In una recente pronuncia, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della sorveglianza particolare, confermando la legittimità di una misura restrittiva applicata a un detenuto che aveva manifestato comportamenti gravemente ostili all’ordine carcerario. La questione centrale riguarda l’equilibrio tra il trattamento del detenuto e la necessità di garantire l’incolumità del personale e la stabilità dell’istituto.
Il caso del regime di sorveglianza particolare
Il caso ha origine dal reclamo di un detenuto contro il decreto del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP). Al soggetto era stata imposta la sorveglianza speciale per sei mesi a causa di diverse violazioni disciplinari. In particolare, era stato trovato per tre volte in possesso di un telefono cellulare, un atto che non solo costituisce un illecito disciplinare ma compromette gravemente la sicurezza delle comunicazioni carcerarie.
Oltre a ciò, il detenuto si era opposto violentemente all’assegnazione di un compagno di cella, arrivando a minacciare un agente di polizia penitenziaria con una lametta da barba sporca di sangue. Tali episodi hanno delineato un profilo di alta pericolosità e un rifiuto totale dell’autorità istituzionale.
La decisione sulla sorveglianza particolare
Il Tribunale di Sorveglianza aveva già respinto il reclamo del detenuto, ritenendo la misura adeguata e proporzionata. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso in Cassazione, lamentando una presunta violazione del principio di proporzionalità e un vizio di motivazione, specialmente riguardo alla privazione del fornellino personale.
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la condotta del detenuto è tale da giustificare pienamente un regime detentivo differenziato. Il possesso reiterato di cellulari realizza un effettivo turbamento dell’ordine interno, mentre l’uso di oggetti comuni come armi improprie richiede cautele specifiche.
Le motivazioni
La decisione si fonda sulla corretta applicazione dei principi di sicurezza penitenziaria. Secondo la Corte, le censure mosse dal ricorrente erano meramente riproduttive di argomenti già esaminati e correttamente disattesi dal Tribunale di Sorveglianza. La privazione del fornellino è stata ritenuta una cautela necessaria e non una punizione arbitraria: l’indole aggressiva del detenuto, dimostrata dall’episodio della lametta, rende pericoloso l’uso di utensili che possono essere facilmente trasformati in armi.
Inoltre, la durata della misura (sei mesi) è stata giudicata proporzionata al livello di pericolosità manifestato. La Corte ha ribadito che il vitto è comunque assicurato dall’amministrazione, rendendo la limitazione del fornellino una misura tollerabile a fronte del rischio per l’incolumità degli operatori.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza conferma che la tutela della sicurezza all’interno delle carceri prevale sulle concessioni d’uso di oggetti personali quando il comportamento del detenuto è sistematicamente volto a turbare l’ordine. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, sottolineando l’infondatezza manifesta delle doglianze presentate.
Quali comportamenti giustificano l’applicazione della sorveglianza particolare?
La misura scatta quando un detenuto compromette la sicurezza dell’istituto o ne turba l’ordine interno, ad esempio attraverso il possesso di telefoni cellulari o minacce al personale.
È possibile vietare l’uso del fornellino a un detenuto in regime speciale?
Sì, la privazione è legittima se l’indole aggressiva del soggetto fa temere l’uso di utensili come armi improprie, purché il vitto sia comunque garantito dall’amministrazione.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.