificato penale: in particolare la sentenza emessa dal Pretore di Sant’Angelo dei Lombardi in data 07/04/1997, irrevocabile dal 25/06/1998, e la sentenza emessa dal Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi in data 20/03/2002, irrevocabile dal 05/02/2006.
Con l’ulteriore istanza che ha dato avvio al presente nuovo procedimento dinanzi al giudice dell’esecuzione, COGNOME aveva rappresentato che per quei due precedenti penali era intervenuta riabilitazione con ordinanza del Tribunale di sorveglianza in data 05/05/2009 e aveva richiesto la rivalutazione dei presupposti per ottenere il beneficio della sospensione della pena inflittagli con la sentenza emessa dal Tribunale di Campobasso in data 22/07/2020, irrevocabile il 27/10/2022 alla luce di questo fatto nuovo non esaminato con la precedente ordinanza, combinato con l’ abolitio criminis già accertata e dichiarata.
Il giudice dell’esecuzione nel provvedimento impugnato ha ritenuto per un verso che la riabilitazione non elimina la valenza ostativa dei precedenti penali ai fini della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e per altro verso che la riabilitazione era già intervenuta quando il giudice della cognizione aveva valutato i precedenti penali e aveva ritenuto di formulare una prognosi negativa nei confronti del condannato, sicchŁ tale elemento doveva considerarsi anche solo implicitamente valutato in sede di cognizione e, per questo, non piø rivalutabile in sede di esecuzione.
Ad avviso del Collegio, tali argomenti sono viziati.
La Corte ritiene anzitutto che l’istanza proposta da COGNOME non sia meramente reiterativa, perchØ prospetta un elemento nuovo, non valutato dal giudice dell’esecuzione nel precedente provvedimento, cioŁ la riabilitazione; la reiterazione Ł allora consentita perchØ, come si vedrà, il giudice dell’esecuzione Ł chiamato ad effettuare un compiuto confronto tra le ragioni che hanno indotto il giudice di cognizione a negare il beneficio e quelle che, venuto meno l’unico precedente veramente ostativo, potrebbero ancora legittimare la decisione in ordine all’applicazione dell’istituto di cui all’art. 163 cod. pen.
Confronto rispetto al quale ogni elemento nuovo e significativo, non valutato, costituisce presupposto idoneo per un’ulteriore valutazione.
Secondo Sez. U., n. 4687 del 20/12/2005, dep.2006, Catanzaro, Rv. 232610 – 01, il giudice dell’esecuzione che disponga la revoca della sentenza di condanna per “abolitio criminis” può applicare ad altra condanna la sospensione condizionale della pena che sia stata impedita, nel giudizio di cognizione, dalla sentenza revocata.
La possibilità di rivalutare la concedibilità del beneficio, anche in relazione a sentenze irrevocabili che lo abbiano negato, consegue agli effetti prodotti nell’ordinamento giuridico dai fenomeni dell’abrogazione della norma incriminatrice o della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale come disciplinati dall’art. 2, comma 2, cod. pen.
Il percorso processuale Ł tracciato dall’art. 673 cod. proc. pen. che stabilisce che «nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non Ł previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti».
PoichØ vengono meno tutti gli effetti penali della sentenza di condanna, e tra questi quello rappresentato dall’ostacolo che, nel giudizio di cognizione, aveva impedito l’applicazione della sospensione condizionale della pena, tra i «provvedimenti conseguenti» rientra anche quello con il quale si può rivalutare la concedibilità del beneficio.
L’attribuzione al giudice dell’esecuzione della competenza ad applicare la pena sospesa in caso di revoca delle condanne ostative per abrogazione del reato o dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice costituisce, quindi, lo strumento funzionale a conseguire la totale rimozione degli effetti penali di una condanna che deve essere elisa in tutte le sue implicazioni negative perchØ riferentesi ad un fatto che ha perduto ogni rilevanza penale.
Non Ł invece possibile alcuna applicazione analogica dell’art. 671, comma 3, cod. proc. pen. (norma erroneamente invocata dal ricorrente ed erroneamente richiamata dal giudice dell’esecuzione); un tale percorso applicativo «Ł precluso dallo sbarramento segnato dall’art. 14 delle Disposizioni sulla legge in generale, che vieta di applicare le leggi che fanno eccezione a regole generali oltre i casi in esse considerate. Invero, considerato che – conformemente all’opinione consolidata della giurisprudenza di legittimità – l’immodificabilità del giudicato corrisponde ad un principio generale dell’ordinamento derogabile solo nei casi previsti dalla legge, il divieto dell’applicazione analogica dell’art. 671, comma 3, cod. proc. pen. non può essere eluso in nome dell’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 673, la cui sfera precettiva può essere adeguata dal giudice ai principi della Carta fondamentale soltanto quando la ricostruzione della portata della disposizione risulti possibile con l’impiego degli usuali mezzi dell’ermeneutica giuridica» (Sez. U., n. 4687 del 20/12/2005, cit.).
