Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1459 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1459 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Vibo Valentia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/07/2025 del Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; udita l’AVV_NOTAIO, in difesa di COGNOME NOME, la quale si è riportata alle conclusioni del ricorso, chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 25/07/2025, il Tribunale di Potenza rigettava la richiesta di riesame che era stata proposta da NOME COGNOME avverso il decreto del 08/07/2025 con il quale il Pubblico ministero presso il Tribunale di Lagonegro aveva disposto il sequestro probatorio della somma di € 40.000,00.
Avverso l’indicata ordinanza del 25/07/2025 del Tribunale di Potenza, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, affidato a quattro motivi.
Questi sono preceduti dall’indicazione: a) dei reati che erano stati provvisoriamente contestati al COGNOME e a suo cognato NOME COGNOME, in concorso tra loro, cioè il reato di riciclaggio della suddetta somma (capo 1 della
rubrica provvisoria) e il reato di detenzione, al fine di metterle in circolazione, due banconote contraffatte (capo 2 della rubrica provvisoria); b) della documentazione che era stata trasmessa, a mezzo della PEC, in vista dell’udienza del 22/07/2025, al fine di provare la legittima provenienza della somma di denaro sequestrata.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 125, 247, 253, 352, 354 e 355 dello stesso codice, e agli artt. 455 e 648-bis cod. pen., la «otivazione illogica, apparente, apodittica, vizio di motivazione per travisamento della prova» e la «motivazione contraddittoria».
Il provvedimento impugnato sarebbe «viziato» in quanto il Tribunale di Potenza non avrebbe chiarito: a) «quale sarebbe il nesso di pertinenza tra le cose sequestrate ed il reato per cui si procede e, quindi, la finalità probatori perseguita»; b) «perché il decreto sarebbe legittimo pur non avendo chiarito in cosa consisterebbe la condotta penalmente rilevante attribuibile all’indagato»; c) «perché, nella specie, il sequestro sarebbe conforme al principio di proporzionalità».
Il COGNOME espone che «ciò che deve essere verificata è la possibilità concreta di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato, non potendosi ritenere sufficiente la mera “postulazione” della sua esistenza da parte del P.M. ovvero la prospettazione esplorativa di indagine rispetto ad una notizia di reato», e che, quale che sia la tesi che si intenda recepire sul tema della verifica del fumus commissi delicti, «non vi è dubbio che un’ipotesi astratta di reato deve essere configurata, atteso che ciò solo consente di verificare la causa giustificatrice per la quale si sottopone a sequestro un determinato bene ed il nesso di pertinenza probatoria tra quel bene e il reato».
Tanto esposto, il ricorrente lamenta che il decreto di sequestro e l’ordinanza impugnata, «al di là del richiamo agli artt. 110 e 648 bis c.p.», sarebbero «totalmente silenti in ordine anche solo alla mera descrizione, seppur sommaria, della fattispecie per cui si procede», il che finirebbe per attribuire al mezzo di ricerca della prova una finalità meramente esplorativa.
In particolare, non sarebbero stati nemmeno sommariamente indicati: a) «rispetto a un decreto onnicomprensivo, quanti e quali episodi concussivi sarebbero attribuibili al ricorrente»; b) «in cosa sarebbe consistita la condotta dell’indagato a titolo di compartecipazione criminosa»; c) «quali sarebbero le coordinate spazio-temporali in cui i reati in questione sarebbero stati compiuti»; d) «quali sarebbero nella specie gli elementi costitutivi del reato e quale il male ingiusto prospettato».
Il «richiamo agli articoli di legge che si assumono violati, ed “agli att indagine”» sarebbero «inadeguati ed insufficienti».
Il COGNOME espone ancora che l’obbligo di motivazione che deve sorreggere il decreto di sequestro probatorio «deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il f ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare, non essendo sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge, senza, tuttavia, descrivere i fatti, né la ragione per la quale i b sequestrati dovessero considerarsi corpo di reato o cose ad esso pertinenti, né la finalità probatoria perseguita».
