Un recente caso di danneggiamento aggravato ha fornito alla Corte di Cassazione l’opportunità di risolvere una cruciale questione procedurale riguardante il termine a comparire in appello. La sentenza n. 41099/2024 chiarisce definitivamente la decorrenza delle nuove norme introdotte dalla Riforma Cartabia, ponendo fine a un contrasto giurisprudenziale che aveva creato incertezza tra gli operatori del diritto. Analizziamo insieme la vicenda e la decisione della Suprema Corte.
Il Fatto: Dal Danneggiamento al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imputato, confermata in secondo grado dalla Corte di Appello di Roma, per il reato di danneggiamento aggravato di un citofono appartenente a una stazione dei Carabinieri. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, basando le sue doglianze non sul merito della vicenda, ma su una presunta violazione delle norme processuali.
In particolare, la difesa ha sostenuto la nullità della sentenza d’appello per il mancato rispetto del nuovo termine a comparire, ampliato da 20 a 40 giorni dalla Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022). Secondo il ricorrente, il decreto di citazione per il giudizio di appello non gli era stato notificato rispettando questo nuovo e più ampio termine, ledendo così il suo diritto di difesa.
La Questione Giuridica sul Termine a Comparire in Appello
Il cuore della controversia risiedeva nell’individuare la data esatta di entrata in vigore della modifica all’art. 601 del codice di procedura penale. La Riforma Cartabia aveva effettivamente raddoppiato il termine minimo tra la notifica della citazione e l’udienza, portandolo da 20 a 40 giorni, per garantire una migliore preparazione della difesa.
Tuttavia, una serie di interventi normativi successivi ne aveva differito l’applicazione, creando un contrasto interpretativo in seno alla stessa Corte di Cassazione:
- Un primo orientamento sosteneva che il nuovo termine di 40 giorni sarebbe entrato in vigore solo per le impugnazioni proposte a partire dal 30 giugno 2024 (poi prorogato al 1° luglio 2024), collegando la sua efficacia a quella di altre disposizioni sul rito d’appello.
- Un secondo orientamento, di avviso contrario, riteneva che il nuovo termine fosse già applicabile a far data dal 30 dicembre 2022, indipendentemente dalla data di proposizione del gravame.
Questa incertezza ha reso necessario l’intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per dirimere il contrasto e fornire un’interpretazione univoca.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, nella sentenza in esame, ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato. La decisione si basa sulla recentissima pronuncia delle Sezioni Unite del 27 giugno 2024 che ha risolto definitivamente la questione.
Le Sezioni Unite hanno stabilito che la nuova disciplina dell’art. 601, comma 3, c.p.p., che individua in quaranta giorni il nuovo termine a comparire in appello, è applicabile esclusivamente agli atti di impugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024.
Di conseguenza, per tutti i giudizi di appello scaturiti da impugnazioni presentate prima di tale data, continua a valere il precedente termine di 20 giorni. Poiché nel caso di specie l’impugnazione era stata proposta in un’epoca in cui era ancora pienamente in vigore il vecchio termine, la Corte di Appello aveva correttamente rispettato la procedura, notificando la citazione nei termini allora previsti dalla legge. Pertanto, l’eccezione di nullità sollevata dalla difesa è stata respinta, in quanto basata su un’errata interpretazione della disciplina transitoria.
Conclusioni
La sentenza n. 41099/2024 assume un’importanza fondamentale perché, recependo il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, fornisce un criterio chiaro e definitivo per l’applicazione del nuovo termine a comparire in appello. La decisione offre certezza giuridica a tutti gli operatori del settore, stabilendo un netto spartiacque temporale: la data di proposizione dell’impugnazione. Per gli appelli proposti fino al 30 giugno 2024, si applica il termine di 20 giorni; per quelli successivi, si applica il nuovo termine di 40 giorni. Questa pronuncia chiude una fase di incertezza interpretativa e consolida il corretto esercizio del diritto di difesa nell’ambito del processo penale d’appello.
Quando è entrato in vigore il nuovo termine di 40 giorni per comparire nel giudizio di appello penale?
Secondo la decisione delle Sezioni Unite della Cassazione, richiamata nella sentenza, il nuovo termine di 40 giorni, introdotto dalla Riforma Cartabia, si applica solo agli atti di impugnazione proposti a partire dal 1° luglio 2024.
Cosa succede per un appello proposto prima del 1° luglio 2024?
Per tutti gli appelli proposti prima del 1° luglio 2024, continua ad applicarsi il precedente termine a comparire di 20 giorni liberi, come stabilito dalla normativa previgente.
La violazione del termine a comparire costituisce un vizio grave del processo?
Sì, la violazione del termine a comparire integra una nullità di ordine generale, in quanto incide sul diritto dell’imputato di intervenire e predisporre un’adeguata difesa. Tuttavia, nel caso specifico, la Corte ha concluso che non vi è stata alcuna violazione, poiché è stato correttamente applicato il termine di 20 giorni vigente all’epoca dei fatti.