Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28827 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28827 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN FELICE A CANCELLO il 07/12/1990
avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha
riformato la condanna, resa nei confronti di NOME COGNOME dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, in data 7 dicembre 2022, per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 6 settembre 2011, concedendo le circostanze
attenuanti generiche, con rideterminazione della pena in quella di mesi sei di reclusione.
Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, avv. O. COGNOME
(violazione di legge, travisamento della prova e illogicità della motivazione, avendo la Corte territoriale, peraltro, confuso i concetti di dimenticanza e
ignoranza inescusabile) è
inammissibile perché riproduttivo di motivi di censura già prospettati alla Corte territoriale e respinti con ragionamento immune da
illogicità manifesta e da vizi di ogni tipo.
Rilevato, infatti, che la motivazione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale in tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, la dimenticanza dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria esclude la sussistenza del dolo generico, richiesto dal reato omissivo di cui all’art.75, comma 2, d.lgs. n.159 del 2011 a condizione che integri gli estremi dell’ignoranza inevitabile non ravvisata, nel caso al vaglio, secondo un ragionamento ineccepibile e immune da travisamenti di ogni tipo rilevabili in sede di legittimità (Sez. 6, n. 58227 del 23/10/2018, COGNOME, Rv. 274814 – 01, dove, in motivazione, questa Corte ha precisato che la dimenticanza sull’esistenza dell’obbligo si traduce in un’ignoranza del precetto penale e, quindi, può rilevare nei limiti di cui all’art.5 cod. pen., così come individuati dalla sentenza della Corte cost., n.364 del 1988).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo tenuto conto dei motivi devoluti.
P.Q.M.
spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
Così deciso il 3 luglio 2025 Il Consigliere estensore
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