La carenza di motivazione in ordine al fumus commissi delicti non consentirebbe «di comprendere nemmeno perché sia stata sequestrata la somma di denaro».
Il COGNOME sottolinea poi il rilievo che, anche nella materia in esame, si deve riconoscere ai principi di adeguatezza e proporzionalità.
Lamenta anche che, nella specie, né il decreto di sequestro né l’ordinanza impugnata chiarirebbero «per quale reato in concreto si stia procedendo», sicché essi sarebbero, di conseguenza, «privi di motivazione»: a) «sulla concreta individuazione dei beni da sottoporre a sequestro»; b) «sul perché detti beni dovrebbero considerarsi corpo del reato o cose pertinenti al reato»; c) «su quale sia la finalità probatoria perseguita attraverso la sottoposizione al vincolo dei beni in questione rispetto ai reati per cui si starebbe procedendo».
Il Tribunale di Potenza avrebbe ritenuto la sussistenza del fumus commissi delicti fondando il proprio convincimento: a) su «enerici “precedenti penali e di polizia”, senza specificarne la natura e la rilevanza, posto che nell’unico precedente per riciclaggio si trattava di un mezzo di locomozione e non di una somma di denaro»; b) «senza individuare il delitto presupposto»; c) su «alutazioni meramente congetturali sulla “modalità di custodia del denaro”».
Il medesimo Tribunale non avrebbe neppure spiegato perché, «al fine di verificare la provenienza del denaro sequestrato e accertare come si siano svolti i fatti per cui si procede, sarebbe necessario mantenere in sequestro probatorio le banconote che sono state sequestrate», e avrebbe altresì «ignorato completamente la documentazione probatoria prodotta dalla difesa, limitandosi a generiche affermazioni senza confrontarsi con gli elementi dimostrativi della legittima provenienza delle somme».
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., «iolazione di legge per erronea applicazione dei principi in materia di fumus commissi delicti», con riferimento agli artt. 125, 247, 253, 352, 354 e 355 dello stesso codice, e agli artt. 455 e 648-bis
cod. pen., «per il mantenimento del sequestro per il reato di riciclaggio», «otivazione illogica, apparente, apodittica, vizio di motivazione per travisamento della prova».
Dopo avere contestato che il Tribunale di Potenza avrebbe ritenuto sussistente il fumus del delitto di riciclaggio «senza individuare il delitto presupposto nemmeno nella sua tipologia», come invece sarebbe stato necessario fare, e senza «fornire alcun elemento concreto che consenta di individuare delitto presupposto», essendosi limitato a fornire una motivazione «meramente congetturale e priva del necessario supporto probatorio richiesto dalla giurisprudenza consolidata», il COGNOME lamenta che, nel decreto di sequestro e nell’ordinanza impugnata: a) non sarebbero «state indicate quali diverse e ulteriori esigenze investigative debbano essere soddisfatte»; b) non sarebbe «stato chiarito se il denaro costituisca profitto del reato ovvero mezzo per la sua commissione»; c) si sarebbe «solo genericamente indicato il reato presupposto sulla base di elementi del tutto congetturali».
In particolare, essendo stato sequestrato del denaro, il pubblico ministero non avrebbe indicato «essuna finalità probatoria», atteso che «l’eventuale accertamento della provenienza del denaro è prova che può essere raggiunta anche in assenza di un provvedimento ablatorio della res», come è affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione. La motivazione sarebbe mancante anche sotto tale aspetto, «posto che il denaro, in quanto corpo del reato, può essere sequestrato solo se motivato, sia riguardo al nesso di esso con il reato, sia rispetto alle esigenze probatorie che giustificano il sequestro».
