Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6235 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6235 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME, nato a Salerno il DATA_NASCITA; avverso il decreto del 17/09/2025 della Corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto emesso all’esito della udienza del 17/09/2025, la Corte di appello di Salerno rigettava l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso il decreto del Tribunale di Salerno del 15/04/2025, con cui era stata applicata, nei confronti del ricorrente, la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel territorio del Comune di Mercato San Severino per la durata di un anno.
Avverso il decreto della Corte di appello di Salerno propone ricorso il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME, articolando due motivi.
2.1. Con primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all’art. 4, comma 1, lett. c) , d.lgs. 159/2011, inammissibilità della proposta e illegittimità manifesta.
Al riguardo, lamenta il ricorrente come il decreto di fissazione della procedura di prevenzione non indichi la categoria di appartenenza del proposto e la proposta contenga un generico riferimento all’art. 4 d.lgs. 159/2011.
2.2. Con secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all’art. 4, comma 1, lett. c) , d.lgs. 159/2011, illegittimità manifesta e difetto assoluto del presupposto.
In particolare, il ricorrente censura la motivazione della Corte di appello siccome apparente e meramente assertiva, nonchØ fondata su ‘dati che non corrispondono agli atti COGNOME sua disponibilità’. Al riguardo, in particolare, evidenzia come, diversamente da quanto ritenuto, il NOME non fosse disoccupato, risultando redditi percepiti negli anni 2019 e 2020.
Inoltre, il ricorrente, al fine di evidenziare l’errore in cui Ł incorsa la Corte territoriale, richiama la documentazione lavorativa relativa all’anno 2025, depositata il giorno successivo alla emissione del provvedimento applicativo della misura di prevenzione.
Censura vieppiø la motivazione COGNOME parte in cui la Corte avrebbe ‘confuso’ quanto dichiarato dal COGNOME COGNOME relazione di notifica e quanto risultante dalla nota dei Carabinieri, integrandosi anche in questo caso una ipotesi di motivazione apparente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł inammissibile.
1.1. In premessa va rammentato che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione Ł ammesso soltanto per violazione di legge, secondo quanto disposto dell’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, che ripete sul punto la previsione di cui all’art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423.
Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, sono escluse dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lett. c) dello stesso articolo, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell’obbligo, imposto dall’art. 7 d.lgs. n. 159/2011, di provvedere con decreto motivato, ovvero la motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità sì da risultare assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, COGNOME e altri, Rv. 260246 – 01; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Pg c/COGNOME, Rv. 279435 – 01; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, COGNOME e altro, Rv. 270080 – 01; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, COGNOME e altro, Rv. 266365 – 01).
1.2. Ciò premesso il primo motivo risulta aspecifico e meramente reiterativo del motivo di appello e comunque manifestamente infondato.
Con detto motivo il ricorrente si duole della mancata indicazione, COGNOME proposta, della categoria di pericolosità che tuttavia, stante l’espresso riferimento al fatto che si tratti di soggetto ‘abitualmente dedito alla commissione di traffici illeciti’, ritiene individuata in quella di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. cit., su cui Ł intervenuta pronuncia della Corte costituzionale con sentenza n. 24 /2019. Il Tribunale avrebbe pertanto operato, a parere del ricorrente, in violazione dell’art. 521 cod. proc. pen.
Orbene, COGNOME specie, il Tribunale ha ritenuto di accogliere la proposta di misura di prevenzione sul presupposto che il NOME Ł persona pericolosa in quanto ritenuto soggetto che vive abitualmente dei proventi dell’attività di spaccio. Ciò non ha determinato alcuna violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione, atteso che la qualificazione della pericolosità Ł stata legittimamente operata dal Tribunale sulla base dei medesimi elementi di fatto posti a fondamento della proposta, in relazione ai quali Ł stato assicurato alla difesa un contraddittorio effettivo e congruo.
A tale riguardo, si Ł anche chiarito come l’invito a comparire, destinato alla persona nei cui confronti Ł chiesta l’applicazione di una misura di prevenzione, abbia la funzione di portare a conoscenza dell’interessato la contestazione posta a fondamento della domanda di prevenzione, mentre la ‘forma’ di pericolosità attiene alla qualificazione giuridica della pericolosità sociale (Sez. 5, n. 28695 del 19/05/2022, COGNOME, Rv. 283542 – 01; Sez. 1, n. 8038 del 05/02/2019, COGNOME, Rv. 274915, che ha, altresì, escluso l’applicabilità, nel procedimento di prevenzione, dei principi affermati dalla Corte Edu COGNOME sentenza Drassich c. Italia del 11 dicembre 2007 e, dunque, la necessità che la difesa sia chiamata ad interloquire sulla diversa qualificazione della categoria di pericolosità sociale).
In applicazione del principio sopra esposto, si rileva come, COGNOME specie, la proposta del Pubblico ministero facesse riferimento alla allegata informativa dei Carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino, che dava evidenza di quegli elementi in fatto da cui Ł stata poi tratta, dal Tribunale, la considerazione del NOME quale soggetto che viveva
abitualmente con i proventi della attività illecita. In tal modo la difesa Ł stata posta in condizione di interloquire in merito all’abitualità della commissione di delitti idonei a produrre profitti tali da aver costituito il reddito esclusivo, o comunque significativamente rilevante, del proposto, nonchØ in merito alla perimetrazione temporale della pericolosità.
1.3. Il secondo motivo risulta non scrutinabile in quanto non consentito.
Invero, sotto le spoglie della motivazione apparente e del vizio di violazione di legge il ricorrente introduce censure che evocano meramente la erroneità del ragionamento svolto dalla Corte territoriale o il travisamento della prova, dunque vizi non deducibili in questa sede.
D’altro canto, nonostante la formulazione del motivo, il dedotto travisamento non si traduce in una omessa valutazione di circostanze decisive tale da rendere la motivazione incomprensibile e quindi apparente.
Invero, con riferimento allo stato di disoccupazione del proposto, il motivo di ricorso risulta anche assolutamente generico, in quanto non si confronta con la motivazione del decreto impugnato che ha ricondotto lo stato di disoccupazione del proposto «alla fine del 2020», mentre per l’anno 2025 la motivazione fonda non già sul perdurante stato di disoccupazione, bensì sulla mancanza di «un reddito lecito sufficiente per il suo sostentamento» (pagg. 1 e 3 del decreto impugnato).
Inoltre, correttamente la Corte di appello, con riferimento alla documentazione successiva alla emissione del decreto, ha ritenuto che essa potesse essere valorizzata solo a base di una richiesta di revoca o modifica del provvedimento applicativo in ragione di una sopravvenuta attenuazione o cessazione della pericolosità sociale, su cui, tuttavia, competente a decidere, ex art. 11, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, Ł il Tribunale che ha disposto la misura, in quanto la competenza della Corte di appello, in qualità di giudice dell’impugnazione, ricorre nel solo caso in cui sia dedotta l’iniziale insussistenza delle condizioni che avevano fondato l’adozione della misura stessa (Sez. 2, n. 22915 del 10/05/2024, COGNOME, Rv. 286702 – 01).
1.4. In conclusione, non sono ravvisabili vizi di violazione di legge nel decreto impugnato, che risulta caratterizzato da non apparente – ed anzi ampia – motivazione in relazione alle condizioni per l’applicazione della misura di prevenzione, con riferimenti ad elementi di fatto e valutazioni esposte senza illogicità manifeste.
1.5. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo alla natura dei motivi, si ritiene equo determinare in euro tremila.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 16/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME