Sostituzione Misura Cautelare: la Cassazione nega la perizia se manca il ‘fumus’
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37181/2025, ha affrontato un tema delicato: la possibilità di ottenere la sostituzione misura cautelare dalla detenzione in carcere agli arresti domiciliari per gravi motivi familiari, in particolare per le condizioni di salute di un coniuge che deve accudire figli minori. La decisione ribadisce un principio fondamentale: il giudice non è obbligato a disporre una perizia se le prove presentate dalla difesa non sono sufficientemente solide e credibili.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un uomo detenuto in custodia cautelare in carcere che aveva presentato istanza per ottenere gli arresti domiciliari. La richiesta si basava su due argomenti principali: le gravi condizioni di salute della moglie, che a suo dire le impedivano di prendersi cura dei due figli minori, e un presunto affievolimento generale delle esigenze cautelari a suo carico.
La Corte di Appello prima, e il Tribunale del riesame poi, avevano respinto la richiesta. La difesa ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto nominare un perito per verificare lo stato di salute della moglie, invece di basare la propria decisione su accertamenti istruttori che, a parere della difesa, erano insufficienti e contraddittori.
La Richiesta di Sostituzione Misura Cautelare e le motivazioni della difesa
La difesa sosteneva che il Tribunale avesse commesso un’evidente illogicità nel non disporre una perizia medica sulla moglie del ricorrente. L’argomentazione difensiva si fondava sull’idea che solo un accertamento tecnico avrebbe potuto stabilire con certezza l’incapacità della donna di accudire i figli. Inoltre, si contestava il fatto che il Tribunale avesse dato peso a elementi come le dichiarazioni dei medici di base e l’assenza di riferimenti a patologie specifiche nella cartella clinica del parto, ritenendoli inadeguati a smentire i certificati medici prodotti.
L’analisi della Cassazione sulla sostituzione misura cautelare
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno chiarito che il potere del giudice di disporre accertamenti sulle condizioni di salute, previsto dall’art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen., non è un obbligo, ma una facoltà esercitabile discrezionalmente.
Il punto centrale della decisione è il concetto di “fumus”. La Corte ha specificato che la nomina di un perito è giustificata solo quando sussiste un “apprezzabile ‘fumus'”, ovvero quando gli elementi forniti dalla difesa sono tali da far sorgere un dubbio concreto e ragionevole sulla reale esistenza di una patologia incompatibile con il regime carcerario o, come in questo caso, impeditiva per un familiare di prestare assistenza essenziale.
Nel caso specifico, il Tribunale aveva adeguatamente motivato la sua decisione, evidenziando numerose incongruenze: due medici di base della donna avevano escluso di averle prescritto antidepressivi, e la sua cartella clinica ospedaliera, relativa alla nascita di una figlia, non conteneva alcun riferimento alle patologie lamentate. Questi elementi, secondo la Cassazione, erano sufficienti a escludere il “fumus” e, di conseguenza, a rendere superflua la perizia.
Le Motivazioni
La sentenza ribadisce che il giudice della cautela può respingere un’istanza basata su motivi di salute senza nominare un perito quando gli elementi probatori offerti sono generici, contraddittori o smentiti da altri atti del procedimento. L’onere di fornire una prova credibile e non equivoca ricade sulla parte che avanza l’istanza. Il ricorso per cassazione, inoltre, non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. La Corte Suprema può sindacare solo la violazione di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non la valutazione delle prove operata dal giudice di merito, se questa è coerente e logica.
La Corte ha anche respinto la doglianza relativa all’affievolimento delle esigenze cautelari, sottolineando come la pesante condanna inflitta in primo grado e il lungo periodo di latitanza del ricorrente giustificassero ampiamente il mantenimento della misura detentiva più grave.
Le Conclusioni
In conclusione, questa pronuncia consolida un orientamento giurisprudenziale preciso: per ottenere una sostituzione misura cautelare per motivi di salute di un familiare, non è sufficiente allegare certificati medici. È necessario che il quadro probatorio presentato sia solido, coerente e capace di ingenerare nel giudice un fondato sospetto sulla veridicità e gravità della situazione. In assenza di questo “fumus”, il giudice non è tenuto a disporre ulteriori e più complessi accertamenti, come una perizia, e può legittimamente rigettare l’istanza sulla base degli atti a sua disposizione.
È obbligatorio per il giudice nominare un perito per valutare lo stato di salute di un familiare del detenuto che chiede la sostituzione della misura cautelare?
No, non è obbligatorio. La nomina di un perito, ai sensi dell’art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen., è una facoltà del giudice. Diventa necessaria solo se sussiste un “apprezzabile fumus”, cioè un sospetto concreto e fondato sull’esistenza di una patologia grave, basato su prove chiare e non contraddittorie presentate dalla difesa.
Cosa intende la Corte per “fumus” in relazione alle condizioni di salute?
Per “fumus” si intende la presenza di elementi concreti che rendano verosimile e credibile l’esistenza della patologia lamentata. Non basta una semplice allegazione o la produzione di certificati medici se questi sono smentiti o messi in dubbio da altri elementi agli atti (come dichiarazioni di altri medici o risultanze di cartelle cliniche).
Il ricorso per cassazione può essere usato per contestare la valutazione dei fatti fatta dal Tribunale del riesame?
No, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per denunciare violazioni di specifiche norme di legge o una motivazione manifestamente illogica o assente. Non può essere utilizzato per proporre una diversa ricostruzione dei fatti o una differente valutazione delle prove, attività che sono riservate esclusivamente al giudice di merito.