Il COGNOME deduce poi che la documentazione che era stata prodotta dalla sua difesa consentiva di dimostrare che la somma di C 40.000,00 che gli era stata sequestrata derivava: 1) per C 30.000,00, da bonifici che erano stati effettuati in suo favore nel mese di gennaio 2025 da RAGIONE_SOCIALE, suo ex datore di lavoro; 2) per C 10.000,00, da risparmi che derivavano dalla sua regolare attività lavorativa di gestione di un bar, «per la quale egli era in viaggio acquistare un piccolo furgoncino per le consegne del catering dell’attività, e per tale motivo egli aveva con sé la somma di C 40.000,00 in contanti, per potere comprare a prezzo più conveniente».
La menzionata documentazione, la quale costituirebbe «prova positiva della legittima provenienza delle somme, escludendo qualsiasi ipotesi di riciclaggio», sarebbe stata completamente ignorata dal Tribunale di Potenza.
Quanto all’argomentazione dello stesso Tribunale secondo cui gli acquisti in contanti sono possibili solo fino a C 5.000,00, il COGNOME deduce che, anche se ciò è vero, «è anche vero che nella prassi esistono i pagamenti in misura anche superiore che consentono scontistiche sui prezzi e possibilità di cogliere migliori
opportunità di acquisto». Ciò potrebbe comportare, al più, la violazione della normativa in materia tributaria ma non un reato presupposto del riciclaggio.
Quanto al reato di cui al capo 2) della rubrica provvisoria, il COGNOME contesta che le banconote che erano state ritenute contraffatte erano solo due (da € 100,00), con la conseguenza che il sequestro probatorio poteva essere ritenuto «fondato solo su queste due e non sull’intera somma».
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., «iolazione di legge per erronea valutazione del periculum in mora».
Il Tribunale di Ancona avrebbe erroneamente ritenuto la sussistenza di tale periculum, senza fornire elementi concreti che la dimostrassero.
Il COGNOME deduce che: «[ha mera detenzione di denaro contante per una finalità lecita e documentata, in assenza di specifici elementi che ne colleghino l’utilizzo ad attività criminose in corso o programmate, non può giustificare l’applicazione della misura cautelare reale»; egli aveva «dimostrato piena collaborazione processuale, fermandosi al controllo, assistendo alla perquisizione e fornendo spontaneamente spiegazioni sulla provenienza del denaro», comportamento, questo, che costituirebbe «elemento sintomatico della buona fede e dell’assenza di qualsiasi consapevolezza circa una presunta origine illecita del denaro».
2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., «iolazione di legge per violazione del principio di proporzionalità».
Il sequestro in contestazione violerebbe il principio di proporzionalità e il diritto di proprietà «in quanto adottato in assenza dei presupposti normativi».
Esso si fonderebbe «su mere congetture e supposizioni, ignorando le prove concrete della legittima finalità del denaro e violando i principi fondamentali del giusto processo e della presunzione di innocenza».
L’allegata documentazione fotografica dimostrerebbe che la somma sequestrata «non era affatto occultata in alcuno spazio nascosto o artificialmente creato, bensì era semplicemente collocata nel vano portaoggetti dell’autovettura, dove naturalmente si trova un’intercapedine prevista dalla casa costruttrice». Sarebbe, pertanto, insussistente qualsivoglia modalità anomala di custodia o occultamento del denaro sequestrato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché è proposto per dei motivi – i quali possono essere esaminati congiuntamente – che sono manifestamente infondati.
Prima di esaminare tali motivi, si deve rammentare che le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno da tempo chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli erro res in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692-01).
Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno anche statuito che nella nozione di «violazione di legge» per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) del comma 1 dell’art. 606 dello stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710-01. Successivamente: Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, COGNOME, Rv. 236255-01; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, COGNOME, Rv. 242916-01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, COGNOME, Rv. 269119-01).