Se questo Ł pur vero, d’altro canto occorre esaminare il profilo davvero controverso della questione, risolto dal provvedimento impugnato nel senso che non sarebbe possibile rivalutare la decisione passata in giudicato perchØ il diniego era correlato alla sussistenza di altre due precedenti condanne.
Il riferimento a tali pregresse esperienze giudiziarie, espressamente citate nella sentenza che ha negato il beneficio, non poteva considerarsi dirimente.
Tali due condanne avevano ad oggetto pene pecuniarie, giammai in sØ ostative alla sospensione condizionale (neppure se inflitte in sostituzione di pena detentiva: Sez. 7, n. 37402 del 30/06/2016, Rv. 267951-01; Sez. 1, n. 1006 del 03/02/1999, Rv. 213014-01; Sez. 6, n. 9915 del 27/05/1994, Dolenti, Rv. 199158-01). Come ricorda anche la motivazione del provvedimento impugnato, l’art. 57, comma 2, l.n. 689/81 prevede che «la pena pecuniaria si considera sempre tale, anche se sostitutiva della pena detentiva». E’ il dettato dell’art. 164, comma 2 n. 1, cod. pen.,
che richiama come condizione ostativa solo una precedente condanna per delitto, che lascia quindi spazio al riconoscimento del beneficio, se la precedente condanna ha ad oggetto la sola pena pecuniaria.
La negazione del beneficio avrebbe allora richiesto, rispetto a tali condanne a sola pena pecuniaria, un’articolata valutazione giustificativa della prognosi negativa, anche tenuto conto dell’epoca assai risalente dei fatti e della loro concreta gravità.
Se pertanto quei precedenti penali non potevano considerarsi di per sØ ostativi alla concessione del beneficio, non può certamente ritenersi che abbia avuto un ruolo sussidiario nella valutazione del giudice della cognizione la sussistenza di un precedente effettivamente ostativo e che il suo venir meno, per “abolitio criminis”, non incida nel complessivo assetto giustificativo della decisione.
Con l’art. 164, comma 4, cod. pen. il legislatore ha stabilito anche la regola per la quale la sospensione condizionale della pena non può essere concessa piø di una volta, con un’unica deroga, che consente al giudice che emetta una seconda condanna di concedere nuovamente il beneficio, a condizione che la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna, non superi i limiti di pena stabiliti dall’art. 163 cod. pen.
Il giudizio svolto in sede di cognizione dai giudici di merito, nel procedimento definito dalla sentenza del Tribunale di Campobasso in data 22/07/2020, irrevocabile dal 27/10/2022, va pertanto ricondotto a tale disposizione, dalla quale consegue che essi si sono confrontati non con la regola, ma con la deroga; ed essendovi all’epoca un precedente che aveva concesso già una volta il beneficio, hanno valutato la possibilità di concederlo una seconda volta negli ambiti piø ristretti che il rinnovo della prognosi positiva poteva comportare anche a fronte della commissione di altri illeciti in epoca piø risalente.
PoichØ invece il venir meno della condanna revocata per abolitio criminis , a fronte dell’assenza di altre condanne ostative, pone il giudice dell’esecuzione nelle condizioni di dover emettere un «provvedimento conseguente», ai sensi dell’art. 673 cod. proc. pen. e non ai sensi dell’art. 671, comma 3, cod. proc. pen., la rivalutazione dei presupposti per la concessione del beneficio negato – valutando ben diverse condizioni – con sentenza del Tribunale di Campobasso in data 22/07/2020, irrevocabile dal 27/10/2022, non costituisce alcuna inammissibile estensione dei poteri cognitivi del giudice dell’esecuzione ma semmai lo svolgimento di una sua doverosa funzione.
All’esito della quale, nel caso di specie, dovrà valutare se il tessuto giustificativo del diniego del beneficio, che veste la decisione divenuta irrevocabile, mantenga eguale aderenza alla legge e al fatto, anche sottraendovi il dato della precedente condanna a pena sospesa e rimanendo in campo le sole pregresse condanne a pena pecuniaria, interessate oltretutto dalla riabilitazione.
Il provvedimento impugnato deve essere, pertanto, annullato con rinvio, ai fini della rinnovazione del giudizio dinanzi al Tribunale di Campobasso in diversa composizione.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Campobasso.
Così Ł deciso, 25/10/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
NOME COGNOME