Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40698 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40698 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gen. NOME
COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
udito il difensore avvocato COGNOME del foro di MILANO in difesa di COGNOME NOME che si é riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano con sentenza del 13 ottobre 2021 ha confermato la condanna di NOME COGNOME COGNOME pena (principale) di anni due e mesi quattro di reclusione (oltre pene accessorie) irrogatagli Icon sentenza dei 20 geni naio 2021 del Tribunale di Milano per il reato di cui agli’ artt. 81, cpv., cod. pen., 2, d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto perché, quale legale rappresentante della società cooperativa RAGIONE_SOCIALE», al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, aveva indicato, nelle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture emesse dalle ditte individuali «RAGIONE_SOCIALE» (anni 2010 e 2011) e dCOGNOME «RAGIONE_SOCIALE» (anni 2012 e 2013) per operazioni inesistenti; il fatto è contestato come commesso in Milano dal 29/11/2011, data di presentazione della prima dichiarazione dei redditi, al 29/09/2014, data di presentazione dell’ultima.
Veniva pertanto anche confermata la confisca per equivalente dei beni già oggetto di sequestro preventivo (denaro presente sul conto corrente 1000/4572 acceso presso Intesa San Paolo, valore della Polizza NUMERO_CARTA accesa presso Intesa San Paolo, valore della Polizza NUMERO_CARTA accesa presso Intesa San Paolo, autoveicolo targato TARGA_VEICOLO, carrello da trasporto targato TARGA_VEICOLO e n. 2 quote della società RAGIONE_SOCIALE) e degli eventuali ulteriori beni che dovessero essere reperiti sino COGNOME concorrenza dell’importo di Euro 744.360,99.
Sul ricorso del COGNOME, la terza sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 24932/23 del 10 febbraio 2023 ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B) dell’imputazione perché estinto per prescrizione e ha rinviato ad altra Sezione della Corte di appello di Milano quanto COGNOME determinazione del trattamento sanzionatorio e COGNOME disposta confisca.
La Corte di Appello di Milano, pronunciando quale giudice del rinvio, con sentenza del 5 ottobre 2023 ha rideterminato la pena inflitta all’imputato in anni due di reclusione determinando l’ammontare dell’importo della confisca per equivalente in euro 547.330,08, confermando nel resto la sentenza.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il COGNOME deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
Con primo motivo il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione dell’art. 133 cod. pen. in punto di dosimetria della pena.
Si duole, in particolare, che non siano state prese in considerazione le condizioni di vita dell’imputato, il quale, pur non avendo beneficiato delle condotte illecite, si trova con tutto il proprio patrimonio posto sotto confisca.
Non sarebbero stati indicati specificamente quali sono stati i criteri oggettivi e soggettivi di cui all’articolo 133 cod. pen. ritenuti rilevanti ai fini del giudizio.
Con il secondo motivo ci si duole, sempre sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, che non siano stati chiaramente motivati i singoli aumenti per la continuazione.
Con il terzo motivo si lamenta erronea applicazione degli artt. 163 e 164 cod. pen. e 445 cod. proc. pen. in relazione COGNOME mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
Si lamenta che la concessione di tale beneficio sia stata negata in virtù di un precedente assai risalente nel tempo e senza tener conto che si tratta di un soggetto ormai in pensione da tempo per raggiunti limiti di età che ha riportato quattro condanne le quali, se analizzate nel dettaglio non possono incidere, negativamente sul riconoscimento della sospensione condizionale della pena.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il PG presso questa Corte ha anticipato le proprie conclusioni scritte con una memoria del 5/9/2024 che fa proprie quelle del PG del 17/06/2024 per l’udienza del 10/7/2024 rinviata per l’adesione del difensore all’astensione.
Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Quanto al primo motivo, in punto di dosimetria della pena, il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
La motivazione in punto di dosimetria della pena nel provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto (sull’onere motivazionale del giudice in ordine COGNOME determinazione della pena cfr Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243). Ed invero, la Corte di appello, nel determinare la pena base, ha posto in evidenza la considerevole misura di imposta evasa e dunque la gravità del reato applicando comunque una sanzione inferiore al medio edittale.
L’obbligo motivazionale è dunque assolto laddove questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabil nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso -che peraltro non è quello che ci occupa- in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (così questa Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, COGNOME, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, COGNOME, Rv. 256197; conf. Sez. 2, n. 28852 dell’8/5/2013, COGNOME e altro, Rv. 256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, COGNOME, Rv. 255153; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, COGNOME, Rv. 245596). E ancora di recente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. co espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo COGNOME gravità dei reato o COGNOME capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore COGNOME misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME ed altro, Rv. 271243).