3. Ciò posto, sempre le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno ormai da tempo precisato che, in tema di riesame del sequestro probatorio, il tribunale deve stabilire l’astratta configurabilità del reato ipotizzato. Tale astrattezza, però non limita i poteri del giudice nel senso che questi deve esclusivamente “prendere atto” della tesi accusatoria senza svolgere alcun’altra attività, ma determina soltanto l’impossibilità di esercitare una verifica in concreto della sua fondatezza. Alla giurisdizione compete, perciò, il potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell’ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico minister L’accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica. Pertanto, il tribunale non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l’indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull’esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l’integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi, Rv. 206657-01).
In particolare, ai fini della configurabilità del fumus dei reati contro il patrimonio che presuppongono la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-
bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.), è necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 2022, Cremonese, Rv. 282629-01).
Inoltre, nel caso di rinvenimento di rilevanti somme di denaro, la sussistenza del fumus dei suddetti reati non può essere desunta dalle sole modalità di occultamento delle stesse somme, in assenza di elementi ulteriori, significativi della provenienza di esse da un delitto presupposto (Sez. 2, n. 10344 del 13/12/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287719; Sez. 2, n. 28587 del 03/07/2024, COGNOME, Rv. 286727-01).
È stato anche chiarito che, ai fini della legittimità del sequestro probatorio, benché non sia necessaria la prova del carattere di pertinenza o di corpo di reato della cosa oggetto del vincolo, occorre la possibilità effettiva, cioè non fondata su elementi astratti e avulsi dalle caratteristiche del caso concreto, di configurare un rapporto fra questa e il reato stesso (Sez. 2, n. 51200 del 29/10/2019, Shtylla, Rv. 278229-01).
Rammentati tali principi, affermati dalla Corte di cassazione, e tornando al caso in esame, si deve osservare che: a) quanto al delitto di riciclaggio di cui al capo 1) della rubrica provvisoria, il Tribunale di Potenza ne ha desunto il fumus non dalle sole modalità di occultamento della somma sequestrata (la quale era stata «ben occultata, all’interno di una busta trasparente, nella parte sottostante il vano portaogggetti» dell’autovettura sulla quale viaggiavano il COGNOME e il COGNOME), ma dal fatto che il COGNOME era gravato da un precedente penale per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e il COGNOME era gravato da plurimi precedenti penali per ricettazione e per riciclaggio, oltre che da plurimi precedenti di polizia concernenti fattispecie di reato in materia di sostanze stupefacenti e reati contro il patrimonio, e ha perciò coerentemente individuato la tipologia del reato presupposto del riciclaggio in «fattispecie in materia di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti» e in reati «contro il patrimonio»; b) quanto al delitto di detenzione, al fine di metterle in circolazione, di due banconote contraffatte di cui al capo 2) della rubrica provvisoria, il Tribunale di Potenza ne ha desunto il fumus dal fatto che, dai controlli che erano stati effettuati presso l’ufficio postale di Sala Consilina, le stesse banconote non avevano superato la verifica di autenticità.
Alla luce dei principi, affermati dalla Corte di cassazione, che si sono rammentati in questo stesso punto 3, tale motivazione della sussistenza del fumus dei due reati in contestazione provvisoria si deve ritenere sussistente e non meramente apparente, nonché priva di errores in iudicando.
Si deve aggiungere che: a) diversamente da quanto è sostenuto in alcuni passaggi del ricorso, il Tribunale di Ancona non ha ignorato la documentazione (della quale ha compiutamente dato atto nel primo paragrafo della pag. 5 dell’ordinanza impugnata) che era stata trasmessa dalla difesa del ricorrente a sostegno della legittima provenienza della somma di denaro sequestrata, ma ha motivatamente reputato la stessa documentazione non idonea a escludere il ritenuto fumus del delitto di riciclaggio (primo capoverso della pag. 7 dell’ordinanza impugnata), motivazione che, in quanto sussistente e non apparente, non può essere sindacata in questa sede (atteso che, come si è detto al punto 2, il ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., può essere proposto soltanto per «violazione di legge»); b) la contestazione del ricorrente secondo cui la somma di denaro sequestrata non sarebbe stata occultata costituisce una censura in punto di fatto, la quale, parimenti, anche per quanto si è detto sempre in questo punto 3, non può essere avanzata in questa sede.
4. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno precisato che il decreto di sequestro probatorio – così come il decreto di convalida -, anche qualora abbia a oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 27354801).
Con riguardo, in particolare, alla motivazione in ordine alla finalità di accertamento dei fatti perseguita mediante il sequestro probatorio di denaro, la Corte di cassazione ha chiarito come, attesa, evidentemente, la fungibilità di tale bene/denaro: «la prova del reato non discende dalla res sequestrata, ma dagli atti di indagine circa il suo rinvenimento» (Sez. 6, n. 19771 del 09/04/2009, Morello, Rv. 243670-01); «l denaro, , anche nelle ipotesi in cui lo stesso integri “corp di reato”, non è, di per sé, di alcuna necessità dimostrativa, in quanto privo di connotazioni di tipo “identificativo”: le banconote o le monete, in quanto tali, non servono a dimostrare alcunché (ciò che conta è, infatti, la documentazione del possesso di quella somma, e non la somma in sé e per sé considerata), a meno che proprio “quelle” banconote o “quelle” monete (ad esempio perché previamente contrassegnate o perché sospettate di falsità) occorrano al processo come elemento di tipo probatorio» (Sez. 2, n. 4155 del 20/01/2015, COGNOME, Rv. 26237901); «la fungibilità richiede che vi sia una specifica motivazione sul nesso di pertinenzialità, nel senso che la prova del reato debba discendere non dal semplice accertamento dell’esistenza di un quantitativo di denaro che costituisca corpo di reato, ma dal denaro stesso nella sua materialità, ad esempio per particolari caratteristiche delle banconote o per le modalità della loro
conservazione» (Sez. 3, n. 36921 del 27/05/2015, COGNOME, Rv. 265009-01, relativa a una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro probatorio avente a oggetto merci di contrabbando nonché denaro custodito in buste di plastica chiuse da elastici e perciò ritenuto, per le modalità di conservazione, astrattamente riconducibile alle operazioni illecite ipotizzate).
Nel caso in esame, la motivazione del sequestro appare rispondere a tali principi, atteso che essa ha evidenziato (ultimo capoverso della pag. 2 dell’ordinanza impugnata) che ciò che interessava ai fini della prova non era il denaro in sé e per sé ma: a) stabilirne caratteristiche, provenienza e titolo di detenzione attraverso accertamenti diretti alla ricerca di tracce biologiche e/o impronte dattiloscopiche ed estrazione del DNA; b) accertare la genuinità delle banconote, anche presso la Banca d’Italia (il che, come è stato logicamente affermato dal Tribunale di Potenza nell’ultimo capoverso della pag. 7 dell’ordinanza impugnata, si doveva ritenere necessario con riguardo a tutte le banconote in sequestro).
È manifestamente infondata anche la censura di violazione del principio di proporzionalità, atteso che il vincolo che è stato imposto sulle banconote in sequestro appare costituire quanto è strettamente necessario rispetto alle finalità di accertamento dei fatti che si sono indicate al punto 4, fermo restando, ovviamente, quanto è stabilito dall’art. 262 cod. proc. pen.
È, infine, del tutto inconferente, come è stato correttamente rilevato dal Tribunale di Potenza nel secondo capoverso della pag. 8 dell’ordinanza impugnata, la censura che riguarda l’asserita «violazione di legge per erronea valutazione del periculum in mora», atteso che tale periculum costituisce un requisito di legittimazione del sequestro preventivo ma non del sequestro probatorio, quale è quello che viene qui in rilievo.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con I conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 11/11/2025.