Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11156 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11156 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato in Francia il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 04/12/2023 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurator generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
In data 13 novembre 2023 personale della Questura di Roma ha proceduto al sequestro probatorio di un orologio Rolex Daytona rinvenuto nella disponibilità d NOME COGNOME, indagato in relazione al reato di cui all’art. 648 cod. pen.
Il successivo 15 novembre il Pubblico Ministero ha proceduto alla convalida del sequestro probatorio disposto dalla polizia giudiziaria.
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza pronunciata in data 24 novembre 2023 con la quale il Tribunale di Napoli ha rigettato l’istanza di riesame avverso il provvedimento di convali emesso dal Pubblico Ministero.
Il ricorrente lamenta, con l’unico motivo di impugnazione, violazione dell’ar 253 cod. proc. pen. e dell’art. 648 cod. pen. nonché carenza della motivazione in relazione alla sussistenza del reato presupposto ed all’accertamento della provenienza delittuosa dell’orologio rinvenuto nella disponibilità del ricorrente.
3.1. La sussistenza del fumus del reato di ricettazione sarebbe frutto di un inaccettabile automatismo tra il possesso dell’orologio da parte dell’indagato e l provenienza illecita del medesimo, automatismo fondato su circostanze congetturali prive di alcun fondamento logico-fattuale.
I giudici del riesame si sarebbero, infatti, limitati a fare riferimento alla ” provenienza” dell’orologio sottoposto a sequestro senza procedere alla necessaria individuazione della tipologia del reato presupposto.
3.2. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto la documentazione prodotta dal ricorrente inidonea a dimostrare la lecita provenienza dell’orologio in sequestro facendo esclusivo riferimento alle carenze formali della fattura prodotta in sede d riesame (mancata indicazione del numero progressivo e del nominativo dell’acquirente), senza tenere conto del fatto che il numero di matricola indicat sulla fattura di acquisto è il medesimo di quello riportato sul Rolex in sequestro.
La difesa ha segnalato, inoltre, che il Tribunale avrebbe apoditticamente affermato che la fattura sarebbe riferibile ad altro orologio di marca Amme Auer senza tenere conto del fatto che la scritta a mano presente in fattura è di diffic comprensione e che non risulta esistere alcun orologio denominato Amme Auer.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve esser accolto per le ragioni di seguito indicate.
Va rilevato, in prima battuta, che i giudici del riesame si sono limitat affermare, in modo congetturale, che l’orologio rinvenuto nella disponibilità ricorrente può essere ritenuto di provenienza delittuosa in considerazione del “consistente valore economico, della verosimile stabile dedizione alla consumazione di reati contro il patrimonio…della mancanza di idonea giustificazione in ordin possesso di beni di lusso” (vedi pag. 3 dell’ordinanza impugnata).
La motivazione impugnata è assolutamente carente in ordine all’individuazione della tipologia dell’ipotizzato reato presupposto; va ricordato, in proposito, che caso di contestazione del reato di cui all’art. 648 cod. pen., è possibile addivenir sequestro solo se è individuata la provenienza delittuosa dei beni asseritamente ricettati (vedi Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, Cremonese, Rv. 282629-01: «Ai fini della configurabilità del fumus dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter. 1 cod. pen.), necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle
relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur no essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali»; ne stesso senso Sez. 2, n. 17951 del 07/02/2023, Pertena, non massimata).
Di conseguenza, la sussistenza del fumus del reato che legittima il vincolo può essere ritenuta solo laddove sia identificata, quanto meno la tipologia del reato presupposto, che si colloca a monte della condotta di ricettazione e che è essenziale per la configurazione della condotta penalmente rilevante (vedi Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, COGNOME, Rv. 277020 – 01: «con riguardo allo standard probatorio richiesto per dimostrare il fumus del reato su cui si fonda il provvedimento d sequestro preventivo, la più recente giurisprudenza di legittimità richiede una valutazione che non si limiti alla «mera “postulazione” dell’esistenza del reato», ma sia diretta a «rappresentare le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, che dimostra indiziariamente l congruenza dell’ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la m cautelare reale» (Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciampani, Rv. 260921); sicché, se pur non può evocarsi la necessità della verifica di un quadro gravemente indiziario, risulta comunque necessaria una qualificata probabilità di affermazione della responsabilità dell’indagato (vedi Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433: «Ai fini dell’emissione del sequestro preventivo il giudice deve valutare la sussistenza in concreto del fumus commissi delicti attraverso una verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull’esistenza della fattispecie dedotta, all’esito della q possa sussunnere la fattispecie concreta in quella legale e valutare la plausibilità un giudizio prognostico in merito alla probabile condanna dell’imputato»).
In applicazione di tali principi ermeneutici va affermato che la motivazion impugnata risulta apparente nella parte in cui desume la provenienza delittuosa dell’orologio sottoposto a sequestro esclusivamente in ragione del consistente valore del bene e del coinvolgimento del ricorrente in altri reati contro il patrimon ben potendosi ipotizzare una serie di causali alternative giustificanti la disponibi dell’orologio da parte del ricorrente. Si tratta, in particolare, di indicazion riguardano la natura del bene e la personalità dell’indagato, che tuttavia non indicano alcunché in ordine al delitto presupposto che avrebbe generato la ipotetica illecita detenzione dell’orologio vincolato.
La natura congetturale dell’affermazione dei giudici del riesame esclude che l’ordinanza impugnata abbia correttamente accertato la possibile provenienza delittuosa dell’orologio in sequestro intesa come derivazione da una specifica ipotesi di reato e non anche come mera affermazione di un ingiustificato possesso di un oggetto di valore da parte del soggetto attivo (cfr. Sez. 2, n. 29689 d
28/05/2019, COGNOME, Rv. 277020 – 01; Sez. 2, n. 45150 del 20/09/2022, Dedej, non massimata).
La motivazione impugnata non specifica adeguatamente le ragioni che hanno indotto i giudici del riesame a ricondurre ad una specifica fattispecie incriminatr l’accertata detenzione del Rolex da parte dell’indagato, l’apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento risulta privo dei requisiti minimi coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito con conseguente violazione di legge sub specie carenza di motivazione.
All’accoglimento del ricorso segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma, che si pronuncerà sulle criticità esaminate dal Collegio piena aderenza ai principi ermeneutici indicati, ma con altrettanta ampia libertà d giudice del rinvio di orientarsi nel senso di riproporre l’esito decisorio già ad ovvero di discostarsene.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma, competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c.p.p.
Così deciso il 20 febbraio 2024
Il Consi COGNOME e ensor COGNOME
La Presidente