Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28487 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28487 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/07/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 1360/2025
CC – 10/07/2025
– Relatore –
NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nata a Palermo il 15/09/1997 avverso il provvedimento del Tribunale del Riesame di Palermo in data 08/07/2025 udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
1.Il Tribunale del riesame di Palermo con il provvedimento impugnato ha dichiarato la nullità del decreto di sequestro probatorio per l’assenza di motivazione in ordine alle finalità probatorie perseguite con misura cautelare reale ma ha disposto il mantenimento del vincolo reale sui beni in sequestro.
2.Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’indagata NOME tramite difensore, deducendo violazione di legge, contraddittorietà della motivazione, violazione dell’art. 24 della Costituzione e 240, comma 2, cod. pen., in relazione all’art. 322 cod. proc. pen.
Il Tribunale del riesame una volta dichiarata la nullità del sequestro probatorio, non avrebbe potuto assumere determinazioni in merito al sequestro ritenendo la confiscabilità del bene ex art. 240, comma 2, cod. pen. in assenza di condanna, ma avrebbe dovuto disporre la restituzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł inammissibile.
2.Il Tribunale del riesame, dichiarata la nullità del decreto di convalida di sequestro probatorio per carenza di motivazione ha mantenuto il vincolo reale sui beni in sequestro ( elencati nel verbale di sequestro del 25/03/2025) ‘stante la natura verosimilmente contraffatta dei beni in sequestro, la cui fabbricazione, pertanto, costituisce reato’.
Il collegio cautelare ha invocato a sostegno del provvedimento ablativo, l’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. ai sensi del quale la revoca del sequestro non può essere disposta nei casi indicati dall’art. 240 comma 2 cod. pen.
Si tratta di una motivazione giuridicamente corretta.
Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019, Rv. 276690) hanno affermato ‘Il divieto di restituzione previsto dall’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. opera, oltre che con riguardo al sequestro preventivo, anche in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio’. Difatti, caducato il provvedimento ablativo, la mancata restituzione può avere luogo, ai sensi dell’art. 324, comma 7, cod. proc. pen., con riferimento alle cose soggette a confisca obbligatoria ex art. 240, secondo comma, cod. pen., ma non può ritenersi giustificato, nemmeno in astratto, con riferimento ad un bene insuscettibile di confisca ai sensi dell’art. 240, comma 2 cod,. proc. pen., in assenza di un provvedimento di sequestro tipico, che legittimi l’ablazione del bene durante tutto il processo penale e fino alla confisca.
Hanno spiegato infatti le Sezioni Unite che solo la confisca delle cose oggettivamente criminose prescinde dalla sentenza di condanna e può trovare applicazione anche nel caso di estinzione del reato.
In altri termini, l’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. ha la finalità di evitare in ogni caso la restituzione di cose oggettivamente criminose, comprimendo di fatto l’ambito e gli effetti del riesame, che viene a concentrarsi sull’accertamento dell’illiceità intrinseca del bene in sequestro, mentre diviene irrilevante la verifica della motivazione del sequestro o della convalida. Hanno aggiunto le Sezioni Unite ‘ben diversa Ł la situazione negli altri casi di confisca obbligatoria, nei quali la confiscabilità del bene dipende pur sempre dall’accertamento dell’esistenza di un’attività vietata’. Postulare, infatti, il divieto di restituzione per un bene la cui detenzione o il cui uso non presenta profili di illiceità ha l’effetto di privare di rilevanza lo stesso giudizio di riesame; il che si pone in una logica antitetica rispetto a quella che ha spinto le Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226713) ad affermare la necessità che il sequestro, anche se probatorio, sia sempre supportato da adeguata motivazione circa le finalità del vincolo (orientamento piø di recente ribadito da Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548).
Si specifica, in ogni caso, che le considerazioni che precedono non valgono nei casi in cui le singole disposizioni prevedano anch’esse la confisca di beni comunque riconducibili nel novero di quelli indicati al comma 2 dell’art. 240 citato.
3.Venendo al caso di specie, deve rilevarsi, dunque, la manifesta infondatezza dei rilievi difensivi. La ricorrente risulta indagata per i delitti di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. ed il Tribunale del riesame con giudizio in fatto insindacabile ha ritenuto sostanzialmente acclarata la falsità dei marchi, per cui ha mantenuto il vincolo reale ai sensi degli artt. 240, co. 2, e 474 bis cod. pen.,rientrando i beni nella previsione delle cose delle quali la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione costituiscono reato (Sez. 2, n. 44380 del 29/10/2008, Rv. 242802; Sez. 5, n. 2015 del 19/11/1992, dep. 1993, Rv. 193210).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 10/07/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME