Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7293 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 7293 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Acerra il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2023 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino confermava la condanna in primo grado di NOME COGNOME per il delitto di simulazione di reato (art. 367 cod. pen.) perché, con denuncia ai Carabinieri, aveva affermato falsamente essere avvenuto il furto di un’autovettura di cui aveva il possesso in qualità di comodatario.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’imputato, per il tramite del suo difensore, AVV_NOTAIO, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione dell’art. 58 I. 24/11/1981, n. 689, dell’art. 125 cod. proc. pen. e dell’art. 20-bis cod. pen., nonché vizio di motivazione.
L’imputato, nel proprio atto di appello, aveva avanzato la richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva della libertà controllata ex artt. 53 e 56 della I. n. 689 del 1989 cit. (testo previgente).
La Corte di appello, non ritenendolo meritevole di alcun beneficio, ha però reso una motivazione soltanto apparente, affermando che le pene di cui all’alt 20bis cod. pen. non sono idonee «a promuovere un’effettiva rieducazione dell’imputato, tenuto conto del curriculum penale a suo carico che tratteggia una personalità incline ad attività frodatoria, che necessita di un preciso percorso di rieducazione», senza dunque attribuire rilievo al c.d. ravvedimento operoso dell’imputato, che lo aveva indotto a ritrattare spontaneamente la simulazione di reato, senza tener conto della occasionalità del fatto e trascurando l’esigenza di rieducazione del condannato alla base della riforma delle sanzioni sostitutive.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e successive modificazioni, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti, di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
Anche il ricorrente ha presentato conclusioni scritte in cui insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il sistema delineato dagli artt. 53 ss. della legge 24/10/1981, n. 689 / non prevedeva automatismi, ma si fondava sull’apprezzamento discrezionale del giudice, seppur da modulare ed argomentare secondo i criteri penal-codicistici sulla commisurazione della pena, così come precisato dalla giurisprudenza di questa Corte la quale, di conseguenza, richiamava l’attenzione, tra l’altro, sulle modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e sulla personalità del condannato» (ex multis, Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, COGNOME, Rv. 263558).
Tali principi non sono stati rinnegati dalla c.d. riforma Cartabia, applicabile nel caso di specie rabone temporis.
)
Il d.lgs. 10/10/2022, n. 150, infatti, pur manifestando uno spiccato favore per il contenimento della pena detentiva, si è mossa nel solco delle linee tracciate dal precedente sistema. E, con riferimento alla novella legislativa, questa Corte ha già più volte specificato che, là dove l’imputato abbia formulato richiesta di pena sostititva, il giudice di secondo grado è tenuto a dar conto delle ragioni per le quali ritiene che non sussistano i presupposti per l’applicazione della stessa, mediante un motivato riferimento agli indici individuati dall’art. 133 c.p. (in tal senso, tra altre, Sez. 6, n. 45099 del 05/10/2023, L., non mass.; Sez. 6, n. 43947 del 19/09/2023, Tarellari, Rv. 285365; Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, COGNOME, Rv. 285090).
Ciò è accaduto nel caso di specie, senza che la motivazione, per quanto sintetica, possa dirsi meramente apparente.
La Corte d’appello, infatti, dopo aver escluso la recidiva reiterata e concesso all’imputato sia le attenuanti generiche, sia l’attenuante dell’art. 62, n. 6 cod. pen., ha motivato il diniego della sostituzione nei termini testualmente riportati dal ricorrente e in precedenza trascritti, aggiungendo che nel curriculum criminale dell’imputato rientra anche una condanna per circonvenzione di incapaci e giustificando, in tal modo, il riferimento alla «personalità incline ad attivit frodatoria» dello stesso (condannato, nel caso di specie, per aver falsamente denunciato il furto di un’autovettura in comodato, che aveva per contro distrutto a seguito di incidente stradale, salvo recarsi, dopo poche ore, presso la stazione dei Carabinieri con il proprio avvocato per ritrattare la falsa denuncia).
In presenza di tale argomentazione, completa e non illogica né contraddittoria, è preclusa ogni valutazione conl:raria a questa Corte, che è giudice di mera legittimità.
4. Non risultando, per le ragioni espresse, la motivazione del Tribunale incompiuta o illogica, il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente alle spese ex art. 616 cod. proc. pen.
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P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese -processuali.
Così deciso il 24/01/2024