Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41132 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41132 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di: NOME, nato a Tropea il DATA_NASCITA, contro l’ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia del 12.4.2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 12.4.2023 il Tribunale di Vibo Valentia ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME NOME contro il provvedimento di convalida del sequestro operato di iniziativa dalla PG in data 28.1.2023 all’esito di una perquisizione eseguita da personale della Squadra Mobile della Questura dando esecuzione della ordinanza cautelare emessa in data
10.1.2023 dal GIP del Tribunale di Catanzaro e nel corso della quale erano stati rinvenuti e sottoposti a sequestro una busta contenente 55 banconote da 50 euro, 4 banconote da 100 euro e 4 banconote da 10 euro; 26 banconote da 50 euro e 4 banconote da 100 euro; 4 fascette avvolte, ciascuna, intorno a 20 banconote da 50 euro; 1 fascetta contenente 30 banconote da 50 euro; 1 busta contenente 4 banconote da 100 euro e 4 banconote da 50 euro; un telefono cellulare Brondi con carta SIM; 4 postepay; 1 libretto di deposito MPS;
ricorre per cassazione il difensore de COGNOME deducendo:
2.1 violazione di legge con riferimento agli artt. 253 e 125 cod. proc. pen.: rileva come la giurisprudenza abbia costantemente ribadito che l’obbligo di motivazione deve assistere anche il decreto di sequestro del corpo del reato che, tuttavia, il Tribunale ha giudicato nel caso di specie assolto in contrasto con le emergenze processuali atteso che, se il decreto di convalida rinvia ai verbali di PG, questi ultimi non contengono alcun riferimento alla ordinanza custodiate del GIP del Tribunale di Catanzaro mancando così ogni descrizione – neppure per relationem delle condotte ascritte al ricorrente; quanto all’obbligo di motivazione sulle esigenze probatorie, segnala che il Tribunale ha richiamato il principio stabilito dalle SS.UU. per poi in realtà disattenderlo facendo ricorso proprio agli argomenti censurati dai giudici di legittimità; altrettanto rileva quanto al fumus del reato atteso che, al di là dell’omesso richiamo alla ordinanza custodiate, l’ipotesi associativa risulta contestata dal 4.5.2013 con condotta in atto al 31.12.2019 e sino a quella data mentre quella di tentata estorsione come commessa in epoca antecedente e prossima al 4.10.2018 finendo perciò per essere del tutto apodittica la loro correlazione con le somme rinvenute dagli operanti laddove proprio il carattere tentato della estorsione esclude, per definizione, che essa abbia potuto generare un profitto in denaro; aggiunge che, a fronte di quanto appena rilevato, la difesa aveva prodotto la documentazione attestante l’esercizio di attività di impresa individuale da parte del ricorrente oltre che i prelievi di contante effettuati dalla moglie sul conto corrente intestato alla madre ed alla sorella, per un ammontare complessivo di quasi trentamila euro nel periodo compreso tra il 3.1.2022 ed il 5.1.2023 ed evidenzia la assoluta inidoneità della motivazione con cui il Tribunale ha ritenuto irrilevante la prospettazione e la allegazione difensiva; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
la Procura Generale ha concluso per iscritto, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020, per il rigetto del ricorso: osserva, infatti, che la (pur sintetica) motivazione del decreto di convalida fa esplicito riferimento tanto alla natura di corpo del reato e di cose pertinenti al reato quanto alle connesse finalità probatorie che giustificano l’apposizione del vincolo, in relazione ad ipotesi di reato
che, tanto per l’odierno ricorrente come per altri soggetti (l’odierno sequestro iscrivendosi all’interno di un più corposo numero di provvedimenti scaturiti all’esito di perquisizioni eseguiti in sede di esecuzione di misure cautelari), non sono soltanto indicate nel loro nomen iuris ma sono anche specificate quanto alle connotazioni spazio/temporali;
4. la difesa di NOME COGNOME, in data 21.9.2023, ha trasmesso una memoria di replica alle conclusioni della Procura Generale sottolineando come il percorso motivazionale seguito dal Tribunale del Riesame sia chiaramente insufficiente sia in ordine al fumus commissi delicti che in ordine alle finalità probatorie sottese al sequestro de quo; aggiunge che la Procura Generale nulla ha potuto dire su quali siano gli elementi in forza dei quali poter correlare la somma sequestrata alle condotte contestate, ovvero in ordine alla documentazione allegata al ricorso e comprovante la legittima provenienza della somma rinvenuta; segnala, per altro verso, che l’intervenuto annullamento con rinvio (disposto con sentenza della S.C. del 26.6.2023) della ordinanza con cui il Tribunale del Riesame aveva confermato il provvedimento custodiale quanto al reato di cui all’art. 416bis cod. pen., finisce inevitabilmente per incidere sull’impugnato provvedimento in quanto correlato proprio all’ipotesi delittuosa oggetto di annullamento, poiché la contestata residua ipotesi di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. nulla a che fare con il provvedimento ablatorio in questione, trattandosi di condotta estorsiva contestata quale mero tentativo e risalente nel tempo (“In Parghelia e Tropea in data antecedente e prossima al 4.10.2018”).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Dagli atti risulta che, 26.1.2023, personale della Questura di Catanzaro, della Questura di Vibo Valentia e del RAGIONE_SOCIALE, nell’eseguire la ordinanza cautelare n. 10/22 RMC emessa in data 10.1.2023 dal GIP del Tribunale di Catanzaro, aveva perquisito la abitazione dell’odierno ricorrente e sottoposto a sequestro – ex art. 354 cod. proc. pen. – la complessiva somma di euro 10.990 custoditi in una busta contenente 55 banconote da 50 euro, 4 banconote da 100 euro e 4 banconote da 10 euro; 26 banconote da 50 euro e 4 banconote da 100 euro; 4 fascette avvolte, ciascuna, intorno a 20 banconote da 50 euro; 1 fascetta contenente 30 banconote da 50 euro; in una seconda busta contenente 4 banconote da 100 euro e 4 banconote da 50 euro; erano stati inoltre rinvenuti e
sequestrati un telefono cellulare Brondi con carta SIM, 4 postepay ed 1 libretto di deposito acceso presso il Monte dei Paschi di Siena.
Il sequestro eseguito di iniziativa della PG era stato convalidato dal PM di Vibo Valentia con decreto 28.1.2023 nel quale, richiamate le imputazioni provvisoriamente elevate nei confronti dell’odierno ricorrente (e sulla scorta della quale era stata disposta ed eseguita la misura custodiale), con riferimento alle cose apprese in sede di perquisizione, aveva fatto presente che “… quanto è stato oggetto di sequestro è corpo di reato o, comunque, cosa pertinente ai reati (sopra indicati) per i quali gli indagati risultano essere stati arrestati ed lo mantenimento in sequestro è indispensabile al fine della prosecuzione delle indagini (in particolare ai fini della prova dell’attività illecita posta in essere da indagati)”.
La difesa aveva proposto istanza di riesame eccependo la nullità del decreto di convalida per difetto assoluto di motivazione sia per quanto concerne le finalità probatorie perseguite con la apprensione di quanto in sequestro sia, anche, in merito al fumus delicti.
Il Tribunale ha giudicato i rilievi difensivi privi di fondamento sostenendo che il PM, nel decreto di convalida, ben può dar conto delle ragioni del provvedimento anche richiamando l’ipotesi di reato posta a fondamento del vincolo cautelare personale non essendo, peraltro, tenuto a formalizzare una imputazione e potendo il giudice del riesame integrare la motivazione con la specificazione delle esigenze probatorie.
Ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse adeguatamente motivato avendo il PM fatto riferimento alla condotta incriminata richiamando le fattispecie incriminatrici contestate corredate della indicazione del /ocus e del tempus del commesso reato richiamando il verbale di sequestro e la ordinanza cautelare del Tribunale di Catanzaro; il PM, sempre secondo il Tribunale, avrebbe inoltre sia pur sinteticamente indicato le finalità probatorie che non potevano che essere quelle relative all’accertamento della provenienza delle banconote attraverso il controllo dei relativi numeri di serie.
I giudici del riesame hanno infine ritenuto che non fosse stata data contezza della provenienza lecita del denaro in sequestro stimando insufficiente, a tal fine, la produzione documentale relativa alla attività di impresa individuale ovvero alla legittimazione della coniuge ad operare sul libretto di risparmio intestato alle di lei madre e sorella, ciò anche in considerazione delle modalità di conservazione delle banconote.
3. E’ principio ormai pacifico che il decreto di sequestro probatorio – così come il decreto di convalida – anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti (cfr., Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 – 01); si è definitivamente chiarito, perciò, che l’obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l’apposizione del vincolo reale, deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le co presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare (cfr., Sez. 6 – , n. 56733 del 12/09/2018, COGNOME, Rv. 274781 – 01; cfr., anche, Sez. 2 – , n. 39187 del 17/09/2021, COGNOME, Rv. 282200 – 01, in cui la Corte ha chiaramente ribadito che il decreto di sequestro probatorio di cosa pertinente al reato deve indicare non solo la sua rilevanza ai fini dell’accertamento dei fatti, richiesta pure per il decreto di sequestro probatorio del corpo di reato, ma anche il nesso di derivazione e di pertinenza della cosa con il reato e la mancanza di motivazione comporta la nullità genetica del provvedimento non sanabile in sede di riesame).
Per altro verso, è pacifico che il tribunale del riesame, chiamato a decidere su un sequestro probatorio, a fronte dell’omessa individuazione, nel decreto del PM, delle esigenze probatorie, e della persistente inerzia del pubblico ministero anche nel contradditorio camerale, non può integrare la carenza di motivazione individuando, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull’esercizio dell’azione penale (cfr., Sez. 2 – , n. 49536 del 22/11/2019, Vallese, Rv. 277989 01; Sez. 2 – , n. 39187 del 17/09/2021, COGNOME Rv. 282200 – 01).
Tanto premesso, si deve dare atto che, nel caso di specie, il PM, con riguardo alla posizione dell’odierno ricorrente, si è in realtà limitato a richiamare le ipotesi di reato per le quali il medesimo era stato attinto dalla misura cautelare personale con la sola specificazione del /ocus e del tempus commissi delicti (cfr., pag. 2 del decreto).
Quanto alle esigenze probatorie, il decreto ha dato conto del fatto che “… quanto è stato oggetto di sequestro è corpo di reato o, comunque, cosa pertinente ai reati (sopra indicati) per i quali gli indagati risultano essere stati arrestati loro mantenimento in sequestro è indispensabile al fine della prosecuzione delle
indagini (in particolare ai fini della prova dell’attività illecita posta in essere da indagati)” (cfr., ivi, pag. 3).
Si tratta di una motivazione sostanzialmente assente mancando ogni riferimento alla strumentalità di quanto appreso in sede di perquisizione rispetto alle condotte delittuose sia pur provvisoriamente ascritte all’odierno ricorrente il cui ruolo, all’interno del sodalizio, non è stato nemmeno genericamente delineato, non consentendo, così, di operare una valutazione, sia pure indiretta, del rapporto esistente tra quanto appreso ed il fatto ipotizzato, il tipo di illecito cui in concre il fatto è ricondotto e la relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene attinto dalla misura.
L’unico elemento in grado di fornire qualche concretezza rispetto al mero richiamo della ipotesi di reato per cui si procede, è quello relativo al /ocus e, soprattutto, al tempus commissi delicti che, tuttavia, era tale da imporre, di per sé, un onere motivazionale sugli aspetti appena richiamati, dal momento che il reato associativo risulta contestato con condotta “… in atto al 31.12.2019 e sino a tale data”; sarebbe stato perciò necessario spiegare come, almeno in tesi, i beni appresi – con particolare riferimento al denaro contante – potessero essere legati ad una condotta di partecipazione al sodalizio che si era arrestata oltre due anni prima del sequestro; nessuna spiegazione, inoltre, è stata fornita sulla possibile relazione tra quanto appreso in quella occasione dagli operanti e la ipotesi di tentata estorsione contestata (provvisoriamente) come commessa in data 4.10.2018, ovvero oltre quattro anni prima e, comunque, proprio in quanto arrestatasi allo stadio del tentativo, non definita con la acquisizione di somme di denaro.
La difesa, con l’istanza di riesame, aveva ben sottolineato questi punti rispetto ai quali la motivazione resa dal Tribunale risulta, in definitiva, errata i diritto laddove si assume la possibilità di integrare il provvedimento impugnato con la indicazione delle esigenze probatorie; di fatto assente quanto alla contestata esistenza della relazione tra i beni appresi e le condotte oggetto della provvisoria contestazione.
L’ordinanza va dunque annullata senza rinvio unitamente al decreto di convalida del PM con conseguente restituzione, all’avente diritto, di quanto in sequestro.
A tale conclusione si perviene indipendentemente dalla circostanza, rappresentata e documentata dalla difesa con la memoria trasmessa nei termini, secondo cui, con sentenza n. 37682 del 2023 della VI Sezione di questa Corte, resa in data 26.6.2023 e depositata in data 14.9.2023, è stata annullata l’ordinanza emessa in data 1.3.2023 dal Tribunale di Catanzaro (di conferma del provvedimento del GIP del 10.1.2023); nell’occasione, questa Corte ha infatti
giudicato la motivazione della ordinanza impugnata “… gravemente deficitaria con riferimento alla descrizione dei gravi indizi di colpevolezza de II NOME in ordine al reato associativo del capo A), in quanto il Tribunale del riesame, dopo aver richiamato genericamente una serie di massime giurisprudenziali, ha sostanzialmente ritenuto di poter desumere l’esistenza dei presupposti dell’art. 273 cod. proc. pen., dal solo fatto che Il NOME fosse risultato concorrente nella commissione della considerata tentata estorsione, fondatamente ritenuta espressione del programma criminoso del sodalizio mafioso facente capo al RAGIONE_SOCIALE“.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, nonché il provvedimento di convalida di sequestro.
Ordina la restituzione all’avente diritto dei beni in sequestro.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni all’ufficio del Pubblico Ministero di Vibo Valentia.
Così deciso in Roma, il 27.9.2023