Sorveglianza Speciale: la Cassazione Conferma la Condanna per Violazione delle Prescrizioni
L’ordinanza in esame offre importanti chiarimenti sui limiti del ricorso in Cassazione e sui criteri di valutazione della sorveglianza speciale, una delle più incisive misure di prevenzione del nostro ordinamento. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto condannato per non aver rispettato le prescrizioni imposte, delineando i confini tra la legittima critica alla motivazione e il tentativo, non consentito, di rivalutare i fatti in sede di legittimità.
I Fatti del Caso: La Violazione Notturna
Un individuo, già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, veniva condannato in primo e secondo grado alla pena di un anno di reclusione. La condanna scaturiva dalla violazione dell’obbligo di permanere nella propria abitazione durante le ore notturne, come prescritto dalla misura di prevenzione. Il controllo che accertava la violazione era avvenuto in pieno orario notturno.
I Motivi del Ricorso: Difetto di Motivazione e Tenuità del Fatto
La difesa dell’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due principali motivi:
1. Vizio di motivazione: si contestava la sentenza della Corte d’Appello, ritenendola carente o contraddittoria nella valutazione delle prove, in violazione delle norme processuali (art. 192 c.p.p.).
2. Mancata applicazione della causa di non punibilità: si lamentava che i giudici di merito non avessero riconosciuto la particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale, che avrebbe escluso la punibilità per il reato commesso.
In sostanza, la difesa sosteneva che la violazione fosse di lieve entità e che la motivazione della condanna fosse illogica.
La Decisione della Cassazione sulla Sorveglianza Speciale
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente le argomentazioni difensive, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’analisi rigorosa dei poteri del giudice di legittimità e dei criteri per l’applicazione della causa di non punibilità.
L’Inammissibilità per Manifesta Infondatezza
La Corte ha ritenuto i motivi del ricorso manifestamente infondati. I giudici hanno chiarito che le doglianze della difesa non evidenziavano un reale vizio di motivazione (come illogicità o contraddittorietà), ma si traducevano in una richiesta di riconsiderare i fatti del processo. Questo tipo di valutazione è precluso alla Corte di Cassazione, il cui compito non è quello di riesaminare le prove, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze impugnate. La Corte territoriale, secondo gli Ermellini, aveva fornito una motivazione completa e coerente con i canoni di valutazione della prova.
Il Rigetto dell’Applicazione dell’Art. 131-bis c.p.p.
Particolarmente significativa è la parte della decisione che riguarda la causa di non punibilità. La Cassazione ha ribadito che la valutazione sulla particolare tenuità del fatto è un potere discrezionale del giudice di merito, basato sui criteri dell’art. 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere del reo). Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente escluso l’applicazione dell’art. 131-bis c.p.p. sulla base di due elementi decisivi:
* La modalità della condotta: l’allontanamento dall’abitazione era avvenuto in pieno orario notturno, e non in un’ora prossima a quella del rientro obbligatorio, dimostrando un palese disprezzo per le regole imposte.
* La personalità del soggetto: l’imputato era stato sottoposto nuovamente e solo di recente alla sorveglianza speciale, circostanza che rendeva la violazione ancora più grave, in quanto sintomatica di una persistente pericolosità sociale e di un’incapacità di rispettare le prescrizioni dell’autorità giudiziaria.
Le Motivazioni della Corte
La Corte Suprema ha motivato la sua decisione sottolineando che il compito del giudice di merito è quello di valutare tutti gli elementi a disposizione, ma non è tenuto a esaminare analiticamente ogni singolo aspetto se indica in modo sufficiente quelli ritenuti rilevanti per la decisione. In questo caso, la Corte d’Appello ha correttamente individuato nell’orario della violazione e nella recente imposizione della misura gli elementi chiave per negare la tenuità del fatto. Tentare di contestare questa valutazione con argomenti di fatto non è consentito in sede di legittimità. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la sorveglianza speciale è uno strumento serio, e la sua violazione non può essere considerata di lieve entità, specialmente quando le circostanze dimostrano un’aperta sfida alle prescrizioni. Per gli operatori del diritto, la decisione conferma che il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Per i cittadini, essa serve come monito sull’importanza di rispettare le misure imposte dall’autorità giudiziaria, la cui violazione comporta conseguenze penali significative che difficilmente possono essere attenuate invocando la ‘particolare tenuità del fatto’ in presenza di elementi di gravità.
Per quali motivi la Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato?
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato perché le argomentazioni della difesa non evidenziavano reali vizi di motivazione, ma si limitavano a contestare la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito, un’attività non consentita in sede di legittimità.
Perché non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.p.)?
La non punibilità è stata esclusa perché la violazione era avvenuta in pieno orario notturno, dimostrando un significativo sprezzo delle regole, e perché il soggetto era stato sottoposto solo di recente alla misura della sorveglianza speciale, rendendo la sua condotta particolarmente grave.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna definitiva del ricorrente, che è inoltre obbligato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33899 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33899 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a PAOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
i.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna, resa dal Tribunale di Paola, in data 15 dicembre 2020, nei confronti di NOME COGNOME, alla pena di anni uno di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, in relazione al reato di cui all’art. 75, comma 2 d. Igs. n. 159 del 2011.
Considerato che i motivi proposti dalla difesa, AVV_NOTAIO e COGNOMEAVV_NOTAIO (violazione degli artt. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011 e 192 cod. proc. pen., con vizio di motivazione – primo motivo; inosservanza dell’art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione) sono manifestamente infondati posto che prospettano asserito difetto di motivazione o contraddittorietà di questa, non riscontrato dalla lettura del provvedimento impugnato (cfr. p. 4 e ss.).
Ritenuto, invero, che il controllo svolto in orario notturno, secondo la completa motivazione dei giudici di merito, è stato attuato con modalità ritenute idonee all’accertamento cui era diretto, di cui rende conto la Corte territoriale con ragionamento coerente con i canoni di valutazione della prova dettati dall’art. 192 cod. proc. pen. e non manifestamente illogico, avversato, peraltro, dal ricorrente con argomenti versati in fatto, non consentiti nella presente sede.
Considerato che il giudizio circa l’insussistenza della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., in quanto attiene ad un potere rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, dev’essere effettuato, come nel caso al vaglio, con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen. e non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 8/11/2018, Rv. 274647), nella specie individuati nell’allontanamento in pieno orario notturno (e non in ora prossima a quella in cui il COGNOME era tenuto a rincasare) e nel fatto che solo recentemente NOME era stato sottoposto, nuovamente, alla sorveglianza speciale.
Ritenuto che segue l’inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso, in data 1° luglio 2024 Il Consigliere estensore COGNOME
Il P esidente