E’ stato altresì sottolineato, ancora di recente, che. in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dCOGNOME parte destinata COGNOME quantificazione della pena. Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese, Rv. 267949).
Il ricorrente indica, poi, alcuni elementi che il giudice di merito avrebbe dovuto prendere in considerazione, ma la valutazione degli elementi sui quali si fonda la determinazione della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, il cui esercizio, se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all’art.1 cod. pen., è censurabile in Cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, nel caso concreto neppure prospettato.
Manifestamente infondata è anche la seconda doglianza, afferente agli aumenti per la continuazione, atteso che, avendo il giudice ha considerato comunque l’entità oggettiva dei reati e applicato un aumento per la continuazione di entità esigua.
La sentenza impugnata opera, dunque, un buon governo delle puntualizzazioni fornite dCOGNOME pronuncia delle Sezioni Unite 24 giugno 2021, COGNOME e altro,
nella parte in cui si precisa che l’obbligo di specifica motivazione in relazione all’aumento per la continuazione subisce una mitigazione in conformità ai principi che emergono dall’ampia giurisprudenza formatasi in materia di vizio di motivazione relativo alle statuizioni concernenti il trattamento sanzionatorio. E’ stato, infatti in più occasioni affermato, dopo la citata pronuncia delle Sezioni Unite, che: «il giudice, ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell’articolo 81 cod. pen. nel determinare la pena complessiva, oltre’ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite. Peraltro, tale obbligo di motivazione richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi, essendo necessario e sufficiente che la motivazione dell’entità dell’aumento per la continuazione per ciascun reato consenta di valutare: che risultino rispettati i limiti previsti dall’articolo 81 del cod. pen.; che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che sia stato rispettato, ove ravvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, riflesso anche della relazione interna agli illeciti accertati (si vedano Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269)» (così Sez. 4, n. 18748 del 04/05/2022, COGNOME, in motivazione, Rv. 283212 – 01, e già, tra le altre, Sez. 4, n. 48546 del 10/07/2018, Gentile, Rv. 274361 – 01 ove si legge: «Ritiene il Collegio di non discostarsi dal principio che impone in generale un obbligo di specifica motivazione in relazione all’aumento per la continuazione’ ma di addivenire comunque ad una mitigazione di tale principio nel senso che un obbligo di specifica motivazione da parte del giudice di merito sul ragionamento seguito è necessario solo quanto tale aumento si ponga al di sopra della media di pena irrogabile a tale titolo, essendo negli altri casi sufficiente il richiamo COGNOME adeguatezza e congruità dell’aumento medesimo).
4. Infine, manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso.
Ciò in quanto costituisce principio consolidato che, ai fini del diniego della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena non è necessario che il giudice prenda in considerazione le circostanze indicate nell’art. 133 cod. pen., ma che egli fondi una prognosi negativa circa il futuro comportamento del colpevole con riferimento ad una o più delle dette circostanze purché mostri di averle tutte presenti (Sez. 1, n. 1936 del 15/12/1983 Ud. (dep. 02/03/1984) Rv. 162937 – 01).
Nel caso di specie, il diniego della sospensione condizionale della pena non risulta immotivato avendo la Corte fondato il proprio giudizio, non solo sulla esistenza di un precedente penale, per il quale il ricorrente risulta anche aver già usufruito del beneficio della sospensiene condizionale della pena, ma, soprattutto, sulle ulteriori condanne riportate e sulla reiterazione delle condotte illecite in più
annualità, elementi idonei ad evidenziare una inclinazione a delinquere e a con durre ad una prognosi sfavorevole. Tale apparato argomentativo sfugge COGNOME censura dedotta con la quale si lamenta l’omessa valutazione in senso favorevole dell condotta successiva al reato in quanto il giudice di merito, nel valutare la con dibilità della sospensione condizionale della pena, non ha l’obbligo di prendere esame tutti gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen., ma può limitarsi ad ind quelli da lui ritenuti prevalenti (cfr. da ultimo, Sez. n. 17953 del 07/02/2020, 279206 – 02).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pe non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), COGNOME condanna del ricorrent pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e deila somma di euro tremila in favore della cassa delle am mende.
Così deciso il 17/10/2024